Lettere di intento disponibili nel Cassetto fiscale

L’art. 12-septies del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, in estrema sintesi, ha stabilito a decorrere dall’anno 2020:

  • la soppressione dell’obbligo a carico dell’esportatore abituale di consegnare o di inviare al proprio fornitore oppure alla Dogana la dichiarazione d’intento, con allegata la ricevuta rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’indicazione nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali degli estremi del protocollo di ricevimento della dichiarazione d’intento, verificati telematicamente;
  • l’abolizione di taluni adempimenti connessi all’emissione ed al ricevimento delle dichiarazioni d’intento, come la numerazione progressiva e l’annotazione in un apposito registro;
  • l’intensificazione della disciplina sanzionatoria prevista a carico del fornitore che esegue operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima verificato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

In esecuzione di quanto disposto dall’art. 12-septies del Decreto Legge n. 34 del  30 aprile 2019,  convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019,il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27 febbraio 2020 ha emanato le disposizioni attuative ed in particolare le modalità operative mediante le quali vengono rese disponibili ad ogni fornitore, tramite l’utilizzazione del Cassetto fiscale, le informazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento trasmesse telematicamente da parte degli esportatori abituali all’Agenzia delle Entrate.

Istruzioni al Modello di Dichiarazione d’Intento

Attraverso il suddetto Provvedimento si è provveduto all’aggiornamento del Modello di Dichiarazione d’Intento (Modello DI), delle istruzioni e delle specifiche tecniche relative, come di seguito indicato:

  • mediante la rimozione dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere ed all’anno di riferimento;
  • mediante l’indicazione, nelle istruzioni, delle modalità di compilazione del Modello nel caso di Gruppo Iva.

Nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020 concernente le anzidette novità, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze:

  • ha fornito la conferma dell’obbligo a carico dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta;
  • ha fornito la precisazione che l’art. 12-septies del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, non ha inserito la necessità di una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione di esportatore abituale e nemmeno un controllo circa l’entità del plafond utilizzabile.
Dichiarazione intento dogana

Le informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale

A decorrere dal 2 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate provvede a rendere fruibili, ad ogni fornitore, le informazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento trasmesse telematicamente da parte degli esportatori abituali. 

Nella specifico, hanno la possibilità di avere accesso alle suddette informazioni:

  • i fornitori degli esportatori abituali mediante consultazione del proprio “Cassetto fiscale”;
  • gli intermediari che hanno già ricevuto apposita delega da parte dei sopraindicati fornitori ad avere accesso al proprio “Cassetto fiscale”.

Da parte degli studiosi del diritto viene di conseguenza rilevato che il fornitore avrà l’opportunità di poter visionare l’intera lettera di intento e di venire a conoscenza, per questo motivo, anche dell’ammontare per il quale l’esportatore abituale intende effettuare acquisti in regime di non imponibilità Iva.

L’aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento e delle istruzioni relative

Si è provveduto ad aggiornare, allo scopo di poterli uniformare alle attuali normative, sia il modello di dichiarazione d’intento che le istruzioni e le specifiche tecniche relative, che erano  stati precedentemente approvati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 213221 del 2 dicembre 2016,

In conseguenza dell’intervenuto aggiornamento, si può rilevare quanto di seguito indicato:

  • l’avvenuta rimozione dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere ed all’anno di riferimento;
  • l’avvenuto inserimento, nelle relative istruzioni, del chiarimento in base al quale, nel caso di Gruppo Iva:
  • nel campo relativo alla “Partita Iva” deve essere indicato il numero di Partita Iva al medesimo attribuito;

e

  • nel campo relativo al “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo, che corrisponde al numero di Partita Iva, oppure, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo stesso, come stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 31 ottobre 2018.

Infine è opportuno ricordare che fino al 60mo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 96911 del 27 febbraio 2020, ovvero fino al 27 aprile 2020, sussiste ancora la possibilità dell’utilizzazione del modello di dichiarazione d’intento precedentemente approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 213221 del 2 dicembre 2016.

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