Nel corso del videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni e risposte ai principali e più ricorrenti quesiti formulati da parte dei dottori commercialisti e pervenuti al CNDCEC tramite i vari Ordini territoriali, in relazione agli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti dal 1 gennaio 2019, facendo particolare chiarezza per quanto riguarda la gestione del ciclo passivo di fatturazione.
Tra i vari chiarimenti forniti, si segnalano in particolare quelli di seguito indicati:
- i contribuenti che operano in regime forfetario oppure in regime di vantaggio possono effettuare la conservazione analogica dei documenti ricevuti anche nel caso in cui abbiano ricevuto la fattura elettronica tramite Posta Elettronica Certificata, ad esempio poiché il fornitore ha rintracciato l’indirizzo nel registro pubblico INI-PEC;
- le autofatture emesse per le operazioni di autoconsumo, per gli omaggi oppure per l’estrazione dei beni dal deposito Iva devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio con l’indicazione del codice “TD1”, e non quindi del codice “TD20” che può essere utilizzato solamente per le autofatture da regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997;
- le fatture attive in formato XML, per il 1° semestre 2019, recano come “data del documento” quella del momento di effettuazione dell’operazione,ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972;
- le fatture attive che sono state emesse in uno degli ultimi giorni del mese di dicembre 2018 possono comunque essere trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni del mese di gennaio 2019, senza che per questo vengano comminate delle sanzioni, come indicato nella Circolare n. 13/E del 02/07/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche ricevute dai contribuenti forfetari o minimi
Relativamente ai contribuenti operanti in regime forfetario oppure in regime di vantaggio, è stato precisato che i suddetti soggetti possono effettuare la conservazione delle fatture in modalità analogica anche nel caso in cui abbiano richiesto al fornitore di emettere la fattura in formato elettronico con recapito al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio rimane comunque possibile usufruire del servizio di conservazione offerto a titolo gratuito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’emissione delle autofatture
Relativamente al procedimento di emissione delle autofatture, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il codice “TD20” si riferisce solamente alle autofatture da regolarizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997, vale a dire le ipotesi di fatturazione omessa oppure errata da parte del fornitore, mentre le autofatture per omaggi e per autoconsumo nonché il reverse charge “interno”, vale a dire per servizi edili, per acquisti di prodotti informatici, ecc., necessitano della classificazione con il codice “TD1”.
Anche per quanto riguarda l’estrazione dei beni dal deposito Iva deve essere emessa la fattura elettronica con codice “TD1”, con indicazione degli estremi del soggetto passivo sia nel campo relativo al cedente che in quello relativo al cessionario.
Le regole generali di emissione delle fatture
Per quanto attiene alle regole generali di emissione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate riafferma che per il 1° semestre 2019 la data di emissione della fattura corrisponde con il momento di compimento dell’operazione.
Di conseguenza nel file XML deve essere sempre specificata la data nella quale l’operazione si considera effettuata ai fini Iva, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972, anche se l’effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio ha luogo con qualche giorno di ritardo, tra l’altro usufruendo della non comminazione delle sanzioni entro il termine della liquidazione dell’Iva a debito.
Oltre a ciò, con esplicito richiamo alle indicazioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 02/07/2018 che concede l’invio della fattura elettronica con un “minimo ritardo” rispetto alla data indicata sul documento, viene chiarito che non potrà essere comminata alcuna sanzione nel caso in cui una fattura elettronica sia stata emessa con data 30 dicembre 2018 e sia poi stata trasmessa al Sistema di Interscambio il giorno 2 gennaio 2019.
Il servizio di conservazione gratuito
Nelle precisazioni e risposte rese, è stato affermato che il servizio di conservazione gratuito viene garantito per un periodo di 15 anni anche in favore dei soggetti che cessano la partita Iva.
Per quanto riguarda l’argomento della conservazione sostitutiva, è stata data conferma che il soggetto passivo può usufruire, contemporaneamente per le stesse fatture, sia del servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate che del servizio prestato da un soggetto privato, che abitualmente è il fornitore dei software gestionali.
Le fatture elettroniche relative alle acquisizioni di carburante
Come ormai noto, fino alla data del 31 dicembre 2018, allo scopo di poter detrarre l’Iva e poter dedurre il costo sugli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, era possibile poter utilizzare la scheda carburante oppure le ricevute del POS per i pagamenti eseguiti tramite carta di credito o tramite bancomat.
Su questo argomento l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo di acquisto rimane fermo l’obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico.
Viene tuttavia puntualizzato che l’esercente l’impianto di distribuzione potrà procedere con l’emissione della fattura riepilogativa differita in base a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972.
Le fatture relative al cosiddetto “tax free shopping”
Una non meno importante precisazione riguarda le fatture riguardanti il cosiddetto “tax free shopping”, per le quali non vi è l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, dal momento che si tratta di fatture che a tutti gli effetti sono emesse in formato elettronico.
Le note di debito per sola Iva con utilizzo della fattura elettronica semplificata
Facendo riferimento al contenuto di una FAQ pubblicato in precedenza, viene descritta, in modo ancora più ampio, la procedura da seguire per l’emissione di note di debito per sola Iva, come nel caso che si può verificare alla chiusura di una procedura concorsuale, nello specifico dovrà essere fatto ricorso ad una fattura semplificata, la quale acconsente l’emissione e la trasmissione di un documento il cui imponibile è uguale a zero.
Per quanto riguarda le fatture in valuta estera, nel caso in cui l’emittente è un soggetto residente oppure stabilito in Italia, l’Agenzia delle Entrate richiede che gli importi debbano essere necessariamente indicati in valuta euro nel file XML, coerentemente a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, lettera l), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972.
Per l’indicazione dell’eventuale valuta di conversionepossono essere utilizzati i campi opzionali della sezione “Codice Articolo” oppure della sezione “Altri dati gestionali”.
Le precisazioni e le risposte dell’Agenzia delle Entrate al CNDCEC
Sicuramente interessanti i numeri del videoforum organizzato lo scorso 15 gennaio dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’Agenzia delle Entrate, che ha avuto una durata di 3 ore e 30 minuti, nel corso del quale le precisazioni e le risposte sono state fornite.
L’evento è stato seguito in diretta streaming da:
- circa 24mila commercialisti;
- quasi ottanta Ordini territoriali;
- molte sedi dell’Agenzia delle Entrate.
Da oggi 28 gennaio il videoforum potrà essere fruito in differita in modalità e-learning on demand da parte degli utenti registrati alla piattaforma “Concerto” gestita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili-
Sono qui disponibili le precisazioni e le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal CNDCEC.
Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:
- Contenuto delle fatture elettroniche
- Emissione e ricezione
- Conservazione
- QR code
- Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
- Spese per carburanti
- Rapporti con l’estero
- Portale fatture e corrispettivi
- Deleghe