Tassa annuale vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2018

Libri sociali vidimazione 2018Entro il prossimo 16 marzo 2018 i contribuenti interessati devono provvedere al versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori per l’anno 2018, per i quali esiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle Imprese o un notaio.

Tale adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata).

Non sono, invece, tenute al pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), i consorzi tra imprese, le società cooperative nonché le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice Civile, le quali sono in ogni modo tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al versamento della tassa di concessione governativa di euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

La tassa è dovuta in forma forfettaria, quindi in misura fissa, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine adoperati nel corso dell’anno solare ed è pari a:

 

euro 309,87

Se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del

1 gennaio 2018 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90

 

euro 516,46

Se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del

1 gennaio 2018 supera euro 516.456,90

Il versamento della tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali prevista dall’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. n. 641 del 26.10.1972 (Disciplina delle Tasse sulle Concessioni Governative) è un adempimento che:

  • riguarda esclusivamente le società di capitali;
  • deve essere effettuato entro il prossimo 16 marzo 2018. 

I libri sociali, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle Imprese o presso un notaio,  sono quelli indicati dagli articoli 2421 e 2478 del Codice Civile e più nel dettaglio:

Libro dei soci (ad esclusione delle società a responsabilità limitata)
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Libri previsti per i nuovi organi societari
Tutti gli altri libri o registri per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Non sussiste, invece, l’obbligo della bollatura e vidimazione, per gli altri libri contabili previsti dal Codice Civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle normative fiscali (registri ai fini Iva, registro dei beni ammortizzabili, ecc.), pertanto l’unica formalità richiesta per l’utilizzo degli stessi riguarda la numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse. 

Come detto, i soggetti interessati all’adempimento sono:

  • le società di capitali (S.p.A., s.r.l., S.a.p.A.);
  • le società in liquidazione ordinaria volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (come precisato dalla Circolare Ministeriale 108/E del 3.5.1996).

La soggettività passiva si deve estendere anche agli enti commerciali di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R.), e di conseguenza agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta dalla Risoluzione Ministeriale n. 265/E del 23 dicembre 1996 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sono, invece, esentati dal versamento, come riportato all’art. 73, comma 11, lettera a), del T.U.I.R.:

  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (come precisato dalla R.M. n. 411461 del 10.11.1990).
Soggetti tenuti al versamento
Per “società di capitali”, ai fini del versamento della tassa di concessione governativa forfettaria annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri, devono essere intese:

  • le società per azioni;
  • le società a responsabilità limitata (ordinarie, semplificate, a capitale ridotto);
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società consortili a responsabilità limitata;
  • i consorzi tra enti territoriali;
  • le aziende speciali;
  • le società in liquidazione ordinaria volontaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse unicamente le società fallite), sempre che sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.
Soggetti esentati dal versamento
Non sono tenute, come norma, al versamento della tassa di concessione governativa forfettaria annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

  • le imprese individuali;
  • i consorzi tra imprese;
  • le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice Civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è difatti dovuta solamente la tassa di concessione governativa, pari a euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.
  • gli enti non economici;
  • le aziende ospedaliere;
  • le aziende socio sanitarie;
  • le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (sia iscritte che non iscritte al R.E.A. (Repertorio delle Attività Economiche);
  • le società di capitali dichiarate fallite, dal momento che il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice Civile, ma solamente quelle imposte dalla Legge Fallimentare, le quali devono essere vidimate dal Giudice Delegato senza nessun onere;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.

La tassa deve essere versata in forma forfettaria, ovverosia in misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine impiegati nel corso dell’anno solare e di conseguenza si riferisce, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, comprese anche quelle poste in essere prima del versamento della tassa stessa.

L’importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il soggetto tenuto al versamento abbia dei crediti per altri tributi compensabili con il Modello F24.

Come puntualizzato nella R.M. n. 170/E del 20 novembre 2000 i pubblici ufficiali sono autorizzati a procedere alla bollatura e vidimazione dei libri e registri delle società di capitali, senza richiedere la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della relativa tassa, nel caso in cui i libri ed i registri vengano presentati prima della scadenza del termine previsto per il versamento stesso; infatti il riscontro dell’avvenuto versamento dovrà essere eseguito, in un successivo momento, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche in occasione di eventuali verifiche, ispezioni o accertamenti da parte degli Organi preposti.

L’importo della tassa da versare dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

  • euro 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;
  • euro 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore ad euro 456,90.

Come detto per la quantificazione dell’importo da versare si deve far riferimento al capitale sociale o al fondo di dotazione risultante al 1° gennaio dell’anno, di conseguenza non assumono rilievo eventuali variazioni del capitale o del fondo di dotazione intervenute successivamente alla data del 1 gennaio 2018, variazioni che saranno invece rilevanti per la quantificazione dell’importo da versare per l’anno 2019.

Nel caso in cui la società trasferisca la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo che la società stessa abbia già provveduto al versamento della tassa annuale, non sarà tenuta ad effettuare un altro versamento della tassa in quanto il trasferimento della sede legale non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono diverse per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo.

Primo anno di attività (Società di nuova costituzione)
La tassa annuale deve essere versata:

  • prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, sulla quale devono essere riportati gli estremi del versamento;
  • mediante apposito bollettino di c/c postale n. 6007, intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”.
Anni di attività successivi al primo
La tassa annuale deve essere versata:

  • entro il 16 marzo di ciascun anno;
  • mediante il Modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando nella Sezione “Erario” il “codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando anche l’anno per il quale il versamento viene effettuato.

Come detto se il soggetto tenuto al versamento vanta dei crediti per altri tributi compensabili con il Modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa. Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

In caso di omesso pagamento, secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100% al 200% dell’importo della tassa stessa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 103,29, in quanto sarebbe applicabile l’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 641/1972.

E’ in ogni caso possibile fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, con il quale si può beneficiare di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento, per l’effettuazione del versamento della tassa e degli interessi va utilizzato il Modello F24 (codice tributo “7085”), mentre per l’effettuazione del versamento della sanzione va invece utilizzato il Modello F23 indicando il codice tributo “678T”, la causale di versamento “SZ” e il codice ufficio della Direzione Provinciale competente per territorio.

E’ opportuno segnalare che, in attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia pari al 30% dell’importo dovuto, così come previsto dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

La suddetta diversa interpretazione comporta, di conseguenza, una differente riduzione della sanzione in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

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