Il regime fiscale forfettario, le novità del 2023

Cosa cambia per i forfettari dal 2023

Il regime fiscale forfettario è stato introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, successivamente la relativa disciplina è stata modificata prima dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, successivamente dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e quindi dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Le più recenti modifiche alla disciplina del regime forfettario sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 che in particolare ha variato due aspetti basilari:

  • la misura del limite di ricavi o di compensi;
  • la procedura di uscita dal regime agevolato nel caso di superamento del limite di ricavi o di compensi.

Con decorrenza dal periodo d’imposta 2023 viene innalzato da 65.000,00 a 85.000,00 euro, il limite di ricavi o di compensi previsto per l’ammissione o per la permanenza nel regime fiscale forfettario.

Hanno la possibilità di avere accesso al regime fiscale forfettario anche i soggetti che negli anni precedenti esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo avvalendosi di un altro regime fiscale/contabile, nel caso in cui al 31 dicembre siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

Chi rientra nel regime fiscale forfettario 2023

In tal senso è opportuno ricordare che non possono avvalersi del nuovo regime fiscale agevolato le persone fisiche che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva oppure dei regimi forfettari di definizione del reddito;
  • non hanno la residenza in Italia, eccetto i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia come minimo il 75% del reddito;
  • realizzano prevalentemente la cessione di fabbricati o di terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993;
  • nel contempo possiedono partecipazioni in società di persone, in associazioni professionali, in imprese familiari di cui all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
  • nel contempo possiedono partecipazioni in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione, alle condizioni di cui alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
  • svolgono in prevalenza la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli anzidetti datori di lavoro;
  • nel periodo d’imposta precedente risultano titolari di redditi di lavoro dipendente oppure di pensione, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per un importo superiore a 30.000,00 euro.
Condizioni regime fiscale forfettario 2023

Per il periodo d’imposta 2023 l’accessibilità al regime forfetario è possibile per le persone fisiche che risultano essere in attività alla data del 31 dicembre 2022, purché ne sussistano le condizioni ed a patto che nel periodo d’imposta 2022 non abbiano realizzato ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000,00 euro.

Quanto termina di essere applicato il regime fiscale forfettario

Il regime fiscale forfettario termina di essere applicato:

  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’importo dei ricavi o dei compensi percepiti oltrepassa il limite di 85.000,00 euro, applicando per il relativo conteggio il principio di cassa,
  • al verificarsi di una delle condizioni in precedenza riportate.

Come in precedenza anticipato la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una rilevante novità, infatti dal periodo d’imposta 2023 viene stabilita la cessazione del regime fiscale forfettario dall’anno stesso nel quale i ricavi o i compensi incassati risultino di un importo superiore a 100.000,00 euro.

Cosa accade se si supera il limite massino del regime fiscale forfettario

In questo caso, nel periodo d’imposta nel quale l’ammontare dei ricavi o dei compensi supera il limite di 100.000,00 euro, il reddito viene definito con modalità ordinaria, nello specifico con le regole della contabilità semplificata.

Perciò, in conseguenza di questa novità, nell’ipotesi di ricavi o di compensi di importo:

  • compreso tra 85.001,00 e 100.000,00 euro, il regime fiscale forfettario termina di essere applicato a decorrere dal periodo d’imposta successivo;
  • superiore a 100.000,00 euro, il regime fiscale forfettario termina di essere applicato dal periodo d’imposta in corso.

La relativa Iva è dovuta a decorrere dalla operazione, a titolo di esempio la fattura, che porta ad oltrepassare il limite di 100.000,00 euro.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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