Fattura elettronica omessa

Si può verificare il caso, anche in perfetta buona fede, di non provvedere all’emissione di una fattura elettronica. Dal momento che sono previste delle sanzioni per fattura elettronica omessa oppure ritardata, per tale motivo è necessario avere sempre molta attenzione per quanto riguarda la gestione della contabilità.

Nell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 sono indicate le sanzioni:

  • per fattura, anche elettronica, omessa;
  • per fattura, anche elettronica, ritardata;
  • per fattura, anche elettronica, con indicazione di aliquota Iva inferiore. 

Le sanzioni per fattura elettronica omessa

Nel caso in cui la fattura venga emessa in un formato diverso da quello elettronico viene ritenuta inesistente, vale a dire come non emessa.

Quanto sopra evidenzia che le fatture che non passano attraverso il Sistema di Interscambio, in pratica è come se non esistessero.

Ciò costituisce una difficoltà:

  • per il cedente, ossia il soggetto che ha erogato il servizio oppure venduto il bene;
  • per il committente, ossia il soggetto che ha commissionato il servizio oppure acquistato il bene.

In pratica, ambedue i soggetti che hanno preso parte all’operazione possono incappare in sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni a carico del cedente

Nel caso di omissione della fattura elettronica, il cedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo del 90% ad un massimo del 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.

Quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo Iva, la sanzione è dovuta nella misura fissa per un ammontare minimo pari a 250,00 euro e un ammontare massimo di 2.000,00

Invece, nel caso di fattura con Iva non esposta, la sanzione varia da un minimo del 5% ad un massimo del 10% dell’importo del corrispettivo. 

Omissione fattura elettronica

Le sanzioni a carico del committente

Per quanto riguarda il soggetto committente vi è un diverso regime sanzionatorio, infatti, in questo caso è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’importo dell’Iva non correttamente documentata

Tuttavia il committente può evitare la sanzione nel caso in cui provveda alla regolarizzazione dell’operazione.

Questo si verifica nell’ipotesi in cui il committente non riceve una regolare fattura elettronica entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Il committente per evitare l’applicazione di sanzioni ha la possibilità di procedere all’emissione di un’autofattura elettronica.

Tale documento fiscale deve essere emesso nei 30 giorni successivi dallo scadere dei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione e deve essere trasmesso per telematicamente al Sistema di Interscambio.

Contestualmente deve essere versata l’Iva indicata nell’autofattura, che può essere portata in detrazione in sede di liquidazione periodica. 

La fattura elettronica e l’imposta di bollo

Occorre prestare attenzione anche all’assolvimento dell’imposta di bollo, infatti per le fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse oppure fuori campo Iva di importo superiore a 77,47 euro è previsto l’assolvimento del bollo.

In particolare deve essere effettuato il versamento del bollo dell’importo di 2,00 euro a cura del soggetto cedente.

La procedura da seguire prevede i passaggi di seguito indicati: 

  • l’indicazione dell’imposta di bollo nella fattura in formato XML;
  • il versamento dell’ammontare complessivo dell’imposta di bollo annuale entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta;
  • l’utilizzazione del Modello F24 con indicazione del codice tributo 2501.

Nel caso in cui l’imposta di bollo venga addebitata al cliente, la marca da bollo deve essere inserita anche nel corpo della fattura in modo che venga ricompresa nel conteggio dell’importo totale del documento.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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