E-Commerce, regime forfettario e registro corrispettivi

Per i soggetti che si stanno preparando all’apertura di un’attività di commercio elettronico, la valutazione del regime fiscale più conveniente riguarda sovente il regime fiscale forfettario, che risulta essere il solo regime agevolato al momento disponibile per le partite IVA.

In linea di massima il regime fiscale forfettario comporta varie agevolazioni e con questa trattazione andiamo ad analizzare in particolare come funziona per i soggetti che operano nel settore del commercio elettronico, quando vige l’obbligo di emettere fattura e come funziona il registro Iva dei corrispettivi.

e-Commerce, quando è conveniente il regime fiscale forfettario

Attualmente il settore del commercio elettronico risulta essere tra quelli con maggiore diffusione nell’economia, inoltre rimane uno dei rari settori che non ha dovuto sopportare impedimenti in conseguenza dell’emergenza pandemica, anche nei casi di vendite online di beni e di prodotti che non fanno parte della filiera agro-alimentare oppure farmaceutica.

Comunque mantenere l’esercizio dell’attività nel settore per un lungo periodo, non è sicuramente facile, anche e principalmente in considerazione della notevole concorrenza.

Per tale motivo l’incentivo fiscale può risultare quello che fa la differenza per poter rimanere sul mercato, indubbiamente, il regime fiscale forfettario concede rilevanti vantaggi per le attività di commercio elettronico che hanno spese di gestione ridotte, come nel caso del “drop ship” grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un consumatore finale, senza possederlo fisicamente nel proprio magazzino, il venditore, realizzata la vendita, invia l’ordine al fornitore che in questo caso viene chiamato “dropshipper”, il quale provvede a spedire il prodotto direttamente all’acquirente finale, in tale modo, il venditore si occupa unicamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza i relativi impegni collegati alle procedure di imballaggio e di spedizione che invece vengono effettuate a cura del fornitore.

Nell’ipotesi in cui le spese di gestione risultino, al contrario, molto elevate, come nel caso dei soggetti che hanno anche un negozio fisico, il regime fiscale forfettario potrebbe non essere la soluzione conveniente.

e-Commerce, i vantaggi nel regime fiscale forfettario

Possono utilizzare il regime fiscale forfettario solamente le imprese individuali che realizzano un fatturato annuale inferiore ai 65.000,00 euro.

Per i soggetti che effettuato l’adesione al regime fiscale forfettario, con particolare riferimento alle attività di commercio elettronico, si riassumono i principali vantaggi, sia di natura fiscale che amministrativa, che in particolare sono quelli di seguito indicati:

  • il versamento di un’imposta sostitutiva, dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, ridotta e con un’aliquota fissa del 15%, oppure del 5% per i primi 5 anni di attività;
  • l’esonero, almeno per il momento, dall’emissione della fattura elettronica;
  • l’esonero dalla tenuta dei registri Iva;
  • la non assoggettabilità all’Iva delle operazioni poste in essere, quindi l’imposta non deve essere indicata in fattura;
  • l’esonero dalla Dichiarazione annuale Iva e dalle Liquidazioni periodiche Iva;
  • l’esonero da vari adempimenti fiscali quali la Dichiarazione Irap, l’Esterometro e gli Indici Sintetici di Affidabilità.

In particolare la non assoggettabilità all’Iva risulta essere un vantaggio molto importante per i soggetti che esercitano il commercio elettronico in quanto offre la possibilità di praticare prezzi più bassi e competitivi.

Tuttavia, i soggetti che si stanno apprestando all’apertura della partita Iva devono prestare attenzione a controllare di non rientrare in una delle previste cause di esclusione dal regime fiscale forfettario.

E-commerce vendita online

e-Commerce, esempio calcolo imposte in regime fiscale forfettario

A titolo di esempio, un’attività di commercio elettronico con un fatturato annuale di 20.000,00 euro, tenendo in considerazione che al “codice attività ATECO 47.91.10 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”, corrisponde un coefficiente di redditività pari al 40%, versa l’imposta sostitutiva ed i contributi previdenziali calcolati soltanto su un imponibile di 8.000,00 euro, mentre la differenza di 12.000,00 euro costituisce i costi deducibili in maniera forfettaria.

Emissione fattura e registro Iva corrispettivi

Il commercio elettronico (o e-commerce) viene assimilato alle vendite per corrispondenza e pertanto, in base a quanto precisato dalla Risoluzione a Interpello n. 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni correlate non sono assoggettate all’obbligo:

  • dell’emissione della fattura, ad eccezione del caso in cui venga richiesta esplicitamente da parte del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione così come stabilito dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, è perciò opportuno predisporre il sito internet in modo che sia possibile, da parte dell’acquirente, selezionare la corrispondente opzione e, di conseguenza, indicare i dati occorrenti per la fatturazione;
  • della certificazione dei corrispettivi e di conseguenza nessun obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 21 dicembre 1996.

In ogni caso gli incassi giornalieri delle vendite devono essere annotati nel registro Iva dei corrispettivi di vendita.

Il registro Iva dei corrispettivi

Come detto in precedenza, un soggetto titolare di partita Iva che utilizza il regime fiscale forfettario risulta esonerato, almeno per il momento, dall’emissione della fattura elettronica, mentre, invece, non risulta esonerato dai corrispettivi telematici.

Ciò nonostante, per l’attività di commercio elettronico (e-commerce) la situazione risulta essere differente, difatti, tenendo in considerazione la specificità della disciplina alla quale sono soggette tali attività, che prevede l’esonero dall’obbligo dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, è operante anche l’esonero dall’obbligo di effettuare la tenuta dei corrispettivi telematici.

Per questo motivo, i soggetti che esercitano l’attività di e-commerce devono effettuare l’annotazione degli incassi giornalieri delle vendite nel registro Iva dei corrispettivi di vendita.

Il suddetti esonero riguarda, però, solamente le vendite realizzate per corrispondenza, i soggetti che effettuano, oltre alla suddetta tipologia di vendite, anche vendite in locali aperti al pubblico, sono assoggettati all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, anche se utilizzano il regime fiscale forfettario.

Nella suddetta circostanza, nel registro Iva dei corrispettivi giornaliero, tenuto in modalità  cartacea, devono essere annotati solamente gli incassi che derivano dalle vendite realizzate per corrispondenza.

Il registro Iva dei corrispettivi è un registro fiscale obbligatorio nel quale devono essere annotati i corrispettivi giornalieri di vendita.

Le attività di commercio che operano in regime fiscale forfettario devono annotare solamente gli importi, ma non la relativa Iva.

Di conseguenza, nel registro Iva dei corrispettivi nel regime fiscale forfettario, devono essere riportati:

  • la somma delle operazioni realizzate quotidianamente;
  • le operazioni per le quali è già stata eventualmente emessa la fattura, dietro richiesta da parte del cliente.

L’annotazione degli importi deve essere eseguita entro il giorno successivo non festivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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