Il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime ordinario e viceversa

Al momento attuale il regime fiscale forfettario è, in linea di massima, la soluzione più vantaggiosa per i soggetti che si apprestano all’apertura di una nuova attività di dimensioni medio-piccole, anche se è comunque bene precisare che non in tutte le situazioni può valere tale principio. Proprio per questo occorre valutare con attenzione l’eventuale passaggio dal regime fiscale forfettario al regime ordinario.

Per i soggetti che sono già titolari di partita Iva e devono effettuare le opportune valutazioni per stabilire se continuare con il regime fiscale utilizzato oppure cambiarlo, il momento migliore per procedere è l’ultimo periodo dell’anno.

Infatti, molte volte, proprio nel corso delle ultime settimane dell’anno, il titolare di partita Iva deve comprendere se uscire dal regime fiscale forfettario oppure proseguire con il regime agevolato stesso. 

L’uscita dal regime fiscale forfettario

Il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime fiscale ordinario può avvenire in due casi:

  • per convenienza;
  • per obbligo.

Nella prima ipotesi, quale conseguenza delle valutazioni del caso, può essere deciso il passaggio al regime fiscale ordinario allo scopo di poter dedurre i costi di gestione, qualora questi risultino essere di importi superiori rispetto al coefficiente forfettario spettante per la specifica attività.

Nel secondo caso l’uscita dal regime fiscale forfettario avviene, invece, quando non si è più in possesso dei requisiti richiesti per poter continuare ad utilizzare il regime agevolato. 

Il passaggio dal regime fiscale ordinario al regime fiscale forfettario

Chiaramente può essere effettuato anche il passaggio dal regime fiscale ordinario al regime fiscale forfettario, e tale operazione non risulta essere complessa.

Infatti, se un libero professionista oppure una ditta individuale, che operano in regime fiscale ordinario, hanno un fatturato inferiore all’importo di 65.000,00 euro nel corso dell’anno, possono aderire, in maniera automatica, al regime fiscale forfettario a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.

In questa circostanza si può parlare di comportamento concludente da parte del contribuente e di conseguenza non sono necessarie comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate ed all’Ufficio del Registro delle Imprese.

Il passaggio dal regime fiscale ordinario al regime fiscale forfettario richiede una diversa modalità di compilazione della fattura, nella quale non dovranno essere inserite l’Iva e la ritenuta d’acconto.

Oltre a ciò, in ogni documento fiscale emesso è necessario l’inserimento della dicitura Iva non applicabile come previsto dalla Legge n. 190 del 2014”, questa dicitura risulta essere indispensabile e costituisce la comunicazione ufficiale, sia verso l’Amministrazione Finanziaria che verso i clienti, dell’appartenenza al regime fiscale forfettario. 

Regime ordinario a regime forfettario

Quando conviene uscire dal regime fiscale forfettario

Come già detto in precedenza, l’uscita dal regime fiscale forfettario può avvenire per obbligo oppure per convenienza:

  • il primo caso si verifica quando viene a mancare uno dei requisiti principali per aderire al regime forfettario, quale ad esempio il superamento del limite di fatturato di 65.000 euro annuali, il soggetto che ha fatturato più di 65.000,00 euro nell’anno in corso, dal 1 gennaio dell’anno successivo uscirà in modo automatico dal regime fiscale forfettario;
  • il secondo caso si verifica quando, in conseguenza di una valutazione, le condizioni risultano essere non più favorevoli per il soggetto titolare di partita Iva, il quale ha delle necessità e delle particolarità in conseguenza delle quali risulta essere più vantaggioso il regime fiscale ordinario.

Infatti, uno dei punti fondamentali sui quali impostare la valutazione risultano essere le spese di gestione, dal momento che nel regime fiscale forfettario non possono essere dedotti i costi di gestione quali, ad esempio: 

  • gli acquisti di merci, materiali e prodotti;
  • le spese per i dipendenti ed i collaboratori;
  • i canoni di locazione;
  • le utenze.

L’Amministrazione Finanziaria quantifica in modo forfettario i costi sulla base dell’attività svolta, prevedendo uno specifico coefficiente di redditività.

Tuttavia se i costi di gestione effettivamente sostenuti risultano essere di importi superiori rispetto a quelli derivanti dai coefficienti di redditività previsti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il regime fiscale forfettario non può certamente essere la soluzione più conveniente e di conseguenza l’uscita dallo stesso esprimerebbe l’opzione più appropriata. 

Il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime fiscale ordinario

Le regole per il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime fiscale ordinario sono le stesse già accennate per il passaggio inverso, di conseguenza non devono essere effettuate comunicazioni ufficiali.

Il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime fiscale ordinario decorre a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo e richiede una diversa modalità di compilazione della fattura, nella quale dovrà essere inserita l’Iva e, per il liberi professionisti, la ritenuta d’acconto, inoltre il contribuente dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti per il nuovo regime.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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