Informazioni riguardo all’Imposta di registro attualmente in vigore
L’imposta di registro è un tributo previsto dall’ordinamento della Repubblica Italiana ed è dovuto per la registrazione di determinati atti giuridici presso l’Agenzia delle Entrate, mentre prima dell’unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l’Ufficio del Registro.
Si tratta di un tributo avente natura di:
- tassa, quando è correlata all’erogazione di un servizio da parte della pubblica amministrazione;
- di imposta quando è determinata in proporzione al valore economico dell’atto.
Come sopra riportato, l’imposta sulla registrazione degli atti è regolamentata dal D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro). Il tributo ha il doppio scopo di procurare un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati, che è quello di conservare traccia di particolari atti in modo da conferire a questi certezza giuridica.
Il Legislatore pone quale presupposto dell’Imposta di registro la richiesta della registrazione degli atti, i quali possono essere suddivisi in:
- atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- atti soggetti a registrazione in caso d’uso;
- atti non soggetti a registrazione.
Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono quelli per i quali alcuni soggetti (parti contraenti, notai, ecc..) devono obbligatoriamente provvedere a presentare la richiesta di registrazione entro i termini sotto indicati e che sono riferiti alla data più vecchia tra quella dell’atto e quella dell’inizio del contratto:
- 30 giorni per le locazioni e per gli atti telematici stipulati da ufficiali roganti;
- 20 giorni per altri atti formati in Italia;
- 60 giorni per altri atti formati all’estero.
In linea generale devono essere sottoposti a registrazione:
- gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato, indicati nella tariffa ed aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
- i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia, comprese le relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
- operazioni societarie quali: istituzione o trasferimento in Italia della sede legale o amministrativa di enti o società estere, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, scioglimenti, ecc.;
- i contratti di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse, comprese le relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
- atti formati all’estero e aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, o la locazione o affitto di beni immobili o aziende situate nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’obbligo gli atti indicati nella tabella allegata al D.P.R. 131/1986, fra i quali, ad esempio, gli atti e i documenti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Per quanto riguarda gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo bensì quale onere, affinché si possa trarre interesse dal suo “uso”. L’atto non può essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e versata l’imposta. Il “caso d’uso” si ha quando l’atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie oppure presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e rispettivi organi di controllo e viene applicata l’imposta nel momento in cui l’atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un’attività amministrativa. Per questo motivo, gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso non sono di per sé soggetti ad obbligo di registrazione, ma lo divengono nel caso in cui il contribuente debba servirsene per le finalità previste dalla legge.
Non si applica l’imposta in caso d’uso:
- per ottemperare ad obbligo della Pubblica Amministrazione nei casi previsti della legge;
- in un giudizio civile, penale, amministrativo;
- per supportare una domanda di insinuazione al passivo fallimentare.
L’imposta si applica invece nei seguenti casi:
- atti individuati mediante rinvio ad altre disposizioni, formati mediante corrispondenza (cosiddetto incontro di volontà delle parti);
- scritture private non autenticate con oggetto di cessione di beni/prestazione di servizi soggetti ad Iva.
Gli atti non soggetti a registrazione sono quelli per i quali la richiesta di registrazione è volontaria ed è eseguita da chiunque abbia interesse a fornire certezza dell’esistenza dell’atto e della sua data. In ogni caso, che ci sia o meno l’obbligo di effettuarlo, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento la registrazione di un atto, versando l’imposta relativa.
Nel caso di acquisto di immobili le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
L’imposta di registro è alternativa all’Iva. Gli atti soggetti ad Iva non scontano difatti l’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di cessione e di locazione di fabbricati da parte di imprese costruttrici.
Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro viene applicata in misura fissa.
In linea generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è un atto esente Iva. In questo caso, perciò, l’acquirente dovrà versare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%.
Al contrario, quando viene applicata l’Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto nonché l’imposta di registro in misura fissa per l’importo di 200,00 euro.
