Quando pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari
In linea generale, i contribuenti in regime fiscale forfettario hanno l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse il cui importo totale, non assoggettato ad Iva, è superiore a 77,47 euro.
Per le fatture cartacee, il versamento dell’imposta poteva essere adempiuto:
- tramite un apposito contrassegno adesivo (marca da bollo), acquistabile presso le tabaccherie o presso altri intermediari autorizzati dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite pagamento in modo virtuale, seguendo le disposizioni indicate negli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/1972.
A decorrere dal 01/01/2024, in conseguenza dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per tutti i contribuenti in regime fiscale forfettario, questi ultimi non possono più procedere all’emissione delle fatture in formato cartaceo, bensì sono tenuti all’utilizzazione esclusiva del formato digitale.
Di seguito una breve panoramica delle procedure attraverso le quali i contribuenti in regime fiscale forfettario possono effettuare l’applicazione ed il conseguente saldo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che emettono.

La marca da bollo sulle fatture elettroniche
Allo scopo di uniformarsi alle normative, i soggetti che operano in regime fiscale forfettario devono adottare il sistema rappresentato dall’articolo 12-novies del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, modificato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, e di conseguenza seguire le istruzioni rilasciate da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso le sue linee guida.
Specificatamente, per l’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è indispensabile indicare “SI” nel campo “Bollo Virtuale” del tracciato record della fattura nel corso della compilazione del documento.
E’ doveroso tenere presente che l’applicazione dell’imposta di bollo è obbligatoria su tutte le fatture elettroniche che riportano un importo non assoggettato ad Iva superiore a 77,47 euro.
In base alle specifiche dell’Agenzia delle Entrate, l’importo indicato nel campo “Importo bollo” non risulta essere determinante.
Qualsiasi fattura elettronica che comprovi il pagamento dell’imposta di bollo, vale a dire con il campo “Bollo Virtuale” valorizzato a “SI”, comporta automaticamente un importo dovuto di 2,00 euro.
La gestione dell’imposta di bollo per ogni trimestre solare
L’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre solare, provvede ad esaminare i dati di tutte le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
Provvede poi a verificare quali delle fatture hanno regolarmente effettuato l’indicazione relativa all’adempimento dell’imposta di bollo (in questo caso dei regimi forfettari) e procede al conteggio dell’imposta da versare.
I risultati di quanto sopra possono essere consultati nell’area riservata del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, dove sono presenti due distinti elenchi:
- Elenco A (non modificabile): comprende le informazioni delle fatture che hanno segnalato il pagamento dell’imposta di bollo, attraverso il campo “Bollo Virtuale” che risulta valorizzato a “SI”;
- Elenco B (modificabile): enumera le fatture che risultano sprovviste dell’indicazione dell’imposta di bollo ma che, secondo l’Agenzia delle Entrate, dovrebbero invece esserne assoggettate.
Solitamente, entro il giorno 15 del primo mese susseguente a ciascun trimestre solare, i suddetti elenchi risultano essere disponibili.
Il contribuente, oppure il suo intermediario autorizzato, possono procedere ad apportare delle modifiche all’elenco B e successivamente trasmetterle all’Agenzia delle Entrate.
Generalmente il termine per poter effettuare le suddette modifiche è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate procede al conteggio dell’imposta dovuta per il trimestre solare attenendosi ai dati riportati nell’Elenco A e nell’Elenco B,
l’importo finale dovuto risulta visibile entro il giorno 15 del secondo mese susseguente alla chiusura del trimestre solare, sempre nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei forfettari
Dopo aver effettuato il conteggio dell’importo dell’imposta di bollo dovuta, il soggetto in regime fiscale forfettario può effettuare il relativo versamento scegliendo una delle modalità di seguito indicate:
- tramite il servizio previsto sul portale “Fatture e Corrispettivi”, con la possibilità di addebito diretto sul conto corrente bancario o postale da indicare;
- utilizzando il modello F24 fornito dall’Agenzia delle Entrate, trasmettendolo per l’addebito sul conto corrente bancario o postale tramite il servizio di home banking oppure mediante “Fisconline”.
Le varie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche vengono riepilogate nella tabella di seguito riportata:
Trimestre | Disponibilità elenchi A e B | Termine per modifiche elenco B | Visualizzazione importo dovuto | Scadenza pagamento |
I | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (NB1) |
II | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (NB2) |
III | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
IV | 15 gennaio anno successivo | 31 gennaio anno successivo | 15 febbraio anno successivo | 28 febbraio anno successivo |
Infine sono da tenere in considerazione le situazioni di seguito indicate:
- nell’ipotesi in cui l’importo a debito per il 1° trimestre risulta essere non superiore a 5.000,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.
- Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo a debito per il 1° e per il 2° trimestre risulta essere non superiore a 5.000,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com