Esterometro 2019: la nuova comunicazione obbligatoria dei dati delle operazioni con l’estero

E’ in arrivo l’esterometro o spesometro transfrontaliero, si tratta del nuovo strumento di comunicazione per poter rilevare le operazioni commerciali effettuate con soggetti esteri.

Come ormai ben sappiamo, dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere e di ricevere le fatture unicamente in formato elettronico. 

Il suddetto obbligo non riguarda le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri, così come le fatture di acquisto ricevute da soggetti esteri, che continueranno ad essere documentate con il formato cartaceo.

Per queste operazioni è stato introdotto l’esterometro 2019 e nel prosieguo andiamo ad effettuare una sintetica disamina di questa ulteriore novità.

Che cos’è l’esterometro

Allo scopo di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare le operazioni che non passano attraverso il Sistema di Interscambio, è stata introdotta una nuova comunicazione che è stata denominata esterometro o anche  spesometro transfrontaliero. 

Inoltre, dal 1 gennaio 2019, a seguito dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, è stato abolito lo spesometro relativamente alle operazioni effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, le quali passano attraverso il Sistema di Interscambio.

La nuova comunicazione riguarda invece le operazioni attive e/o passive effettuate con soggetti non residenti, sia UE che extra UE.

Soggetti tenuti alla trasmissione dell’esterometro

Sono tenuti alla trasmissione dell’esterometro tutti i soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, che di conseguenza devono:

  • emettere o ricevere la fattura elettronica per le operazioni attive o passive che hanno come controparte soggetti che sono residenti nel territorio dello Stato;
  • provvedere alla compilazione ed alla trasmissione dell’esterometro per quanto riguarda le fatture emesse o ricevute per operazioni poste in essere con soggetti non residenti.

Soggetti esclusi dalla trasmissione dell’esterometro

Sono esclusi dalla trasmissione dell’esterometro gli stessi soggetti che sono esentati dall’obbligo della fatturazione elettronica, e pertanto le imprese ed i professionisti in regime di vantaggio, quelli che applicano il regime forfetario nonché i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Sono inoltre esclusi dalla trasmissione dell’esterometro i contribuenti di seguito indicati:

  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi non superiori a 65.000,00 nell’ambito della propria attività commerciale;
  • i soggetti che sono obbligati all’invio dei dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria (medici, farmacie, veterinari, ecc.), precisando che l’esclusione è limitata solamente al  periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, pertanto, quando questi soggetti emettono fatture da non trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono obbligati sia alla fattura elettronica che all’esterometro.
Tasse Esterometro

Possibilità di emettere la fattura elettronica anche per i clienti esteri

Anche se non è prevista l’emissione della fattura, non è preclusa la possibilità che il contribuente possa ciononostante emettere una fattura elettronica anche nei confronti dei clienti esteri.

In questo caso nella fattura elettronica devono essere indicati i dati anagrafici del cessionario ed il codice destinatario da riportare è “XXXXXXX”, ovviamente ciò riguarda soltanto i dati delle fatture di vendita.

Nel caso in cui si opti per l’emissione della fattura elettronica, non è necessario procedere alla comunicazione dell’operazione anche nell’esterometro.

Nel seguente prospetto si sintetizzano le due situazioni che potrebbero verificarsi con un cliente estero identificato oppure non identificato in Italia.


Emissione fattura elettronica verso cliente estero

  Tipologia cliente Non residente, non stabilite, ma identificato Non residente, non stabilito, non identificato
Codice destinatario “0000000” “XXXXXXX”
Firma elettronica NO SI
Obbligo di riportare l’operazione nell’esterometro   NO   NO

Le fatture da comunicare con l’esterometro

Nella comunicazione devono essere specificate sia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati. 

Di seguito si riassumono le principali tipologie di fatture da dover comunicare con l’esterometro, e più esattamente si indicano:

  • le fatture di vendita verso soggetti non residenti, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio;
  • le fatture ricevute da soggetti comunitari;
  • le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extracomunitari.

I dati da specificare nello spesometro transfrontaliero

In base a quanto disposto dal Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate i dati da dover inserire nell’esterometro sono quelli di seguito indicati: 

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento che comprova l’operazione;
  • la data di registrazione, solamente per i documenti ricevuti e le eventuali correlate note di variazione;
  • il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta, oppure, nel caso in cui l’operazione non implichi l’annotazione dell’imposta nel documento, la catalogazione dell’operazione.

L’invio e la scadenza della comunicazione

La comunicazione Esterometro 2019 comprendente i dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante formato xml firmato digitalmente dal soggetto obbligato oppure da parte del suo delegato.

L’invio della comunicazione deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese seguente a  quello della data del documento emesso oppure a quello della data di ricevimento, che attesta l’operazione.

La prima scadenza per la presentazione dell’esterometro è il 28 febbraio 2019.

La trasmissione del file può essere effettuata mediante utilizzazione di un sistema di: 

  • trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
  • cooperazione applicativa su internet, con servizi, esposto tramite modello web service;
  • trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi delle credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

Le sanzioni per il mancato invio dell’esterometro

Nel caso in cui venga omessa la presentazione della comunicazione esterometro, sono previste le sanzioni di seguito indicate:

  • euro 2,00 per ciascuna fattura omessa od erroneamente comunicata, con il limite di euro 1.000,00 a trimestre;
  • euro 1,00 per ciascuna fattura non comunicata, con il limite di euro 500,00 a trimestre, nel caso in cui l’invio venga eseguito entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
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