Green Pass, precisazioni ai fini Iva

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, meglio conosciute come Green Pass, che attestano l’avvenuta guarigione dall’infezione virale, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, può essere riconducibile al campo di applicazione dell’esenzione Iva stabilita dall’art. 10, comma 1, n. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Infatti, l’obiettivo primario dei suddetti documenti (Green Pass) si identifica nella tutela preventiva della salute dei cittadini, in attenta valutazione della presente situazione epidemiologica.

Inoltre, in relazione agli specifici dispositivi medici ed alle attrezzature sanitarie per il contrasto dell’emergenza pandemica, l’Agenzia delle Entrate nella citata Risposta a Interpello, ha confermato che l’elenco dei beni anti Covid-19 di cui all’art. 124, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha natura tassativa, affinché le cessioni pertinenti vengano eseguite in esenzione da Iva, senza limitazioni all’esercizio della detrazione, fino al 31 dicembre 2020 e con aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha anche espresso parere favorevole circa l’applicabilità del regime di favore, con aliquota Iva “zero”, fino al 31 dicembre 2021, ed aliquota Iva del 5% dal 1 gennaio 2022, per i prodotti di seguito indicati:

  • i reagenti destinati alla diagnostica del Covid-19, soltanto nel caso in cui siano compresi nelle voci doganali già precedentemente specificate da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020;
  • le sole provette sterili, mentre, al contrario, sono da escludere le provette non sterili, poiché risultano escluse dalla nozione di “strumentazione per diagnostica per Covid-19”.

Il rilascio del Green Pass da parte dei medici

L’Agenzia delle Entrate, attraverso Risposta a Interpello n. 591 del 15 settembre 2021, ha precisato che il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, meglio conosciute come Green Pass, che attestano l’avvenuta guarigione dall’infezione virale, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, può essere riconducibile al campo di applicazione dell’esenzione Iva stabilita dall’art. 10, comma 1, n. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Infatti, nelle prestazioni di rilascio del Green Pass da parte dei medici di medicina generale, è rilevabile la “prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell’interessato o della collettività”, essenziale per poter utilizzare il sopraindicato regime di esenzione Iva.

I letti ospedalieri di terapia intensiva

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risposta a Interpello n. 583 del 14 settembre 2021, ha precisato che viene applicato il regime di aliquota Iva “zero” fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota Iva del 5% dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, per i letti ospedalieri destinati alla terapia intensiva, poiché inclusi tra le “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

Test Covid 19

Le termocamere per la misurazione della temperatura corporea

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risposta a Interpello  n. 585 del 15 settembre 2021, ha precisato che viene applicato il regime di aliquota Iva “zero” fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota Iva del 5% dal 1 gennaio 2021 per i portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, a condizione che l’attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo.

I supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti

Per quanto riguarda i supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti, il suddetto documenti di prassi ha precisato che il regime agevolato compete solamente con riferimento alle cosiddette colonnine che presentano sistemi di fissaggio, rimovibili, al pavimento oppure al muro.

Al contrario, rimangono escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone sulle quali vengono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser.

Gli ulteriori beni e prodotti per il Green Pass e per l’emergenza Covid-19

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole circa l’applicabilità del regime di favore, con aliquota Iva “zero” fino al 31 dicembre 2021 e con  aliquota Iva del 5% dal 1 gennaio 2022 per i prodotti di seguito indicati:

  • i reagenti destinati alla diagnostica del Covid-19, soltanto nel caso in cui siano compresi nelle voci doganali già precedentemente specificate da parte dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020;
  • le sole provette sterili, mentre, al contrario, sono da escludere le provette non sterili, poiché risultano escluse dalla nozione di “strumentazione per diagnostica per Covid-19”.

Rimangono esclusi dalla disciplina anche i kit, gli accessori, i componenti ed i software occorrenti per il funzionamento delle attrezzature in questione.

I codici doganali dei sopraindicati beni non risultano compresi nella Circolare n. 12 del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad eccezione di quelli relativi alla “strumentazione per accesso vascolare” ed alla “strumentazione per diagnostica Covid-19”, con riferimento ai quali può trovare applicazione il suddetto regime agevolativo. Infine, viene confermato che l’elenco dei beni anti Covid-19 indicati nell’art. 124, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha natura tassativa e l‘agevolazione in argomento non può essere applicata a beni diversi da quelli esplicitamente indicati.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lascia un Commento