La Dichiarazione Iva 2023

Il modello Iva e il modello iva base per la dichiarazione Iva 2023

L’Agenzia delle Entrate, tramite il Provvedimento Direttoriale n. 11378 del 13 gennaio 2023, ha approvato:

  • il Modello Iva 2023 relativa al periodo d’imposta 2022;
  • il Modello Iva Base 2023 relativa al periodo d’imposta 2022;
  • le istruzioni per la compilazione;
  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Dallo scorso 1 febbraio è possibile effettuare la presentazione, tramite invio telematico, della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2022, in ogni caso è opportuno ricordare che quest’anno la scadenza per tale adempimento è fissata al 2 maggio 2023.

La dichiarazione Iva 2023

Si tratta di una dichiarazione di natura fiscale che deve essere elaborata ed inviata da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, è necessaria ai fini della comunicazione delle operazioni attive e passive realizzate nel corso dell’anno precedente a quello di presentazione, ciò sta a significare che nell’anno 2023 si provvede alla redazione ed all’invio della dichiarazione riguardante il periodo d’imposta 2022. 

Contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2023

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva tutti i contribuenti titolari di partita Iva che esercitano:

  • attività d’impresa, sotto qualsiasi forma giuridica;
  • attività artistiche, anche in forma associata;
  • attività professionali, anche in forma associata.

La dichiarazionedeve essere tuttavia presentatanel caso in cui i suddetti soggetti passivi nel corso dell’anno d’imposta 2022:

  • non abbiano effettuato operazioni ai fini Iva;
  • non siano tenuti al versamento dell’imposta;
  • non abbiano svolto alcuna attività;
  • abbiano effettuato solamente operazioni non imponibili, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, del Testo Unico Iva;
  • abbiano effettuato operazioni di cessione rottami, ai sensi dell’art. 74, commi 7 e 8, del Testo Unico Iva.

Inoltre, hanno l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale Iva:

  • gli agricoltori esonerati e gli esercenti attività di intrattenimento che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’Iva in modo ordinario;
  • gli eredi in caso di decesso del titolare di partita Iva persona fisica;
  • i soggetti che nell’anno di riferimento sono stati soggetti a dichiarazione di fallimento oppure di liquidazione coatta amministrativa;
  • i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli oppure i soggetti che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo o le aziende oleoturistiche;
  • le società incorporanti;
  • le società beneficiarie in caso di scissione.
Dichiarazione Iva 2023

Contribuenti esonerati alla presentazione della dichiarazione Iva 2023

Risultano esclusi dalla presentazione della dichiarazione Iva:

  • i soggetti che per l’anno d’imposta hanno effettuato unicamente operazioni esenti, ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Iva, nonché i soggetti che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’art. 36-bis del Testo Unico Iva, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, anche se tale esclusione non può essere applicata nei casi in cui i soggetti interessati:
    • hanno realizzato operazioni imponibili anche se le stesse si riferiscono ad attività gestite mediante contabilità separata;
    • hanno registrato operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993) oppure hanno effettuato rettifiche ai sensi dell’art. 19-bis 2 del Testo Unico Iva;
    • hanno effettuato acquisti di oro puro, di argento puro, di rottami ecc., per i quali, in conseguenza di specifiche disposizioni, l’Iva è dovuta da parte del cessionario;
  • i soggetti che si avvalgono del regime fiscale forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, cosiddetti nuovi minimi, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011;
  • i soggetti produttori agricoli esentati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del Testo Unico Iva;
  • i soggetti esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e di altre attività simili, esentati dagli adempimenti Iva, che non hanno effettuato l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno concesso in locazione l’unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta, che risiedono in altri stati membri della Comunità Europea, nell’ipotesi in cui nell’anno d’imposta abbiano realizzato solamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in ogni caso senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno effettuato l’esercizio dell’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi ottenuti nell’esercizio di attività commerciali collegate agli scopi istituzionali, ai sensi della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991;
  • i soggetti che hanno il domicilio oppure la residenza al di fuori dell’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato seguendo le modalità previste dall’art. 74-quinquies del Testo Unico Iva per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committentinon soggetti passivi d’imposta;
  • i soggetti raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 ed i soggetti raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, ai sensi dell’art. 34-ter del Testo Unico Iva.

