Come è ormai noto dal prossimo 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica anche tra soggetti privati, sia che questi siano ambedue operatori Iva (operazioni B2B, “Business to Business”) sia che l’operazione avvenga tra un soggetto Iva ed un consumatore finale (operazioni B2C, “Business to Consumer”).
Per questo motivo in questa breve informativa è stato predisposto un sintetico riepilogo sulla fattura elettronica ed in modo particolare ci si è soffermati sulle regole da seguire, in riferimento ad essa, da parte delle Associazioni, facendo le distinzioni tra quelle che sono in possesso di Partita Iva e che di conseguenza svolgono attività commerciale e quelle che invece sono in possesso del solo codice fiscale e che pertanto non svolgono attività commerciale.
La fattura elettronica: chi sono i contribuenti
obbligati alla sua emissione
La fattura elettronica è un documento che racchiude di per sé gli stessi elementi di una normale fattura, ma che però si diversifica da una fattura cartacea per due aspetti sostanziali:
- deve essere obbligatoriamente predisposta nel formatoXML, mediante utilizzazione di un computer, di un tablet o di uno smartphone;
- deve essere obbligatoriamente trasmessaelettronicamente al cliente tramite il “Sistema di Interscambio” (SdI).
Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico gestito da parte dell’Agenzia delle Entrate, che permette di mettere in collegamento il fornitore (il soggetto che emette la fattura) con il cliente (il soggetto che la riceve) e che nel contempo procede alla verifica che gli elementi indicati nella fattura siano corretti.
Per avere maggiori indicazioni su come opera questo sistema si rinviaalla Guida dell’Agenzia delle Entrate del 4 ottobre2018.
I contribuenti che risultano esonerati dall’obbligo di emissione della fattura mediante la procedura elettronica sono:
- gli operatori (sia imprese che lavoratori autonomi) che rientrano nel “regime di vantaggio” (ex art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98/2011);
- gli operatori (sia imprese che lavoratori autonomi) che rientrano nel “regime forfettario” (ex art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014);
- i piccoli produttori agricoli (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972).
In riferimento particolare alle Associazioni deve essere fatta distinzione tra quelle in possesso di Partita Iva e quelle in possesso del solo Codice Fiscale. Solamente le prime, quelle titolari di Partita Iva, che operino sia in regime ordinario che in regime agevolato a norma della Legge n. 398/1991, sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica.

Le Associazioni in possesso di Partita Iva
Le Associazioni in possesso di Partita Iva e che di conseguenza svolgono una parte della loro attività con modalità commerciali, risultano, come sopra detto, soggette all’obbligo della fatturazione elettronica poiché vengono considerate come soggetti passivi ai fini Iva.
Anche per le Associazioni la fattura deve essere obbligatoriamente predisposta nel formato XML e poi obbligatoriamente inviata al cliente tramite il Sistema di Interscambio.
La predisposizione e l’invio della fattura da parte delle Associazioni possono essere effettuati attraverso uno dei modi di seguito indicati:
- utilizzazione procedura Web: questo servizio è gratuito ma perpoterne usufruire l’Associazione deve provvedere a registrarsi al serviziotelematico di “Fisconline”, dopo aver ricevuto le credenziali, sarà possibile avereaccesso al portale “Fatture e Corrispettivi” ed avvalersidei servizi gratuiti di predisposizione, trasmissione, consultazione econservazione delle fatture elettroniche;
- utilizzazione canale telematico FTP o Web service: per questo tipo di modalità l’Associazione può utilizzare adeguati software messi a disposizione da una software house oppure da altri operatori privati;
- utilizzazione software gratuito Agenzia delle Entrate: è possibile scaricare un software gratuito, detto “stand alone”, dal sito dell’Agenzia delle Entrate con il quale l’Associazione può predisporre la fattura anche senza la necessità di collegarsi ad una rete, però la fattura dovrà poi essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, e pertanto per poterla inviare l’Associazione dovrà poter accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” e perciò abilitarsi a “Fisconline”, oppure l’invio della fattura al Sistema di Interscambio potrà essere effettuato mediante Posta Elettronica Certificata;
- incaricare un intermediario: l’Associazione può avvalersi dei servizi di un intermediario al quale demandare sia la trasmissione che la ricezione delle fatture.
