Detrazione Iva sulle fatture 2020 – 2021

La Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che il diritto alla detrazione dell’Iva ha origine nel momento in cui avvengono i due presupposti di seguito indicati:

  • l’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, cosiddetto requisito sostanziale;
  • il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto, cosiddetto requisito formale.

La detrazione viene effettuata, in base le regole sopra esposte, alle condizioni in essere nel periodo d’imposta in cui l’Iva è diventata esigibile.

In quel momento risultano riscontrati i presupposti che convalidano il diritto stesso:

  • il requisito di inerenza;
  • l’afferenza dell’acquisto al compimento di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 23 marzo 1998, modificato dall’art. 14 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, per le fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello del compimento dell’operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile.

La suddetta opportunità non è permessa per quanto riguarda i documenti di acquisto riguardanti  operazioni eseguite nell’anno precedente.

Il diritto alla detrazione dell’Iva può essere effettuato al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva riguardante l’anno in cui il diritto stesso ha avuto origine, cioè il momento in cui è venuto a verificarsi il doppio presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta, stabilito ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.

Detrazione Iva fatture ricevute nell’anno 2020

Per quanto riguarda le fatture ricevute nell’anno 2020 e relative ad operazioni la cui esigibilità ha avuto origine nel suddetto anno, la detrazione dell’Iva può essere effettuata entro il 30 aprile 2021, termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, annotando le fatture di acquisto:

  • entro il 31 dicembre 2020, in base alle regole ordinarie;
  • tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021, in una sezione ad hoc del registro Iva acquisti, facendo contribuire l’imposta stessa a formare il saldo Iva della dichiarazione riguardante l’anno 2020.

Per quanto riguarda, invece, le fatture ricevute nell’anno 2021 ma relative ad operazioni la cui esigibilità ha avuto origine nell’anno 2020, ad esempio per beni recapitati in tale anno, la detrazione dell’Iva può essere effettuata tramite la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche dell’anno 2021.

Esiste altresì la possibilità di eseguire la registrazione delle fatture passive tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, in una sezione ad hoc del registro Iva acquisti, facendo contribuire l’imposta stessa a formare il saldo Iva della dichiarazione riguardante l’anno 2021.

Relativamente ai soggetti che non avessero provveduto ad esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva entro i termini sopra riportati, in ogni caso è possibile poter procedere ad esercitare il suddetto diritto entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, tramite l’istitutodella “dichiarazione integrativa a favore”, fermo rimanendo l’obbligo di regolarizzazione dell’acquisto e dell’applicazione delle sanzioni per l’illegittima registrazione delle fatture d’acquisto.

Detrazioni iva

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, il diritto alla detrazione dell’Iva addebitata in rivalsa ha origine, in capo ai soggetti passivi d’imposta, “in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.

Al fine della detraibilità dell’imposta, i beni e/o i servizi acquisiti:

  • devono essere destinati all’esercizio dell’attività d’impresa del soggetto passivo, cosiddetto requisito di inerenza;
  • devono essere afferenti ad operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, oppure ad esse assimilate.

La Circolare Ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997, del Ministero delle Finanze, al paragrafo 3.1, stabilisce che la detrazione dell’imposta compete anche per l’acquisizione di beni e/o di servizi riguardanti operazioni non soggette ad Iva ma “indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini della detrazione” ossia nell’ipotesi in cui “l’ordinaria attività dell’impresa (sia) volta a porre in essere operazioni che danno diritto a detrazione”.

I casi in cui l’Iva non detraibile

Al contrario, l’Iva non è detraibile:

  • per gli acquisti di beni e/o di servizi destinati all’ambito personale del soggetto passivo,  per mancanza del requisito di inerenza;
  • per gli acquisti di beni e/o di servizi relativi ad operazioni esenti oppure non soggette ad imposta, per indetraibilità specifica ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • per particolari tipologie di acquisti, per effetto di una preclusione oggettiva ai sensi dell’art. 19-bis.1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, relativamente all’Iva per errore addebitata in eccesso, il diritto alla detrazione compete ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, anche per i casi avvenuti prima dell’entrata in vigore della Legge stessa.

Detrazioni iva contabilità

Il termine iniziale per esercitare il diritto alla detrazione

Ai sensi della Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, il diritto alla detrazione dell’Iva ha origine nel momento in cui avvengono i due presupposti di seguito indicati:

  • l’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, cosiddetto requisito sostanziale;
  • il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto, cosiddetto requisito formale.

La detrazione viene effettuata, in base le regole sopra esposte, alle condizioni in essere nel periodo d’imposta in cui l’Iva è diventata esigibile.

In quel momento risultano riscontrati i presupposti che convalidano il diritto stesso:

  • il requisito di inerenza;
  • l’afferenza dell’acquisto al compimento di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.

