16 giugno 2020, versamento della prima rata IMU

L’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abrogato, con decorrenza dall’anno 2020, il tributo IUC, Imposta Unica Comunale, istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con contemporanea soppressione della TASI, Tributo per i Servizi Indivisibili, di cui era una componente, ad esclusione delle norme riguardanti la TARI, Tassa sui Rifiuti. Allo stesso tempo il citato comma 738 ha variato la disciplina della IMU, Imposta Municipale Propria, sulla base dei commi da 739 a 783 del suddetto art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Attraverso la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito dei chiarimenti sulla IMU in vigore dal 1 gennaio 2020, commi da 738 a 783 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Tra i vari aspetti, sono stati precisati i punti di seguito indicati:

  • la prima rata della IMU per l’anno 2020 è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e di TASI per l’anno 2019,
  • se l’immobile è stato venduto nel corso dell’anno 2019 non si concretizza il presupposto impositivo nell’anno 2020 per cui non deve essere effettuato il versamento;
  • se l’immobile che era tenuto a disposizione oppure era locato nell’anno 2019 e dal 1 gennaio 2020 viene destinato ad abitazione principale non si concretizza il presupposto impositivo nell’anno 2020 per cui non deve essere effettuato il versamento;
  • se l’immobile è stato acquisito nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, alternativamente, non versare niente oppure versare l’acconto in base ai mesi di possesso nel primo semestre dell’anno 2020, prendendo a computo l’aliquota IMU per l’anno 2019;
  • se l’immobile era destinato ad abitazione principale nell’anno 2019 e dal 1 gennaio 2020 viene locato oppure tenuto a disposizione come seconda casa, il contribuente può, alternativamente, non versare niente oppure versare l’acconto in base ai mesi di possesso nel primo semestre dell’anno 2020, prendendo a computo l’aliquota IMU per l’anno 2019;
  • per i fabbricati strumentali, nell’anno 2019 esenti da IMU ma soggetti a TASI, per il versamento della prima rata per l’anno 2020 deve essere applicata l’aliquota base dello 0,1%;
  • la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi in sede di separazione legale non può essere assimilata all’abitazione principale in mancanza di figli;
  • le aree fabbricabili di pertinenza del fabbricato possono essere considerate pertinenze ai fini IMU solamente nel caso in cui le stesse risultino accatastate unitariamente al fabbricato, anche tramite la cosiddetta graffatura;
  • nel caso di risoluzione dei contratti di leasing, il soggetto passivo è il locatario fino alla conclusione ufficiale del contratto stesso indipendentemente dalla restituzione del bene.

Va evidenziato che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, non ha previsto nessuna proroga della scadenza per il versamento della IMU.

Di conseguenza, resta confermata al 16 giugno 2020 la data entro la quale deve essere effettuato il versamento della prima rata della IMU per l’anno 2020.

Il predetto Decreto Rilancio ha, tuttavia, esentato dal versamento della prima rata della IMU per l’anno 2020 gli immobili adibiti a:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • stabilimenti termali;
  • alberghi e pensioni, rientranti nella categoria catastale D/2;
  • agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a patto che i relativi proprietari risultino anche gestori delle attività svolte negli immobili stessi.

L’esonero non viene applicato all’immobile, che viene dato in locazione ad un soggetto per svolgere l’attività turistica, ma che è di proprietà di un altro soggetto che pertanto deve versare la IMU.

Di conseguenza, per gli immobili sopraelencati non deve essere effettuato nessun versamento a titolo di IMU entro il 16 giugno 2020.

Non essendo più in vigore la TASI, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, cessano di avere valenza anche le ripartizioni del tributo, che erano stabilite dal comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre la IMU prosegue ad essere dovuta solamente dal titolare del diritto reale, in base alle regole ordinarie.

Ne consegue che la disciplina riguardante la IMU si colloca in una linea di continuità con la disciplina precedente dal momento che rappresenta una chiara evoluzione normativa della stessa.

Tasse IMU

Le scadenze di versamento e la definizione della prima rata IMU 2020

La IMU dovuta per l’anno 2020 deve essere corrisposta in due rate:

  • la prima con scadenza il 16 giugno, corrispondente all’imposta dovuta per il primo semestre con applicazione dell’aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno ed a conguaglio in base alle aliquote stabilite.

