Il nuovo regime forfetario

Di recente sono stati rilasciati da parte dell’Agenzia delle Entrate i primi chiarimenti sul nuovo regime forfetario, che è stato oggetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 145 del 30/12/2018.

Tra i chiarimenti più importanti si evidenziano quelli indicati nello schema che segue:

Il superamento del limite di ricavi/compensi stabilita per la tipologia di attività nell’anno 2018 permette in ogni caso di poter rimanere nel regime nell’anno 2019, se non viene superato il nuovo limite di 65.000,00 euro
Nella suddetta soglia di ricavi/compensi per poter accedere o poter rimanere nel regime devono essere conteggiati anche i proventi ottenuti quali diritti d’autore, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.)
La causa di impedimento collegata al possesso di partecipazioni deve essere eliminata anteriormente all’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato, per questo motivo, per l’anno 2019, la partecipazione doveva essere stata dismessa entro la data del 31/12/2018

Relativamente alla causa di impedimento collegata al possesso di partecipazioni, dopo aver sentito il parere preventivo dell’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e  delle Finanze ha puntualizzato che, per poter stabilire la riferibilità, sia diretta che indiretta, dell’attività della società a quella individuale, bisogna prendere come riferimento, non tanto la classificazione ATECO, bensì l’effettiva attività svolta.

In conseguenza di quanto sopra, anche se in presenza di due distinti codici attività, nel caso in cui l’attività esercitata in forma individuale sia, di fatto, connessa a quella effettivamente esercitata dalla società a responsabilità limitata, sia l’accesso che la permanenza nel regime sono da ritenersi preclusi.

Riguardo invece alla causa di impedimento collegata allo svolgimento di rapporti di lavoro, viene evidenziato che il praticantato professionale, di per sé, non impedisce l’ammissione al regime forfetario per i giovani professionisti che, in conseguenza del superamento dell’esame di Stato, si iscrivano ad un Ordine o ad un Collegio professionale, a condizione, tuttavia, che vengano rispettate le condizioni previste nella causa di impedimento.

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui tra il tirocinante ed il professionista si proceda alla stipula     di un contratto di lavoro subordinato vero e proprio, l’accesso al regime forfetario sarebbe possibile solamente nel caso in cui l’attività professionale non venga esercitata in prevalenza nei confronti dell’ex dominus, oppure di soggetti a questo riconducibili, sia direttamente che indirettamente.

Introduzione regime forfettario

Come ormai noto, la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), ai commi 9-11 dell’art. 1, ha ridefinito il campo di applicazione del regime forfetario di cui alla Legge n. 190 del 23/12/2014 nei termini di seguito indicati:

  • viene previsto solamente un requisito di accessibilità rappresentato dal limite unico di ricavi/compensi, come riepilogato nello schema che segue;
  Tipologia di attività esercitata Limite di ricavi/compensi al 31/12/2018 Limite di ricavi/compensi dal 01/01/2019
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11) 45.000,00 euro 65.000,00 euro  
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9) 50.000,00 euro
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81) 40.000,00 euro
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89) 30.000,00 euro
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68) 25.000,00 euro
Intermediari del commercio (codice attività 46.1) 25.000,00 euro
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56) 50.000,00 euro
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88) 30.000,00 euro
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99) 30.000,00 euro
  • vengono tolti i limiti collegati al sostenimento di spese per lavoro dipendente e per beni strumentali i quali dal 01/01/2019, pertanto, non devono più essere conteggiati ai fini sia dell’accesso che della permanenza nel regime;
  • vengono riformulate le cause di impedimento collegate al possesso di partecipazioni ed allo svolgimento, sia attuale che passato, di lavoro dipendente.

Lo schema successivo riassume le cause di impedimento al regime forfetario, differenziando quelle in vigore fino al 31/12/2018 da quelle operative dal 01/01/2019, che sono state variate dalla Legge di Bilancio 2019.

Le cause di impedimento fino al 31/12/2018 Le cause di impedimento dal 01/01/2019
Utilizzazione di regimi speciali Iva oppure di regimi forfetari di determinazione del reddito Viene confermata
Residenza fiscale all’estero, ad eccezione dei residenti in Stati UE/SEE che generano come minimo il 75% del reddito globale in Italia Viene confermata
Esecuzione, in via esclusiva oppure prevalente, di cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi Viene confermata
Esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale          e, nel contempo, possesso di partecipazioni in  società di persone o in associazioni professionali, di cui all’art. 5 del T.U.I.R., ovvero in società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, di cui all’art. 116 del T.U.I.R. Esercizio di attività d’impresa in forma individuale, di arti o di professioni e, nel contempo all’esercizio dell’attività:  
  • possedere partecipazioni in società di persone, associazioni o in imprese familiari, di cui all’art. 5 del T.U.I.R.;
  • esercitare il controllo, sia diretto che indiretto, in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Percepimento, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli articoli 49 e 50  del T.U.I.R., eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; il limite non doveva essere verificato se il rapporto di lavoro era cessato Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili

Inoltre è da tenere in considerazione quanto riportato nella tabella che segue.

