Contributo a fondo perduto, controlli a tappeto

L’Agenzia delle Entrate ha iniziato i controlli nei confronti dei soggetti che non hanno rispettato  le regole per quanto riguarda le richieste e le conseguenti erogazioni del contributo a fondo perduto.

Per i soggetti che hanno commesso errori sono previste sanzioni che variano da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’ammontare del contributo incassato non spettante oltre, evidentemente, all’importo dello stesso da dover restituire.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione n. 45/E del  7 luglio 2021 provvede:

  • ad autorizzare il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti;
  • ad istituire i codici tributo per il versamento degli importi dovuti in conseguenza dell’attuazione dei relativi atti di riscossione.

Nella Risoluzione si legge testualmente:

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Chiaramente, questa disposizione deve ritenersi valida anche per tutte le altre tipologie di ristoro istituite anche dopo il periodo dell’emergenza pandemica.

I codici tributo da utilizzare per il versamento

Come già riportato in premessa, le sanzioni variano da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’ammontare del contributo incassato non spettante oltre, ovviamente, all’importo dello stesso da dover restituire.

Inoltre, non è prevista la possibilità di poter usufruire della definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Infatti, la norma agevolativa consente di effettuare la definizione della controversia prima della scadenza prevista per un eventuale ricorso mediante il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione stabilita ed in ogni caso non inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative ad ogni tributo.

Tramite il Modello F24, il contribuente può provvedere al versamento della cifra dovuta, utilizzando i codici tributo di seguito indicati:

  • 7500”  denominato“Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid19 – contributo” ;
  • 7501”  denominatoRecupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid19 – interessi” ;
  • 7502”  denominato“Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid19 – sanzioni” .
Fondo perduto contributi

Le finalità anti frode ed evasione

L’Amministrazione Finanziaria ha già iniziato ad effettuare gli opportuni controlli ma comunque concede la possibilità di ravvedersi nel caso in cui si fosse verificato un errore.

A questo punto, l’illecito incasso può essere restituito seguendo le modalità previste dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e provvedendo al versamento delle sanzioni connesse usufruendo dell’applicazione delle riduzioni previste all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 17 dicembre 1997, il cosiddetto ravvedimento operoso.

Invece, per quanto riguarda le verifiche generali, i grandi contribuenti saranno sottoposti ad un controllo preventivo attraverso il tutoraggio alla cooperative compliance, mentre l’analisi di rischio sarà concentrata nelle informazioni del gruppo di appartenenza sul quale l’Amministrazione Finanziaria potrà puntualizzare l’attenzione sui dati dichiarati negli anni precedenti.

Comunque è evidente che le attività di controllo dovranno tenere nella dovuta considerazione i danni provocati dalla pandemia dall’inizio dell’anno 2020 in poi, infatti le suddette attività, anche se rigorose, non intendono creare ripercussioni negative, ma è ovvio che l’orientamento di base è finalizzata alla valutazione delle situazioni da approfondire, concentrando i controlli e le verifiche laddove ci sono fondati sospetti di frode o di evasione.

L’obiettivo dichiarato è quello di procedere al recupero di un ammontare complessivo non inferiore a 14 miliardi di euro, e su questo argomento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha sottolineato che “anche nel 2020 abbiamo registrato tra gli 80 e i 90 miliardi di ricchezza sottratta alla collettività.

Relativamente alle verifiche programmate nei confronti delle piccole e medie imprese, le attività verranno precedute da una valutazione di rischio mediante la quale dovranno essere selezionati i soggetti che risultano presentare un più alto rischio di evasione fiscale. In questa ipotesi, risulterà indispensabile l’utilizzazione della dorsale informatica che ormai è in dotazione all’Amministrazione Finanziaria e che è costituita da 161 banche dati delle quali 35 gestite direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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