Fatture elettroniche e imposta di bollo

Dallo scorso 15 aprile, sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate sono stati inseriti l’Elenco A e l’Elenco B attinenti alle fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre del 2021.

A tale scopo, l’Agenza delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione di un’apposita e sintetica Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che contiene le più significative novità e le istruzioni da poter seguire per la consultazione, per l’eventuale modifica e per l’effettuazione del versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

I due nuovi elenchi

Come detto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad inserire due nuovi elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi, nello specifico si tratta dell’Elenco A e dell’Elenco B, che possono essere consultati dal 15 aprile scorso:

  • Elenco A – non può essere modificato e comprende tutte le fatture elettroniche assoggettate regolarmente all’imposta di bollo;
  • Elenco B – invece può essere modificato e comprende tutte le fatture elettroniche che    non riportano in modo esatto l’imposta di bollo, ma che in base ai dati del documento fiscale, avrebbero dovuto essere assoggettate.

Le eventuali modificazioni ed integrazioni ai due elenchi devono essere effettuate entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre al quale si riferiscono.  

Di conseguenza, relativamente al primo trimestre 2021, il termine ultimo per poter effettuare modificazioni ed integrazioni all’Elenco B è il 30 aprile 2021.

Come verificare, modificare ed integrare le fatture elettroniche

Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre, l’Elenco A e l’Elenco B di tutti i soggetti titolari di partita Iva che hanno emesso fatture elettroniche, vengono aggiornati e messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

La consultazione è libera, ma solamente l’Elenco B può essere oggetto di modificazioni e di integrazioni, infatti i soggetti titolari di partita Iva possono procedere con la conferma di quali fatture elettroniche inserite nell’elenco non sono in realtà soggette all’applicazione dell’imposta di bollo.

Oltre a ciò, nell’ipotesi in cui alcune fatture elettroniche non risultino inserite, è possibile poter inserire gli estremi identificativi dei documenti non presenti.

Bollo fatture elettroniche

Come procedere se non sono presenti delle fatture nell’Elenco B

Nel caso in cui il soggetto titolare di partita Iva noti che nell’Elenco B non sono presenti una o più fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo, la guida dell’Agenzia delle Entrate, spiega di riscontrare che i documenti fiscali non presenti:

  • siano fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto;
  • siano state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore oppure, in caso di autofatture, dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
  • si riferiscano al trimestre in oggetto.

Inoltre, hanno la possibilità di procedere ad effettuare consultazioni, modificazioni ed integrazioni all’Elenco B anche gli intermediari abilitati che sono in possesso di delega al Cassetto Fiscale o alla Consultazione dei dati che hanno rilevanza ai fini Iva.

Le scadenze per il bollo sulle fatture elettroniche 2021

E’ possibile procedere con l’effettuazione delle modificazioni e delle integrazioni dei dati inseriti nell’Elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La prima data di scadenza è il prossimo 30 aprile, in riferimento al primo trimestre, mentre per quanto riguarda il secondo semestre la scadenza del 31 luglio 2021 è prorogata al 10 settembre 2021.

Periodo di riferimentoMessa a disposizione Elenchi A e BData limite modifiche  Elenco BVisualizzazione importo dovuto imposta di bolloScadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre15 aprile30 aprile15 maggio31 maggio (*)
2° trimestre15 luglio10 settembre20 settembre30 settembre (**)
3° trimestre15 ottobre31 ottobre15 novembre30 novembre
4° trimestre15 gennaio 202231 gennaio 202215 febbraio 202228 febbraio 2022

(*) Nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre non sia superiore ai 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.
(**) Nel caso in cui l’importo totale dovuto per il primo e per il secondo trimestre non sia superiore ai 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.

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