Redditi esteri, come funziona la residenza fiscale

Nel momento in cui si decide di lasciare l’Italia per andare a lavorare in un Paese estero, è necessario essere a conoscenza in quale Paese si ha l’obbligo di dichiarare al fisco i propri redditi esteri.

Anche nell’ipotesi in cui si percepiscano redditi esteri è indispensabile sapere in quale Paese è necessario dichiararli al fisco.

Occorre però prestare attenzione, dato che non è sempre agevole giungere all’individuazione del Paese nel quale dichiarare al fisco i redditi percepiti all’estero da parte dei cittadini italiani.

In realtà, gli aspetti che devono essere presi in considerazione sono molteplici e possono esserci svariate regole in base alle specifiche situazioni personali.

Tra i vari elementi da tenere in considerazione è il caso di rammentare:

  • la presenza o meno di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni;
  • il periodo di permanenza nel Paese estero;
  • l’iscrizione o meno all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Nel prosieguo andremo ad esaminare in particolare:

  • in quale Paese si pagano le imposte sui redditi esteri;
  • in quale modo funziona la residenza fiscale;
  • l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero;
  • le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

In quale Paese si pagano le imposte sui redditi esteri

In generale, è possibile confermare che per poter comprendere in quale Paese un cittadino è obbligato al pagamento delle imposte sui redditi esteri è necessario tenere in considerazione la nozione di residenza fiscale.

Proprio per tale motivo, il sistema fiscale di numerosi Paesi europei è fondato sul “principio della tassazione mondiale” (WorldWide Taxation Principle).

Il suddetto principio, ammesso anche dalla legislazione fiscale italiana, stabilisce che il cittadino che lavora in un Paese estero, ma che ha conservato la residenza in Italia, ha in ogni caso l’obbligo di effettuare il pagamento delle imposte in Italia, quale Paese di residenza, anche sui redditi prodotti in un Paese estero.

Quanto sopra a meno che questo aspetto sia stato definito e fissato in maniera diversa dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

In conseguenza di questa disposizione i soggetti che hanno la residenza fiscale in Italiasono obbligati a dichiarare tutti i redditi nel nostro Paese, a prescindere in quale Paese siano stati prodotti.

Occorre tenere presente che è in ogni caso possibile poter procedere al recupero delle imposte che sono già state corrisposte nel Paese nel quale i redditi sono stati prodotti.

Quanto sopra è possibile tramite un credito d’imposta, entro i limiti previsti dall’articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e più in dettaglio:

i soggetti non residenti fiscalmente in Italiasono comunque tenuti a dichiarare in Italia i redditi percepiti nel territorio Italiano (si considerino ad esempio i redditi derivanti dalla locazione di un immobile)”.

In quale modo funziona la residenza fiscale

Risulta essere di basilare importanza la nozione di residenza fiscale per poter comprendere in quale Paese versare le imposte.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, come stabilito dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:

  • per la maggior parte del periodo d’imposta, vale a dire come minimo per 183 giorni all’anno, sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
  • hanno il domicilio oppure la residenza nel territorio dello Stato;
  • hanno effettuato il trasferimento in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata, salvo in ogni caso prova contraria.
Anagrafe Italiani Estero

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero per i redditi esteri

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), ovvero il registro nel quale vengono contenuti e conservati tutti i dati relativi ai cittadini italiani che hanno la residenza in un Paese estero.

Il registro viene tenuto a cura del Ministero dell’Interno, ed è continuamente aggiornato con le iscrizioni e le cancellazioni dei cittadini che vengono comunicate da parte dei Comuni italiani.

Quale conseguenza dell’effettuazione dell’iscrizione all’A.I.R.E. la posizione fiscale del cittadino nei confronti del fisco italiano è soggetta a delle variazioni.

Infatti, per quanto riguarda icittadini italiani residenti in un Paese estero, che risultano correttamente iscritti all’A.I.R.E., il pagamento delle imposte deve essere effettuato nel Paese estero di residenza.

Sono obbligati ad effettuare l’iscrizione all’A.I.R.E.:

  • i cittadini italiani che effettuano il trasferimento della propria residenza in un Paese estero per un periodo superiore a 12 mesi;
  • i cittadini italiani che sono nati e che risiedono in Paese estero, che hanno l’atto di nascita trascritto in Italia e la cittadinanza italiana verificata dal competente ufficio consolare di residenza;
  • i soggetti residenti in un Paese estero che effettuano la richiesta della cittadinanza italiana.

Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Una persona, che risiede fiscalmente in Italia, che percepisce redditi esteri, è obbligata a dichiararli nel Paese di residenza fiscale, l’Italia.

In base alla tipologia di reddito percepito, e in conseguenza della normativa fiscale che ha applicazione nello Stato di erogazione del reddito, esiste la possibilità che per tali redditi ci sia l’obbligo di dichiararli anche nel Paese estero, quale Stato della fonte.

Allo scopo di evitare che i cittadini siano sottoposti ad una doppia tassazione, quale conseguenza del pagamento delle imposte, sia nel Paese di produzione del reddito che nel Paese di residenza, l’Italia ha provveduto alla stipula di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni con molti altri Paesi.

Le suddette convenzioni riconoscono un credito d’imposta per le imposte pagate al Paese estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia, come stabilito anche dall’art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Pertanto, la doppia imposizione viene così esclusa dal momento che le imposte pagate al Paese estero a titolo definitivo vengono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino al raggiungimento della quota dell’imposta italiana. Per effettuare la consultazione delle convenzioni stipulate dall’Italia si può visitare il sito del Dipartimento delle Finanze, www.finanze.gov.it , nella sezione della fiscalità comunitaria.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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