Le variazioni apportate dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) al regime forfetario Hanno decorrenza dal 01/01/2019, e per questo motivo  le stesse devono essere valutate al momento del primo accesso al regime nel 2019, oppure per riscontrare la possibilità di permanenza per i soggetti che già lo applicavano nell’anno 2018.

Sono state oggetto di alcuni chiarimenti ufficiali e di risposte a quesiti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il calcolo del limite di 65.000,00 euro di ricavi/compensi

Viene confermata la possibilità di permanenza nel regime forfetario dall’anno 2019 per i contribuenti che hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 65.000,00 euro, anche nel caso in cui abbiamo superato nell’anno 2018 il limite in quel momento operante per la specifica attività.

Di conseguenza nell’ipotesi in cui un contribuente in regime forfetario abbia superato il limite    dei 30.000,00 euro al 31/12/2018, può in ogni caso rimanere nel regime agevolato se, nello stesso periodo d’imposta, abbia conseguito ricavi/compensi per un importo inferiore ai 65.000,00 euro.

Oltre a ciò, dal momento che tale limite deve essere calcolato avendo quale riferimento i ricavi/compensi conseguiti globalmente dall’imprenditore oppure dal professionista, indipendentemente dalla specifica attività alla quale si riferiscono, nello stesso vanno compresi anche i proventi conseguiti quali diritti d’autore, dal momento che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.), si tratta in ogni caso di redditi di lavoro autonomo.

La causa di impedimento collegata al possesso di partecipazioni

Non è ammesso il regime forfetario per le persone fisiche che, in contemporanea all’esercizio dell’attività in forma individuale:

Possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.)
Controllano, direttamente oppure indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche che possano essere riconducibili, sia direttamente che indirettamente, a quella individuale ai sensi dell’art. 1, comma 57, nuova lettera d), della Legge n. 190 del 23/12/2014

L’attuale formulazione della disposizione deve essere intesa nel senso che la causa di impedimento deve cessare di sussistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non consente l’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione alle tipologie societarie sopra specificate.

Di conseguenza, i contribuenti che non hanno potuto procedere alla cessione della partecipazione entro il 31/12/2018 non potranno avvalersi del regime per l’anno 2019 e dovranno prendere in considerazione l’eventuale trasferimento nel corso dell’anno in funzione dell’accesso al regime agevolato dall’anno 2020.

Inoltre, riguardo al possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata, viene precisato che, per stabilire la riferibilità, sia diretta che indiretta, dell’attività della società a quella individuale, non bisogna fare riferimento alla classificazione ATECO, ma prestare attenzione all’effettiva attività svolta.

Di conseguenza, nonostante la presenza di due distinti codici attività, nel caso in cui l’attività esercitata in forma individuale sia, di fatto, collegata a quella effettivamente esercitata dalla società a responsabilità limitata, questo, nella misura in cui la partecipazione sia di controllo, impedisce l’accesso oppure la permanenza nel regime forfetario.

La causa di impedimento collegata allo svolgimento di rapporti di lavoro

Viene escluso il regime forfetario per le persone fisiche che svolgono l’attività in prevalenza nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili ai sensi dell’art. 1, comma 57, nuova lettera d-bis), della Legge n. 190 del 23/12/2014.

Il nuovo principio della causa di impedimento è quello di eludere l’avvio di iniziative professionali al solo fine di usufruire dell’aliquota agevolata del regime in questione, tramutando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.

Di per sé il praticantato professionale non impedisce l’accesso al regime forfetario per i giovani professionisti che, in conseguenza del superamento dell’esame di Stato, si iscrivano ad un Ordine o ad un Collegio professionale, a condizione, tuttavia, che vengano rispettate le condizioni previste nella causa di impedimento.

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui tra il tirocinante ed il professionista venga stipulato un contratto di lavoro subordinato vero e proprio, l’accesso al regime forfetario sarebbe possibile solamente nel caso in cui l’attività professionale non venga esercitata in prevalenza nei confronti dell’ex dominus, oppure di soggetti a questo riconducibili, sia direttamente che indirettamente.

Il passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime forfetario

Relativamente al passaggio tra regimi, in linea con quanto stabilito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 14/09/2018, è stato confermato che, dal momento che si tratta di due regimi naturali propri dei contribuenti minori, il passaggio dal regime di contabilità semplificata per cassa, di cui all’art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29/09/1973, al regime forfetario può essere effettuato anche precedentemente al decorso del triennio di durata dell’opzione.

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