Il Decreto Legge n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”, è stato convertito, con modificazioni, con la Legge di conversione n. 96/2018. In sede di conversione, sono state inserite alcune novità in materia fisco e lavoro.
Le novità di natura fiscale
Spesometro |
E’ stato previsto il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”). Nello specifico, è stato stabilito che i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28.02.2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (ossia il 30.11.2018).
Sono state, inoltre, precisate le nuove scadenze per coloro che optano per l’invio semestrale dello spesometro (30.09 per il primo semestre e 28.02 per il secondo semestre). E’ stato altresì previsto l’esonero dall’invio, a decorrere dal 2018, dei produttori agricoli in regime di esonero. |
Split payment |
E’ stato soppresso il meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi vengono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. |
Redditometro |
E’ stata inserita una disposizione in base alla quale il Decreto Ministeriale al momento in vigore, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva, non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare relativi al 2016 e agli anni successivi. Viene quindi prevista l’adozione di un nuovo Decreto in materia da parte del M.E.F., dopo aver consultato l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. |
Disposizioni aggiuntive in materia di iper-ammortamento |
L’incentivo fiscale noto come “iper-ammortamento” compete a condizione che i beni agevolabili vengano destinati a strutture produttive poste nel territorio dello Stato. Nel caso in cui nel corso del periodo di utilizzo della maggiorazione del costo i beni agevolati vengano venduti a titolo oneroso oppure vengano destinati a strutture produttive poste all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa, si procede al recupero del beneficio.
Il recupero avviene tramite una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta nel quale avviene la vendita a titolo oneroso oppure la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo identico alle maggiorazioni delle quote di ammortamento nel complesso dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ stato puntualizzato che le suddette disposizioni non vengono applicate in relazione agli interventi sostitutivi in base ai quali in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione dell’agevolazione non viene a verificarsi la perdita delle quote restanti del beneficio a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario e comprovi l’esecuzione dell’investimento sostitutivo. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dalle fatture emesse successivamente alla data del 14.07.2018. |
Rinvio fatturazione elettronica carburanti |
E’ stato confermato il rinvio al 01.01.2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione. Rimane comunque confermato l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili con decorrenza dallo scorso 01.07.2018. In sede di conversione è stato evidenziato che i contribuenti potranno proseguire con l’utilizzo della carta carburante fino al 31.12.2018. |
Esonero annotazione registri IVA |
E’ stato previsto che i soggetti obbligati all’invio dello spesometro sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri IVA sia delle fatture emesse che di quelle relativi agli acquisti. La nuova disposizione dovrebbe essere connessa al nuovo obbligo di utilizzazione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio. |
Disposizioni aggiuntive in materia di ricerca e sviluppo |
Relativamente alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, non vengono considerati ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali che derivano da operazioni effettuate con imprese facenti parte dello stesso gruppo.
In deroga alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione viene applicata con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in riferimento al computo dei costi ammissibili attribuibili ai periodi d’imposta rilevanti per la definizione della media di raffronto. Per quanto riguarda gli acquisti che derivano dalle operazioni infragruppo effettuate nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, rimane immutata l’esclusione, dai costi ammissibili, della parte del costo di acquisto che corrisponde ai costi già precedentemente assegnati all’impresa italiana per effetto della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo concernenti i beni oggetto di acquisto. Rimane in ogni modo invariata la condizione in base alla quale, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali sono rilevanti solamente se i suddetti beni vengono utilizzati direttamente ed unicamente nella esecuzione di attività di ricerca e sviluppo valutate ammissibili al beneficio. La predetta novità viene applicata con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data del 14.07.2018. |
Compensazione delle somme iscritte a ruolo |
E’ da segnalare la proroga al 2018 della possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti maturati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione, relativi a forniture, somministrazioni, appalti e servizi, anche non professionali, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari oppure inferiore al credito. |
Abrogazione delle SSD aventi scopo di lucro |
E’ stata abrogata la disciplina delle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro. In contemporanea è stata soppressa la disposizione che stabiliva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi di carattere sportivo effettuati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro riconosciute dal CONI. |
Delocalizzazione di imprese beneficiarie di aiuti |
