L’assegno temporaneo per i figli minori

Da parte dell’Inps, tramite il Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, è stata data esecuzione alla norma dell’assegno temporaneo per i figli minori istituito dal Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021 a beneficio dei nuclei familiari che non possono usufruire dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con la Legge n. 153 del 13 maggio 1988, specificando le procedure per la presentazione della relativa richiesta, dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, e nello specifico:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1 ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda che la richiesta deve essere trasmessa una sola volta per ogni figlio.

Per quanto riguarda la determinazione della misura dell’assegno si deve fare riferimento all’Allegato 1 del Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021, che include una tabella che fissa un limite minimo, corrispondente a 7.000,00 euro di Isee, ed un limite massimo, corrispondente a 50.000,00 euro di Isee, ed i relativi importi.

In caso di superamento del limite massimo non si può usufruire dell’assegno.

La percezione dell’assegno ha compatibilità:

  • con il Reddito di cittadinanza;
  • con la ricezione di eventuali altri sostegni in denaro a favore dei figli a carico corrisposte da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e da Enti locali;
  • con i sostegni specificati all’art. 3,comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 46 del 1 aprile 2021, ad eccezione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021.

I presupposti ed i requisiti occorrenti per l’assegno

L’assegno temporaneo per i figli minori stabilito dal Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021 viene concesso dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 a beneficio dei nuclei familiari che non possono usufruire dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con la Legge n. 153 del 13 maggio 1988, in presenza di figli minori di 18 anni, compresi i figli minori adottati ed in affido preadottivo.

Sia al momento della presentazione della richiesta che per tutto il periodo di durata del sostegno, è indispensabile essere in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito indicati:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, secondo la tabella di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021.
Assegni familiari

L’importo dell’assegno temporaneo per i figli minori

Gli importi mensili spettanti per l’assegno temporaneo sono determinati sulla base della tabella di cui all’Allegato 1 del Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021 e variano a seconda dell’Isee posseduto.

In particolare:

  • fino alla soglia minima di 7.000,00 euro di Isee, si ha diritto a percepire l’assegno nell’importo massimo pari a 167,50 euro per ogni figlio per nuclei familiari fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per ogni figlio per nuclei familiari più numerosi;
  • oltre la soglia massima di 50.000,00 euro di Isee, non si ha diritto ad usufruire dell’assegno.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

La compatibilità dell’assegno temporaneo per i figli minori

L’erogazione dell’assegno temporaneo è compatibile con:

  • il reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Inoltre, nelle more dell’attuazione della Legge n. 46 del 1 aprile 2021, sono compatibili con l’assegno temporaneo:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori. Di cui all’art. 65 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
  • l’assegno di natalità di cui all’art. 1, comma 125, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, di cui all’art. 23-quater, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, e di cui all’art. 1 comma 340, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
  • il premio alla nascita di cui all’art. 1 comma 353, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
  • il fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, commi 348 e 349, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
  • le detrazioni fiscali previste dall’art. 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986;
  • con gli assegni familiari previsti dal Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955.

Rimane esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 153 del 13 maggio 1988, per il quale vengono confermate le disposizioni attualmente vigenti.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

La presentazione delle richieste

La richiesta per usufruire del sostegno deve essere presentata all’Inps, dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, utilizzando i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1 ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per le richieste presentate entro il 30 settembre 2021 verranno corrisposte le mensilità arretrate a decorrere dal mese di luglio 2021, mentre per le richieste presentate dopo il 30 settembre 2021 la decorrenza del sostegno coinciderà con il mese di presentazione della richiesta.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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