Rimane dovuta, nell’ipotesi di variazione del regime Iva delle operazioni “a valle”, la rettifica della detrazione effettuata ai sensi dell’art. 19-bis2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

La detrazione nella prima liquidazione successiva all’esecuzione

In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 23 marzo 1998, modificato dall’art. 14 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, relativamente alle fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello del compimento dell’operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile.

La suddetta opportunità non è permessa per quanto riguarda i documenti di acquisto riguardanti  operazioni eseguite nell’anno precedente.

Esattamente, trattandosi di un documento di acquisto riguardante l’anno precedente, anche se   la fattura si riferisce ad un’operazione relativa al mese precedente, dicembre 2020, non è valida la norma che permette la detrazione nello stesso mese nell’ipotesi di registrazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Per questo motivo, l’Iva potrà essere detratta in modo legittimo da parte dell’acquirente solamente a decorrere dal mese di gennaio 2021, con l’effettuata annotazione della fattura.

Il termine finale per esercitare il diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione dell’Iva può essere effettuato al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva riguardante l’anno in cui il diritto stesso ha avuto origine, cioè il momento in cui è venuto a verificarsi il doppio presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta, stabilito ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.

Precedentemente alle modificazioni di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva era fissato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto stesso aveva avuto origine.

Le fatture ricevute nell’anno 2020

Per quanto riguarda le fatture ricevute nell’anno 2020 e relative ad operazioni la cui esigibilità ha avuto origine nel suddetto anno, la detrazione dell’Iva può essere effettuata entro il 30 aprile 2021, termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2020, annotando le fatture di acquisto:

  • entro il 31 dicembre 2020, in base alle regole ordinarie;
  • tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021, in una sezione ad hoc del registro Iva acquisti, facendo contribuire l’imposta stessa a formare il saldo Iva della dichiarazione riguardante l’anno 2020.

A titolo di esempio:

  • il soggetto A consegna dei beni al soggetto B in data 21 dicembre 2020, con emissione di fattura accompagnatoria;
  • la fattura viene registrata soltanto in data 22 febbraio 2021, in una sezione ad hoc del registro Iva acquisti relativo alle fatture dell’anno 2020.

L’imposta a credito non viene evidenziata nelle liquidazioni periodiche ma, comunque, contribuisce alla definizione dell’Iva che risulta dalla dichiarazione concernente l’anno 2020, che deve essere presentata entro il 30 aprile 2021, che costituisce, quindi, il termine finale per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per l’acquisto in argomento.

Iva detrazione fatture 2020 2021

Le fatture ricevute nell’anno 2021

Relativamente alle fatture ricevute nell’anno 2021 ma riguardanti operazioni per le quali l’esigibilità si è manifestata nell’anno 2020, ad esempio per beni consegnati nell’anno 2020, la detrazione dell’Iva può avere luogo attraverso l’annotazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche dell’anno 2021.

Oltretutto è possibile poter eseguire l’annotazione delle fatture passive tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, in una sezione ad hoc del registro Iva acquisti, facendo contribuire l’imposta stessa a formare il saldo Iva della dichiarazione riguardante l’anno 2021.

Per mezzo dell’istituto della dichiarazione integrativa a favore, è in ogni modo possibile, per i soggetti che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva nei termini sopra riportati, poter esercitare il diritto alla detrazione nel termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,fermo rimanendo l’obbligo di regolarizzazione dell’acquisto e dell’applicazione delle sanzioni per l’illegittima annotazione delle fatture d’acquisto.

La fattura elettronica e la data di avvenuta consegna della stessa

In chiusura di questa informativa, è opportuno evidenziare che l’istituzione del regime della fattura elettronica ha fatto si che sia indubbia e comprovabile la data di avvenuta consegna alla controparte della fattura emessa.

A tale proposito si rammenta:

  • che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dal compimento dell’operazione determinata secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • che per la fattura differita, invece, la trasmissione della fattura può essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state compiute le operazioni, sempre tenendo presente quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 per quanto riguarda la determinazione del momento del compimento.

In conseguenza delle suddette norme potrebbe verificarsi che la data indicata nella fattura elettronica e la data della reale consegna della stessa potrebbero non corrispondere, ma per poter procedere alla detrazione dell’Iva sugli acquisti è indispensabile che la fattura sia ricevuta e registrata.

Riepilogando, in conseguenza della norma in base alla quale la detrazione dell’imposta può essere effettuata in riferimento alle fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello del compimento dell’operazione, ma non per le operazioni relative all’anno precedente, si conferma:

  • che per la fattura con data dicembre 2020 e ricevuta a dicembre 2020, la detrazione può essere effettuata nella liquidazione che comprende dicembre 2020, mese o trimestre, oppure, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2020, previsto al 30 aprile 2021;
  • che per la fattura con data dicembre 2020 e ricevuta a gennaio 2021, la detrazione può essere effettuata nella liquidazione che comprende gennaio 2021, mese o trimestre, oppure, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2021, previsto al 30 aprile 2022.

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