Anche la ricezione delle fatture da parte delle Associazioni in possesso di Partita Iva può essere effettuata attraverso uno dei modi di seguito indicati:
- utilizzazione della Posta Elettronica Certificata: nel caso in cui l’Associazione decida di avvalersi di una PEC per l’invio delle fatture potrà comunicare al fornitore l’indirizzo PEC ed il Sistema di Interscambio invierà la fattura a questo recapito;
- utilizzazione di un software telematico: in questo caso l’Associazione dovrà dare comunicazione al fornitore del codice di 7 cifre che dovrà essere indicato all’interno della fattura nel campo “Codice Destinatario”, allo scopo di consentire al Sistema di Interscambio di recapitare la fattura all’indirizzo telematico rappresentato da detto codice;
- Associazione non in possesso di
PEC o del codice destinatario: nel caso in cui l’Associazione non sia in possesso né
di un indirizzo PEC né del codice identificativo di 7 cifre, la medesima
potrebbe anche non comunicare alcun
indirizzo telematico al fornitore, in questo caso, il soggetto che
emette la fattura compilerà la casella “Codice
destinatario” con il valore “0000000”; ma per poter visionare la fattura sarà però indispensabile che l’Associazione
sia almeno abilitata al servizio “Fisconline”, nel caso in cui lo sia,
la fattura verrà recapitata dal Sistema di Interscambio e verrà posta nell’area
riservata dell’Associazione, anche se quest’ultima non ha comunicato alcun
indirizzo telematico al fornitore.
Il fornitore dovrà in ogni caso dare comunicazione al cliente (Associazione) che l’originale della fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate; questo tipo di modalità è stata confermata nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, comprendente le regole tecniche sia per l’emissione che per la ricezione delle fatture elettroniche.
Per quanto riguarda, invece, la conservazione delle fatture elettroniche, nel caso in cui l’Associazione si abiliti ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, potrà accedere all’utilizzazione del servizio gratuito di conservazione delle stesse.
Le Associazioni non in possesso di Partita Iva
Le Associazioni che non sono in possesso di
Partita IVA sono quelle che non svolgono nessun tipo di attività commerciale e che di conseguenza sono in possesso solamente del codice fiscale.
Tali Associazioni, non svolgendo attività commerciale non emettono nessuna fattura e per questo motivo non sono ovviamente soggette all’obbligo della fatturazione elettronica.
Un’Associazione in possesso del solo codice
fiscale potrebbe in ogni caso dover ricevere e pagare delle fatture di acquisto
emesse dai fornitori, i quali invece sono soggetti all’obbligo della fattura elettronica. In questo caso l’Associazione in possesso del solo codice
fiscale viene di fatto considerata allo
stesso modo di un consumatore finale e pertanto non è obbligata ad essere in
possesso né di un codice destinatario e neppure di un indirizzo PEC dove
poter ricevere le fatture. Di conseguenza quando un fornitore emette una
fattura elettronica nei confronti di un’Associazione non in possesso di Partita
Iva, dovrà provvedere ad indicare il valore “0000000” nel “Codice
destinatario”, e dovrà in ogni caso
consegnare all’Associazione una copia della fattura, su modello cartaceo oppure
inviandola tramite e-mail.
Questa imposizione per
il fornitore è precisata nel Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
Le Associazioni non in possesso di Partita Iva non devono perciò dare
nessuna comunicazione ai propri fornitori, i quali, come sopra riportato, in
ogni caso saranno tenuti ad inviare ad esse una copia informatica oppure analogica della fattura elettronica
emessa.