E’ stata inserita una misura allo scopo di sanzionare le imprese beneficiarie di aiuti che delocalizzano l’impresa al di fuori dell’UE. In base a quanto previsto, infatti, fatti salvi i vincoli che derivano dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere che operano nel territorio nazionale che abbiano usufruito di un aiuto di Stato che prevede la realizzazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso nel caso in cui l’attività economica interessata dal medesimo ovvero un’attività simile o una loro parte venga delocalizzata in Stati non aderenti all’Unione Europea entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
In caso di decadenza viene applicata anche una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata nel pagamento di una somma nella misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto beneficiato. Al di fuori dai casi sopra indicati e fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzazione dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere che operano nel territorio nazionale che abbiano usufruito di un aiuto di Stato che prevede la realizzazione di investimenti produttivi, nello specifico, localizzati al fine dell’assegnazione di un beneficio, decadono dal beneficio stesso nel caso in cui l’attività economica interessata dal medesimo ovvero un’attività similare o una loro parte venga delocalizzata dal luogo incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale dell’anzidetto luogo, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di compimento dell’iniziativa o della conclusione dell’investimento agevolato. |
Le novità in materia lavoro
Nuovo sgravio contributivo |
E’ stato inserito uno sgravio contributivo praticamente analogo a quello previsto dalla Legge n. 205/2017 in materia di sgravio contributivo per soggetti con limite di età disposto dalla norma. Pertanto le assunzioni di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno potranno essere assoggettate ad incentivo anche per gli anni 2019-2020. In mancanza di questo intervento, a decorrere dal 2019 avrebbero potuto beneficiare dell’incentivo solamente le assunzioni di lavoratori che non hanno compiuto il 30° anno. |
Tutela dell’occupazione |
Le imprese, sia italiane che estere, che usufruiscono di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%. |
Somministrazione lavoro |
Nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato, il rapporto tra somministratore e lavoratore non può superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, salva diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva.
Sono esclusi dalla disposizione relativa ai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che beneficiano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. E’ stata, inoltre, prevista l’esclusione dall’obbligo del rispetto del termine dilatorio tra un contratto e l’altro nell’ipotesi di riassunzione. |
Contratti di lavoro a termine |
E’ stata realizzata la variazione delle norme che disciplinano i contratti a termine con specifico riferimento agli elementi di cui di seguito:
1. la durata massima del rapporto viene ridotta a 24 mesi; 2. il datore di lavoro deve giustificare l’apposizione del termine per tutti i rapporti di durata superiore a 12 mesi (necessità temporanee ed oggettive, esterne all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze collegate ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria); 3. nel caso di rinnovo, deve essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo addizionale viene incrementato a 0,5%; 4. il termine deve avere forma scritta; 5. il numero delle proroghe viene ridotto a 4.
Con la legge di conversione è stato ammesso un maggior termine di tolleranza per proroghe e rinnovi eseguiti fino al prossimo 31.10.2018 (ai quali verrà applicata la disciplina previgente). E’ stato inoltre stabilito che, nel caso di mancata giustificazione del rapporto a termine, della proroga o del rinnovo (dove prevista dalla legge), il contratto si trasforma di diritto in lavoro a tempo indeterminato. |
Impugnazione contratti a termine |
Il termine per la presentazione dell’impugnazione di un contratto a termine è stato elevato da 120 a 180 giorni. |
Indennità licenziamento |
Nell’ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, l’indennità minima prevista viene innalzata a 6 mensilità, mentre quella massima, invece, viene innalzata fino a 36 mensilità. |
Prestazioni occasionali |
In relazione alle prestazioni occasionali, la legge di conversione ha stabilito che il divieto collegato alle aziende con più di 5 dipendenti non trova applicazione alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive che operano nel settore turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori (ma solamente nel caso in cui le prestazioni siano svolte da pensionati, giovani studenti, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, del REI o di altre prestazioni a sostegno del reddito).
E’ stato ulteriormente precisato che le comunicazioni inviate da aziende alberghiere, strutture ricettive, enti locali e imprese agricole devono contenere la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni. |
Ulteriori novità
Divieto pubblicità a giochi e scommesse |
Allo scopo del consolidamento della tutela del consumatore nonché per un maggiore ed adeguato contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualunque forma di pubblicità, anche indiretta, attinente a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto viene applicato anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi ed a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi della nuova disposizione, è vietata. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali ad estrazione differita ed i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. |
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com