Indennità ai lavoratori autonomi e dipendenti

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, conosciuto come Decreto Sostegni-bis, prevede alcuni aiuti inerenti alle indennità per i lavoratori:

In particolare, vengono riconosciuti gli importi di seguito indicati:

  • 1.600,00 euro erogati da parte dell’Inps a beneficio dei lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, dello spettacolo e dei venditori a domicilio;
  • 800,00 euro erogati da parte dell’Inps a beneficio dei operai agricoli a tempo determinato;
  • 950,00 euroerogati da parte dell’Inps a beneficio dei pescatori autonomi;
  • da 800,00 a euro 2.400,00 erogati da parte della società Sport e Salute S.p.A. a beneficio dei collaboratori sportivi.

In più, avendo aggiunto all’art. 31 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies, l’art. 37 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 parifica all’assegno ordinario di invalidità, stabilito dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984, gli emolumenti che hanno  natura previdenziale, in qualunque modo chiamati, che vengono corrisposti ai professionisti dalle rispettive Casse Previdenziali private ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

Ne deriva che i suddetti emolumenti divengono sommabili con l’indennità corrisposta da parte degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per mezzo delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.

I liberi professionisti che, sulla base della titolarità dei sopraddetti emolumenti a titolo di invalidità, non avevano usufruito dell’indennità corrisposta per mezzo delle risorse del suddetto Fondo, possono presentare richiesta alla propria Cassa Previdenziale entro il 31 luglio 2021, secondo le procedure precisate dal Decreto del Ministro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 marzo 2020.

Le indennità per lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, dello spettacolo e dei venditori a domicilio

L’art. 42 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 prevede un’indennità, dell’importo di 1.600,00 euro, erogata da parte dell’Inps a favore dei lavoratori, che sono in possesso di specificati requisiti, e che appartengono alle categorie di seguito indicate:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

Ai lavoratori che appartengono alle sopraindicate categorie, che abbiano già usufruito dell’indennità stabilita dall’art. 10, commi da 1 a 9 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conosciuto come “Decreto Sostegni”, l’indennità viene corrisposta in via automatica da parte dell’Inps.

La stessa indennità viene corrisposta anche ai lavoratori che appartengono alle suddette categorie che in precedenza non abbiano usufruito dell’indennità del “Decreto Sostegni”, nel caso in cui risultino in possesso di specificati requisiti alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, ovverosia il 26 maggio 2021.

Per gli eventuali nuovi beneficiari, le richieste per l’indennità dovranno essere trasmesse all’Inps entro il 31 luglio 2021.

Le indennità per lavoratori agricoli e per i pescatori autonomi

Vengono corrisposte da parte dell’Inps anche le indennità previste dall’art. 69 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 a beneficio dei soggetti di seguito indicati:

  • operai agricoli a tempo determinato che abbiano almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nell’anno 2020, ai quali viene riconosciuto l’importo di 800,00 euro;
  • pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che svolgono professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione, iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi, ai quali viene riconosciuto l’importo di 950,00 euro.

Per quanto riguarda gli operai agricoli, la richiesta deve essere trasmessa all’Inps entro il 30 giugno 2021, mentre, invece, relativamente ai pescatori autonomi la disposizione non specifica una scadenza.

Le indennità per i collaboratori sportivi

L’art. 44 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 conferma, anche se i relativi importi sono stati oggetto di riduzione, l’indennità a beneficio dei collaboratori sportivi che, per effetto dell’emergenza sanitaria, hanno cessato, sospeso oppure ridotto la propria attività.

L’importo dell’indennità è variabile sulla base dei compensi relativi ad attività sportiva incassati nell’anno 2019, come di seguito indicato:

  • per compensi inferiori a 4.000,00 euro annuali, l’indennità compete per l’importo di 800,00 euro;
  • per compensi compresi tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annuali, l’indennità compete per l’importo di 1.600,00 euro;
  • per compensi superiori a 10.000,00 euro annuali, l’indennità compete per l’importo di 2.400,00 euro.

Viene anche specificato il procedimento tramite il quale la società Sport e Salute S.p.A. corrisponde le indennità previste dai Decreti istitutivi emanati nel corso dell’anno 2020 ai collaboratori sportivi che, in presenza delle condizioni, abbiano presentato richiesta sia alla società medesima che all’Inps, ed ai quali sia derivato il riconoscimento da parte dell’Inps delle indennità stabilite dai Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 34 del 19 maggio 2020, n. 104 del 14 agosto 2020, n. 137 del 28 ottobre 2020 e n. 41 del 22 marzo 2021, oppure di altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo di emergenza sanitaria.

La società Sport e Salute S.p.A. ottiene dall’Inps i dati riguardanti i pagamenti effettuati da parte dell’Istituto e, dopo la preventiva verifica dei requisiti per ogni indennità prevista a beneficio dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, effettua il riscontro dell’importo delle indennità e procede a corrispondere la somma che compete, decurtando gli importi nel caso già corrisposti da parte della società oppure da parte dell’Inps.

I liberi professionisti che sono titolari di emolumenti a titolo di invalidità

Essendo stati aggiunti all’art. 31 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies, l’art. 37 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 parifica all’assegno ordinario di invalidità, stabilito dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984, gli emolumenti che hanno  natura previdenziale, in qualunque modo chiamati, che vengono corrisposti ai professionisti dalle rispettive Casse Previdenziali private ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

Ne deriva che i suddetti emolumenti divengono sommabili con l’indennità corrisposta da parte degli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per mezzo delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza. I liberi professionisti che, sulla base della titolarità dei sopraddetti emolumenti a titolo di invalidità, non avevano usufruito dell’indennità corrisposta per mezzo delle risorse del suddetto Fondo, possono presentare richiesta alla propria Cassa Previdenziale entro il 31 luglio 2021, secondo le procedure precisate dal Decreto del Ministro delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 marzo 2020.

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