La fattura nel regime fiscale forfettario

L’emissione della fattura è un obbligo per tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprenditori e liberi professionisti), anche per i soggetti che operano nel regime fiscale forfettario.

Anche la fattura emessa da parte dei soggetti che operano nel regime fiscale forfettario è un documento ufficiale, che ha valenza legale e che deve essere redatta prestando attenzione, senza commettere errori oppure incorrere in negligenze.

Le caratteristiche della fattura nel regime forfettario

Come sappiamo la fattura è un documento fiscale che viene redatto ed emesso da parte dei soggetti titolari di partita Iva.

La compilazione ed il successivo invio della fattura al cliente consentono di incassare il corrispettivo che spetta per il bene venduto oppure per il servizio prestato, e pertanto rappresenta la prova fiscale dell’avvenuta commercializzazione e vendita del bene oppure l’avvenuta prestazione del servizio.

Anche per il regime fiscale forfettario esistono vari tipi di fatture da poter utilizzare in base alla tipologia di attività esercitata:

  • a titolo di esempio, i commercianti hanno l’obbligo di emissione della fattura immediata oppure del documento commerciale nel momento in cui viene venduto il bene oppure viene prestato il servizio.
  • al contrario, i liberi professionisti hanno la possibilità di utilizzare principalmente la fattura differita, l’emissione della quale viene effettuata in un periodo successivo rispetto all’esecuzione della prestazione professionale.

La fattura elettronica nel regime fiscale forfettario

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, i titolari di partita Iva che operano nel regime fiscale forfettario non hanno l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica.

La disposizione normativa recita testualmente: “Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014”.

I sopraindicati soggetti hanno in ogni caso l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Scontrini e fatture

I dati obbligatori da indicare nella fattura nel regime fiscale forfettario

Indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata, nella fattura nel regime fiscale forfettario devono essere indicati i dati obbligatori di seguito indicati:

  • i dati completi dell’emittente;
  • i dati completi del cliente;
  • il numero progressivo del documento;
  • la data di emissione;
  • la descrizione del bene oppure del servizio;
  • l’importo del corrispettivo;
  • le annotazioni fiscali stabilite dalle normative.

Le diciture obbligatorie da indicare nella fattura

Affinché il documento fiscale emesso abbia validità, è necessario indicare le diciture obbligatorie di seguito indicate:

  • il contributivo integrativo, per i liberi professionisti iscritti ad una Cassa di Previdenza Privata;
  • il contributo Inps 4%, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • l’imposta di bollo assolta sull’originale, solamente per tutte le fatture di importo superiore a 77,47 euro con reale applicazione della marca da bollo dell’importo di 2,00 euro;

la dicitura che si tratta di “Operazione in franchigia da Iva e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 – Regime Forfettario”.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lascia un Commento