I rimborsi spese nel regime forfettario

L’incertezza che può manifestarsi ai titolari di partita Iva in regime contabile forfettario è quella se il rimborso delle spese debba essere calcolato come quota facente parte dell’importo del reddito imponibile.

In altre parole, se il rimborso delle spese influisce o meno sul raggiungimento del limite massimo di 65.000,00 euro annui stabilito per la conservazione del regime fiscale agevolato.

Nell’ipotesi in cui debbano essere effettuate delle trasferte per conto di uno o di più clienti che hanno conferito un incarico, possono sorgere alcune domande, come quelle di seguito:

  • le spese di trasferta vengono rimborsate, ma vanno a concorrere alla formazione del reddito imponibile?” ;
  • gli importi percepiti come rimborsi spese, devono essere aggiunti ai ricavi dell’anno in corso?” ;
  • le somme incassate come rimborsi spese, devono essere conteggiati nel raggiungimento del limite dei 65.000,00?” .

Indubbiamente sono tutte domande più che legittime, infatti, per poter proseguire ad usufruire del regime fiscale agevolato, non deve essere superato il limite massimo di compensi e/o di ricavi stabilito in 65.000,00 euro annui.

In generale l’ammontare dei rimborsi spese concorrono sia alla formazione del reddito imponibile che al raggiungimento del limite massimo di fatturato di 65.000,00 euro annui fissato per il regime fiscale forfettario.

Gli importi dei rimborsi spese influiscono sia dal punto di vista fiscale che di quello previdenziale, oltre a questo, è anche doveroso tenere in considerazione che lo stesso regime fiscale forfettario non permette di poter portare in deduzione i costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.

In conseguenza di quanto sopra, potrebbe sembrare che l’adesione al regime fiscale forfettario, nell’ipotesi di consistenti rimborsi spese, possa risultare non vantaggioso al titolare della partita Iva agevolata.

In realtà i rimborsi spese possono non andare ad influire sul conteggio del fatturato annuale ai fini del regime fiscale forfettario.

Infatti, nel caso in cui le spese vengano sostenute da parte del titolare della partita Iva forfettaria come anticipazione in nome e per conto del cliente, queste non vanno a concorrere alla formazione del reddito imponibile e neppure contribuiscono al conseguimento del limite massimo dei compensi e/o dei ricavi pari a 65.000,00 euro annui.

Le gestione delle spese di trasferta nel regime forfettario

Possiamo tenere presente che ci sono tre principali tipologie di spese previste, e ciascuna di queste deve essere tenuta in considerazione in forma diversa.

1 – Le spese prepagate dal committente:

  • il cliente fa fronte al pagamento delle spese in maniera anticipata;
  • un tipico esempio è l’acquisto della biglietteria aerea oppure ferroviaria prima della partenza per una trasferta;
  • in questa ipotesi la fattura attribuibile alle spese deve essere intestata al cliente e riportare solamente un riferimento al lavoratore autonomo che procede ad utilizzare il bene oppure il servizio acquistato;
  • di conseguenza, non può trattarsi di una forma di compenso;
  • queste spese non possono prevedere il rimborso dal momento che sono state sostenute in maniera diretta da parte del cliente che ha conferito l’incarico;
  • il titolare della partita Iva agevolata, relativamente a tali spese, non deve procedere all’indicazione di nessuna voce nella propria fattura. 
Rimborsi regime forfettario

2 – Le spese in nome e per conto del committente

  • si può anche verificare che nel corso di una trasferta il pagamento venga sostenuto da parte del lavoratore autonomo, ma che la fattura venga intestata direttamente al cliente;
  • di conseguenza, è il lavoratore autonomo a farsi carico della spesa;
  • i rimborsi concernenti tale tipologia di spese non concorrono in nessun modo alla formazione del reddito imponibile, e neppure contribuiscono al conseguimento del limite massimo di fatturato stabilito per il regime forfettario;
  • in tale ipotesi, si tratta quindi di un ristorno di quanto anticipato in nome e per conto del cliente;
  • alla conclusione della trasferta, il lavoratore autonomo titolare della partita Iva agevolata può procedere alla richiesta del rimborso delle spese sostenute direttamente nella fattura, precisando l’importo ed aggiungendo l’annotazione: “spese anticipate ex art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972”;
  • in questa circostanza è buona regola allegare anche i documenti fiscali intestati al cliente in modo da documentare gli importi richiesti come rimborso spese;
  • è sostanziale la scelta del criterio di rimborso, infatti i rimborsi di tipo forfettario, quali ad esempio un forfait per ciascuna trasferta, vengono calcolati come ricavi e concorrono sia alla formazione del reddito imponibile che al conseguimento del limite massimo di fatturato stabilito per il regime forfettario. 

3 – Le spese a nome e per conto proprio

  • vengono considerate tali, tutte le spese che risultano intestate e che sono state sostenute da parte del titolare della partita Iva agevolata;
  • al momento dell’addebito al cliente, le stesse concorrono sia alla formazione del reddito imponibile che al conseguimento del limite massimo di fatturato stabilito per il regime forfettario;
  • di conseguenza, gli importi delle spese devono essere compresi nel conteggio sia delle imposte che dei contributi previdenziali. 

Esempio di rimborso spese e regime forfettario:

  • Un professionista è titolare di partita Iva agevolata forfettaria. 
  • Il cliente del professionista gli conferisce un incarico che prevede una trasferta.

Sono possibili due diverse situazioni:

  1. Il professionista concorda e stabilisce con il cliente che tutte le fatture relative alle spese per la trasferta saranno intestate all’azienda cliente, in questo caso il rimborso delle spese non concorre alla formazione dei ricavi e per questo motivo non sarà assoggettato alle imposte ed ai contributi.
  2. Il professionista non fissa degli accordi con il cliente e tutte le fatture relative alle spese per la trasferta saranno intestate e pagate direttamente dal lavoratore autonomo, in questo caso il rimborso delle spese concorre alla formazione dei ricavi e per questo motivo sarà assoggettato alle imposte ed ai contributi.
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