Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021

L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021, ha precisato le regole per l’effettuazione della proroga dei versamenti dei tributi che derivano dalle dichiarazioni annuali per le quali i relativi termini sono stati oggetto di proroga come stabilito dall’art. 9-ter del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, meglio conosciuto come “Decreto Sostegni-bis”, che è stato inserito in sede di conversione dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Infatti, in conseguenza di questa nuova disposizione, vengono prorogati al 15 settembre2021, senza nessuna maggiorazione, i termini per poter effettuare i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2021 che derivano:

  • dalle dichiarazionidelle Imposte sui Redditi;
  • dalle dichiarazioni dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
  • dalle dichiarazioni dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

La proroga viene estesa anche ai versamenti relativi agli altri tributi che seguono le stesse scadenze previste per le imposte dirette:

  • icontributi Inps per artigiani, commercianti e professionisti;
  • l’Iva per l’adeguamento agli Indici Sintetici di Affidabilità;
  • il diritto annuale camerale.

L’Agenzia delle Entrate conferma che la proroga si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresao di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pari a 5.164.569 euro.

Di conseguenza, ricorrendo dette condizioni, la proroga dei versamenti viene applicata anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfetario agevolato previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetti “contribuenti minimi”, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011;
  • partecipano a società, associazioni ed imprese, che presentano i suddetti requisiti previsti dall’art. 9-ter del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Rateazione tributi

In considerazione del fatto che la proroga viene applicata “in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nonè possibile poter procedere al differimento del versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Al contrario, rimane del tutto operante la possibilità di poter usufruire dei versamenti in maniera rateizzata.

I contribuenti che hanno già iniziato ad effettuare i versamenti in forma rateizzata, in ossequio alle scadenze in vigore prima della proroga, possono continuare ad effettuare i versamenti sulla base dei termini stabiliti dal piano di rateizzazione originario.

In tale ipotesi, viene confermato che il termine di versamento delle rate che risultano in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2021 si può considerare prorogato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate che hanno scadenza posteriore al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi calcolati al tasso annuale del 4%, con decorrenza dal 16 settembre 2021.

Dal momento che non sono più dovuti in conseguenza della proroga, gli interessi di rateizzazione casomai già versati possono essere detratti dagli interessi dovuti sulle rate successive.

Tuttavia, in ogni caso, è indispensabile evidenziare il numero di rata versata nella delega di pagamento.

Invece, nel caso in cui entro la scadenza del 15 settembre 2021, vengano effettuati più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta, perciò senza usufruire di nessun piano di rateizzazione, è possibile effettuare il versamento della differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, entro e non oltre il 15 settembre 2021, senza applicazione degli interessi;
    • in un massimo di quattro rate, delle quali la prima da eseguire entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a decorrere dalla rata successiva alla prima.

L’Agenzia delle Entrate schematizza le scadenze per i pagamenti rateali

Gli importi dovuti a titolo di:

  • saldo e primo acconto delle Imposte sui Redditi;
  • saldo e primo acconto dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
  • versamento annuale dell’Imposta sul Valore Aggiunto;

possono essere versati anche in rate mensili di uguale importo, per le quali la prima scadenza viene stabilita per il 15 settembre 2021.

In ogni caso la rateizzazione deve terminare entro il mese di novembre 2021 e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso annuale del 4% a decorrere dal 16 settembre 2021.

Nella Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 sono inserite le tabelle riepilogative delle scadenze e degli interessi applicabili nelle ipotesi di versamenti rateizzati eseguiti da parte di:

  • contribuentititolaridi partita Iva;
  • contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni ed imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative della proroga dei versamenti dei tributi inserite nella citata Risoluzione:

Contribuenti titolari partita Iva
N. rataScadenzaInteressi %
115 settembre 20210,00
216 settembre 20210,01
318 ottobre 20210,34
416 novembre 20210,67
Contribuenti non titolari partita Iva
N. rataScadenzaInteressi %
130 settembre 20210,00
216 settembre 20210,17
32 novembre 20210,50
430 novembre 20210,83

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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