L’Iva viene applicata nel caso di:
- cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore opta per assoggettare l’operazione ad Iva e tale scelta deve essere dichiarata nell’atto di vendita o nel contratto preliminare;
- cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore opta per assoggettare l’operazione ad Iva, anche in questo caso la scelta deve essere dichiarata nell’atto di vendita o nel contratto preliminare.
Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente sottoposti a registrazione dal locatore (proprietario) o dal conduttore (affittuario) qualunque sia l’importo del canone convenuto. L’unico caso in cui non vi è alcun obbligo di registrazione è quello riguardante i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
In linea generale, per la registrazione dei contratti di locazione, che deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data della stipula oppure dalla sua decorrenza, se questa è anteriore, è possibile fare riferimento a queste regole generali.
Per le locazioni fra soggetti privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c’è anche la possibilità di poter optare per la cedolare secca, un regime facoltativo che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per quanto riguarda la parte derivante dal reddito dell’immobile, nonché delle imposte di registro e di bollo, dovute in via ordinaria sul contratto di locazione.
Gli atti rogati da un notaio oppure da un altro ufficiale rogante devono essere registrati presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale. Tutti gli altri atti possono essere registrati presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate in Italia. Per le denunce di eventi successivi alla registrazione, si deve far riferimento allo stesso ufficio che ha registrato l’atto al quale gli eventi stessi si riferiscono.
In base alla tipologia dell’atto che deve essere registrato, le disposizioni normative prevedono che l’imposta possa essere:
- fissa: importo fisso indipendentemente dal valore dell’atto, il presupposto è la prestazione del servizio amministrativo di registrazione;
- minima: importo minimo da versare quando si effettua la prima registrazione, l’importo è lo stesso della fissa;
- predeterminata: importo predefinito dalla legge in base alla tipologia del bene oggetto dell’atto (ad esempio autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni);
- proporzionale: importo percentuale sul valore dell’atto da registrare, nel quale vi è una realizzazione di un atto o di una operazione e la base imponibile è sul valore dell’atto.
In pratica la registrazione non è altro che l’annotazione degli atti in appositi elenchi, tramite i quali si attesta:
- l’avvenuto pagamento dell’imposta;
- la data certa ai sensi dell’art. 2704 del Codice Civile;
- l’esistenza dell’atto.
La registrazione d’ufficio avviene quando la stessa non è stata richiesta dai soggetti obbligati in taluni casi particolari.
Dal 1º giugno 2007 tutti i notai in Italia devono registrare esclusivamente tramite modalità telematica tutti gli atti di loro competenza.
Limitatamente ai contratti di locazione, qualunque contribuente lo desideri, può procedere alla registrazione tramite modalità telematiche, scaricando il software e le istruzioni dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’imposta da versare è dovuta da:
- le parti dell’atto da registrare, che sono obbligate tanto alla registrazione dell’atto che al versamento;
- i notai e gli altri pubblici ufficiali, che sono obbligati alla registrazione e in alcuni casi al versamento, come responsabili d’imposta.
I cancellieri degli organi giudiziari e gli impiegati della Amministrazione Finanziaria sono tenuti solamente alla registrazione dell’atto ma non al versamento dell’imposta.
Il versamento dell’imposta per gli atti privati viene effettuato tramite il Modello F23 o il Modello F24 ed è possibile effettuare il ravvedimento in caso di omesso o tardivo versamento.
Il versamento dell’imposta per gli atti rogati dai notai avviene mediante modalità telematica.
Per gli atti societari, di cessione o di affitto di aziende, di compravendita, permuta, divisione di beni immobili c’è l’obbligo di rivolgersi ad un notaio il quale provvede ad autenticare le firme, registrare il contratto e versare le imposte dovute.
I contratti di locazione, i preliminari di compravendita, i contratti di comodato sono definiti come scritture private non autenticate ed alla loro registrazione ed al versamento delle imposte dovute devono provvedere le parti contraenti.
Per leggere la storia dell’Imposta di registro dall’anno 1862 fino ad oggi può essere utilizzato il link di seguito riportato:
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com