Il reverse charge interno

Il “reverse charge”, noto anche come inversione contabile, è una particolare norma di natura fiscale connessa al trasferimento degli obblighi tributari riguardanti l’Iva dal soggetto che emette la fattura al soggetto che la riceve. 

Normalmente il fornitore procede all’applicazione dell’Iva in fattura, ed è il cliente a saldarla, successivamente sarà obbligo del fornitore di provvedere al versamento all’erario dell’importo dovuto.

Attraverso il reverse charge, al contrario, l’obbligo di versamento dell’Iva all’erario, non è più a carico del fornitore ma del cliente, ciò vuole dire che il soggetto che acquista dei beni oppure riceve dei servizi, è vincolato all’integrazione dei dati nella fattura ed al versamento dell’Iva. 

Le caratteristiche del reverse charge

Per prima cosa è indispensabile evidenziare che ambedue i soggetti interessati alle procedure dell’inversione contabile devono essere contribuenti passivi d’imposta ai fini Iva e tutti e due devono essere titolari di partita Iva in Italia. 

In particolare, i soggetti interessati sono operanti nei settori economici di seguito indicati:

  • edilizia, per subappalti;
  • edilizia, per la cessione di fabbricati o di parte degli stessi;
  • edilizia, per servizi di pulizia, demolizione, manutenzione e ristrutturazione degli edifici
  • installazione di impianti;
  • telefonia, per le cessioni di telefoni cellulari, pc, tablet, laptop, di accessori o parti degli stessi;
  • metalli preziosi, per la cessione di oro e di argento puro;
  • cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra.

Oltre a ciò, la procedura del reverse charge deve essere applicata anche nei casi di cessione di beni da parte di fornitori esteri e di prestazione di servizi resi da parte di fornitori esteri, quali a titolo di esempio, affiliazioni o commissioni da Amazon, Google Adsense, Facebook ads.

Il soggetto che riceve fatture emesse con la procedura del reverse charge è obbligato alla predisposizione ed alla presentazione dei dichiarativi previsti per le operazioni intracomunitarie, nel caso in cui l’inversione contabile sia eseguita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi all’interno dell’Unione Europea. 

Reverse charge regime fiscale

Il meccanismo del reverse charge

Il meccanismo del reverse charge stabilisce che:

  • il fornitore non deve procedere all’applicazione dell’Iva sulla fattura emessa nei confronti del cliente,
  • il cliente deve procedere ad integrare l’importo della fattura con l’aliquota Iva applicabile;
  • il cliente deve procedere ad effettuare una doppia registrazione della fattura, sia sul registro Iva degli acquisti che sul registro Iva delle vendite.

L’inversione contabile ed il regime fiscale forfettario

Generalmente, i soggetti che esercitano l’attività in regime fiscale forfettario non applicano il reverse charge alle prestazioni rese, ma devono applicarlo nelle fatture ricevute.

Nel caso in cui il cliente che riceve la fattura per operazioni in reverse charge risulti titolare di partita iva in regime fiscale forfettario, deve procedere ad integrare l’importo della fattura con l’aliquota Iva applicabile e procedere al versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo tramite modello F24 con il codice tributo 6099. Si deve tenere presente che per i soggetti in regime fiscale forfettario il costo riguardante il versamento dell’Iva non è deducibile.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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