Registri Iva e LIPE precompilate, l’assistenza on line

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il Provvedimento Direttoriale n. 183994 del 8 luglio 2021, comprendente l’Allegato A e l’Allegato B, ha determinato l’applicazione del programma di assistenza on line previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, ed allo scopo ha stabilito che, con decorrenza dalle operazioni realizzate dal 1 luglio 2021 verranno predisposte, solamente per quanto riguarda i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione periodica trimestrale per opzione, le bozze dei registri Iva:

  • delle fatture emesse, art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • delle fatture di acquisto, art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

I suddetti soggetti, a decorrere dalle operazioni realizzate dal 1 gennaio 2022, potranno visualizzare anche le bozze precompilate della dichiarazione annuale Iva.

Sarà possibile poter avere accesso alle suddette bozze utilizzando un apposito applicativo web che sarà messo a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 1 gennaio 2022 le bozze precompilate dei registri Iva saranno approntate anche per quanto riguarda i soggetti trimestrali che effettuano la liquidazione dell’Iva con utilizzazione del criterio “per cassa”.

I soggetti passivi Iva, oppure gli intermediari da questi delegati, potranno, entro il termine dell’ultimo giorno del mese successivo al trimestre:

  • procedere a convalidare i documenti, nel caso in cui reputino che le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete;
  • procedere ad integrare i documenti, inserendo gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;

in entrambi i casi decadrà l’obbligo della tenuta dei registri ai fini Iva.

Sia le visualizzazione che le possibili variazioni possono essere compiute a decorrere dal primo giorno del mese di riferimento, comunque, per quanto riguarda il terzo trimestre 2021, che è il periodo nel quale viene avviato il programma di sperimentazione, queste tipologie di operazioni potranno essere eseguite solamente a decorrere dal 13 settembre 2021.

I dati utilizzati per la preparazione delle bozze dei registri Iva

Le bozze dei registri per le partite Iva vengono incrementate ed aggiornate continuamente attraverso le informazioni che pervengono all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

In modo particolare, vengono utilizzati i dati:

  • delle fatture elettroniche emesse, riguardanti le operazioni realizzate nel trimestre, per le quali la data di consegna specificata nella ricevuta trasmessa dal Sistema di Interscambio al trasmittente oppure la data di messa a disposizione, nell’ipotesi di inattuabilità della consegna, risulti precedente “al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”, mentre per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione verrà presa in considerazione la data di ricezione specificata nella ricevuta di consegna oppure nell’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con inattuabilità della consegna;
  • delle fatture elettroniche ricevute, consegnate al cessionario/committente “in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”;
  • delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione “sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”.

Inoltre saranno utilizzati i dati:

  • delle trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
  • delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti;
  • della dichiarazione annuale Iva.

Ai fini dell’integrazione dei registri, l’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare ai soggetti passivi la presenza di operazioni per le quali è stata emessa la bolla doganale.

Registri iva precompilati

La possibilità di accedere ai dati, la convalida o l’integrazione

I soggetti passivi, oppure gli intermediari da questi delegati, potranno avere accesso alle bozze utilizzando un apposito applicativo web che verrà messo a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il termine dell’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, sarà possibile:

  • procedere a convalidare i documenti, nel caso in cui reputino che le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete;
  • procedere ad integrare i documenti, inserendo gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;

Sia le visualizzazione che le possibili variazioni possono essere compiute a decorrere dal primo giorno del mese di riferimento, comunque, per quanto riguarda il terzo trimestre 2021, che è il periodo nel quale viene avviato il programma di sperimentazione, queste tipologie di operazioni potranno essere eseguite solamente a decorrere dal 13 settembre 2021.

Posteriormente alla convalida o all’integrazione di ambedue i registri Iva per il periodo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate provvedeà all’elaborazione della correlata bozza della comunicazione della liquidazione periodica, che sarà messa a disposizione a decorrere dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, unitamente al Modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’imposta eventualmente da versare.

La bozza della dichiarazione annuale Iva ed il Modello F24 per il pagamento dell’Iva eventualmente da versare verranno resi disponibili a decorrere dal giorno 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’esonero dall’obbligo della tenuta dei registri ai fini Iva

L’obbligo continua per quanto riguarda i soggetti che hanno effettuato l’opzione per la tenuta dei registri Iva senza eseguire la separata indicazione degli incassi e dei pagamenti in base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

I soggetti che rimangono esclusi dalla precompilazione delle bozze

La precompilazione delle bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche non sarà effettuata con riferimento a certe categorie di operatori che vengono di seguito indicati:

  • soggetti che operano in settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali;
  • soggetti che applicano l’Iva separatamente;
  • soggetti che operano nel commercio al dettaglio ed utilizzano il sistema della ventilazione;
  • soggetti che aderiscono alla liquidazione Iva di gruppo;
  • soggetti che partecipano ad un gruppo Iva;
  • soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
  • soggetti che realizzano cessioni di beni oppure prestazioni di servizi mediante distributori automatici;
  • soggetti che realizzano cessioni di benzina oppure di gasolio destinati ad essere impiegati come carburanti per motori;
  • soggetti che sono sottoposti a fallimento oppure a liquidazione coatta amministrativa;
  • Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti delle quali viene applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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