Il Modello Iva 2023

Il Modello Iva 2023, sia nella versione ordinaria che in quella base, può essere presentata  solamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, si tratta di una procedura che può essere effettuata da parte dei soggetti di seguito indicati:

  • dichiarante;
  • intermediario abilitato; 
  • altri soggetti incaricati;
  • società appartenenti al gruppo.

Il Modello Iva 2023, relativo al periodo d’imposta 2022, può essere presentato dal 1 febbraio al 2 maggio 2023.

Il Modello Iva 2023 è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, deve essere compilato in tutte le sue sezione, ovverosia il frontespizio, composto da due facciate, ed il modulo vero e proprio costituito da più e diversi quadri, i contribuenti con contabilità separate sono obbligati alla presentazione del frontespizio e di un modulo per ciascuna contabilità separata.

Tra le novità di quest’anno sono da segnalare:

  • la presenza di un nuovo quadro, il CS riservato ai soggetti obbligati alla corresponsione del contributo straordinario contro il caro bollette; 
  • l’introduzione, nel rigo VO35, della casella per effettuare la comunicazione della revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito secondo le norme ordinarie, per le imprese agricole che effettuano anche attività enoturistica.
Modello Iva 2023

Il Modello Iva Base 2023

Per l’elaborazione e per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare, in alternativa al modello ordinario, anche il Modello Iva Base 2023, si tratta di una versione semplificata ed è usufruibile solamente da parte di alcuni contribuenti. 

Sia le modalità che i termini per la presentazione del Modello Iva Base 2023 sono le stesse previste per il Modello Iva 2023, per cui presentazione deve essere effettuata, unicamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 2 maggio 2023.

Contribuenti che possono utilizzare il Modello Iva base

Il modello Iva Base può essere elaborato e presentato da tutti i soggetti Iva, persone fisiche e non, che nel corso dell’anno:

  • hanno effettuato la determinazione dell’imposta dovuta o dell’imposta ammessa in detrazione seguendo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, di conseguenza, non hanno applicato gli specifici criteri stabiliti dai regimi speciali Iva quali, a titolo di esempio, quelli previsti per le agenzie di viaggio o per gli agricoltori;
  • hanno effettuato, occasionalmente, delle cessioni di beni usati e/o delle operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
  • non hanno effettuato operazioni con l’estero quali, a titolo di esempio, cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.;
  • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta utilizzando la normativa del plafond;
  • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie oppure a trasformazioni soggettive rilevanti.

Contribuenti che non possono utilizzare il Modello Iva base

Il modello Iva Base NON può essere utilizzato:

  • da parte dei soggetti non residenti che hanno provveduto ad istituire nel territorio dello Stato una stabile organizzazione oppure che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
  • dalle società di gestione del risparmio che si occupano del management di fondi immobiliari chiusi;
  • dai soggetti obbligati alla utilizzazione del modello F24 Elementi identificativi;
  • dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva soggetti alla procedura concorsuale;
  • dalle società che hanno partecipato ad un procedimento di liquidazione dell’Iva di gruppo;
  • dall’ente o dalla società commerciale controllante che intende utilizzare, per l’anno 2023, la specifica procedura di compensazione dell’Iva di gruppo, prevista dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma, dando comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzione mediante la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2023;
  • dai soggetti che nell’anno 2022 hanno effettuato la presentazione di dichiarazioni integrative a favore, ai sensi dell’ 8, comma 6-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, comma inserito dall’art. 5 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, e che, ai sensi del comma 6-quater del menzionato art. 8, sono obbligati all’indicazione del credito che proviene dal minor debito oppure dal maggiore credito che deriva dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione riguardante il periodo d’imposta nel quale sono state presentate le dichiarazioni integrative;

dai soggetti che in seguito all’omessa effettuazione di versamenti periodici Iva devono provvedere alla compilazione del quadro VQ della dichiarazione Iva 2023.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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