Il regime forfettario verso l’obbligo della fattura elettronica

I soggetti titolari di partita Iva che operano in regime fiscale forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica “tra soggetti privati”, salvo il caso di specifica rinuncia.

Tuttavia il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha l’obiettivo di allargare l’obbligo anche ai soggetti che operano in regime fiscale forfettario, a tale proposito in seguito all’avvenuta approvazione della relazione finale delle Commissioni congiunte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sulla riforma fiscale, viene anche previsto di generalizzare l’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o di professione, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, possono avere accesso al regime fiscale agevolato, meglio conosciuto come regime fiscale forfettario, regolato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, a patto che, nell’anno precedente:

  • vengano realizzati ricavi oppure incassati compensi per un importo non superiore a 65.000,00 euro, ragguagliati ad anno;
  • vengano sostenute spese per lavoro dipendente per un importo complessivo superiore a 20.000,00 euro lordi.

L’esonero dagli adempimenti Iva per il regime forfettario

I soggetti in regime fiscale forfettario non procedono all’addebito dell’Iva in rivalsa, e neppure possono procedere ad esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari ed alle importazioni.

Inoltre, i medesimi soggetti risultano esentati:

  • dagli obblighi di liquidazione dell’Iva;
  • dagli obblighi di versamento dell’Iva; 

nonché da tutti gli obblighi contabili e dichiarativistabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, quali, nello specifico:

  • la registrazione delle fatture emesse;
  • la registrazione delle fatture ricevute;
  • la presentazione delle liquidazioni periodiche Iva;
  • la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

L’esonero dall’obbligo di fattura elettronica, salvo specifica rinuncia

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, l’adesione al regime fiscale forfetario comporta l’abolizione dell’obbligo di fatturazione elettronica, mentre la stessa continua ad essere obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, paragrafo 4.1.

Comunque, allo scopo di favorire l’adesione volontaria alla fatturazione elettronica, l’art. 1, comma 74, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 statuisce che, per i soggetti in regime fiscale forfettario che hanno un fatturato annuale formato unicamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento viene accorciato di un anno e, di conseguenza, passa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione invece che al 31 dicembre del quinto anno.

Conservare fatture

La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche

A parte la diminuzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento, i soggetti in regime fiscale forfettario che scelgono di utilizzare la fatturazione elettronica possono evitare la conservazione delle fatture cartacee tramite la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse, economizzando le spese connesse alla stampa ed alla conservazione nel tempo dei documenti cartacei.

La conservazione sostitutiva può essere effettuatasenza spesaattraverso l’adesione allo specifico servizio reso fruibile da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure a quello, anche questo privo di costi, concesso da molti provider unitamente al servizio di fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche ricevute, non esiste l’obbligo di conservazione sostitutiva, anche nel caso in cui i soggetti in regime fiscale forfettario abbiano spontaneamente dato comunicazione ai propri fornitori dell’indirizzo telematico o abbiano effettuato la registrazione della posta elettronica certificata o del codice destinatario, provvedendo ad abbinarli in modalità univoca alla loro partita Iva attraverso l’utilizzazione del servizio di registrazione concesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In questa eventualità rimane l’obbligo di conservazione del documento in formato cartaceo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, paragrafo 4.1.

L’allargamento dell’obbligo della fattura elettronica al regime forfettario

Il prossimo 31 dicembre 2021 giungerà a scadenza l’autorizzazione concessa all’Italia da parte del Consiglio Europeo per quanto riguarda l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra “privati”.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre ad essere deciso ad effettuare la richiesta del prolungamento quantomeno fino al 31 dicembre 2024, ha l’intenzione di allargare l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti in regime fiscale forfettario, ritenendo che l’introduzione della fatturazione elettronica non ha gravato in maniera rilevante sulle spese a carico dei soggetti titolari di partita Iva.

Per di più verrebbero a rafforzarsi gli obiettivi dilotta all’evasione fiscale, permettendo all’Amministrazione Finanziaria di poter conoscere in modo più tempestivo i dati relativi al fatturato prodotto all’interno della nazione.

In questo modo le Commissioni Finanza congiunte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nel documento definitivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed altri aspetti del sistema tributario, hanno dato il loro auspicio circa la “chiusura del perimetro dell’obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati” :

  • operatori che rientrano nel regime forfettario;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche che nel periodo precedente abbiano realizzato proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro;
  • operazioni di natura sanitaria;

nonché l’esclusione di eventuali eccezioni all’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, che sostituisce gli obblighi della registrazione dei corrispettivi.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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