Anche se la scadenza del 16 giugno 2020 non ha avuto nessuna sospensione normativa, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, tramite un Comunicato del 21 maggio 2020, ha pubblicato uno schema di delibera che dispone la proroga del termine di versamento della prima rata della IMU per l’anno 2020 che i Comuni hanno facoltà di prevedere in favore dei contribuenti che hanno subito difficoltà economiche in conseguenza della situazione di emergenza determinata dal Covid-19.

Pertanto, in taluni casi, i Comuni potrebbero deliberare di differire il versamento dell’acconto 2020 entro una data successiva al 16 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi.

Con la Legge n. 2 del 23 marzo 2020 della Provincia Autonoma di Trento è stato stabilito che il versamento della IMIS, Imposta Immobiliare Semplice, dovuta per l’intero periodo d’imposta 2020 possa essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni e di interessi.

Con l’Ordinanza Presidenziale n. 14 del 26 marzo 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano il versamento dell’acconto della IMI, Imposta Municipale Immobiliare, 2020 è stato sospeso per l’emergenza da Covid-19 fino al 15 dicembre 2020 ed il versamento dell’intera imposta 2020 può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2020 senza l’applicazione di sanzioni e di interessi.

Secondo quando riportato sul proprio sito internet, il Comune di Aosta ha prorogato l’adempimento del versamento al 16 dicembre 2020, ad esclusione di quello relativo gli immobili iscritti in Catasto nella categoria D.

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale in data 30 aprile 2020 ha pubblicato un Documento nel quale:

  • vengono forniti gli schemi di regolamento IMU e di delibera delle aliquote 2020;
  • si evidenzia che l’emergenza pandemica da Covid-19 tuttora in corso potrebbe indurre molti Comuni a valutare l’opportunità di disporre agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dall’emergenza.  

Queste decisioni rientrano nella piena discrezionalità di ogni amministrazione locale, sempre con i limiti generali di ragionevolezza e di carattere equitativo che devono contraddistinguere tutti gli interventi di natura agevolativa.

Comunque il contribuente ha la facoltà di decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Preme infine ricordare che con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate sono state fornite le istruzioni per il versamento della IMU tramite i Modelli F24, mentre con la Risoluzione n. 5/DF del 8 giugno 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa il differimento dei termini di versamento dei tributi locali.

La liquidazione dell’IMU

Come stabilito dall’art. 1, comma 761, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il tributo è dovuto e deve essere liquidato, per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali è durato il possesso.

Ai fini della IMU in vigore dal 1 gennaio 2020, il mese nel corso del quale il possesso è durato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto viene conteggiato per intero.

A titolo di esempio, il mese di marzo 2020, composto da 31 giorni, viene conteggiato al soggetto che ha il possesso dell’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 16.

Si conteggia a carico dell’acquirente dell’immobile:

  • il giorno in cui avviene il trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del venditore.

A titolo di esempio, se un immobile viene venduto il 15 aprile 2020, l’intero mese di aprile, che è  composto da 30 giorni, risulta a carico dell’acquirente.

Tassa IMU

Le assimilazioni all’abitazione principale ex lege

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale possono essere estese ad altre tipologie di immobili, per cui possono sussistere sia assimilazioni ex lege che assimilazioni deliberate dai Comuni, ambedue previste dall’art. 1, comma 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Relativamente a quelle ex lege, vengono considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in mancanza della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione adibiti ad alloggi sociali come indicati dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008, destinati ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, in conseguenza di provvedimento del giudice,  nel caso di separazione senza figli oppure con figli maggiorenni ed autosufficienti, la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale;
  • un solo immobile, iscritto oppure iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, posseduto e non concesso in locazione dal personalein servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Dal 1 gennaio 2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, che risultano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Le ulteriori precisazioni

La Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020del Ministero dell’Economia e Finanze ha inoltre chiarito quanto di seguito indicato:

  • le aree fabbricabili di pertinenza del fabbricato possono essere considerate pertinenze ai fini IMU solamente nel caso in cui le stesse risultino accatastate unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta graffatura, in questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, nel caso contrario, l’area continua ad essere considerata edificabile e come tale viene assoggettata ad imposizione in via autonoma;
  • nel caso di risoluzione dei contratti di leasing, il soggetto passivo è il locatario fino alla conclusione ufficiale del contratto stesso indipendentemente dalla restituzione del bene;
  • nei casi in cui il possesso dell’immobile abbia avuto inizio oppure siano avvenute variazioni nel corso dell’anno 2019 che obbligano alla presentazione della dichiarazione IMU, la stessa deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2020.
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