Limite contante, nel 2022 si ritorna a 2.000 euro

Si può certamente affermare che quella riguardante il limite all’utilizzo del denaro contante appare ormai come una storia interminabile.

Infatti, il limite del contante diminuito a 1.000 euro dal 1 gennaio 2022, ritorna a 2.000 euro in conseguenza di un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Milleproroghe.

Pertanto, il limite diminuirà a 1.000 euro solamente dal 1 gennaio 2023, però la variazione ha efficacia sulle eventuali violazioni compiute dall’inizio dell’anno 2022, quando il limite è momentaneamente diminuito a 1.000 euro, in applicazione del principio del “favor rei”, gli eventuali trasferimenti di denaro contante eseguiti oltre il limite adesso variato vengono considerati come mai effettuati, ovviamente a condizione di non aver oltrepassato l’importo di 1.999,99 euro.

Le conseguenze sui trasferimenti di denaro contante già effettuati

Con tutto ciò, questa novità avrà efficacia anche per quanto riguarda le eventuali violazioni compiute dall’inizio dell’anno 2022, vale a dire quando il limite è momentaneamente diminuito a 1.000 euro.

Come detto, viene applicato il principio del “favor rei”, di conseguenza gli eventuali trasferimenti di denaro contante eseguiti oltre il limite adesso variato, vengono considerati come se non fossero mai stati effettuati, tuttavia a condizione di non aver oltrepassato il limite di importo di 1.999,99 euro.

I trasferimenti di denaro contante ai quali viene applicato il limite

Il campo di applicazione della disposizione normativa è molto vasto, appunto per questo, il limite al trasferimento del denaro contante deve essere rispettato a prescindere:

  • dalla causale sottostante;
  • dal rapporto sussistente tra i due soggetti interessati.

Di conseguenza, il limite deve essere obbligatoriamente applicato tra soggetti privati, imprese, liberi professionisti, Pubbliche Amministrazioni:

  • per l’acquisto di beni;
  • per l’ottenimento di servizi;
  • per le donazioni;
  • per i prestiti e le conseguenti restituzioni;
  • per i rimborsi di varia natura.

A solo titolo di esempio, il genitore che dona al figlio una somma di denaro, occorrente per fare fronte alle necessità di quest’ultimo, se il trasferimento viene effettuato in denaro contante l’importo non deve oltrepassare il limite di 1.999,99 euro.

Nel caso in cui l’importo dovesse essere maggiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere eseguito solamente attraverso un mezzo che sia in grado di assicurarne la tracciabilità:

  • bonifico bancario;
  • assegno bancario;
  • assegno circolare.
Limiti pagamenti in contanti 2022

Il divieto di effettuazione di pagamenti frazionati

Rimane in vigore il divieto di ricorrere al frazionamento dell’operazione allo scopo di eludere il limite massimo previsto.

Il divieto di oltrepassare il limite rimane valido anche nel caso in cui il trasferimento venga eseguito mediante più pagamenti singolarmente al di sotto del limite, ma che si presentano frazionati in maniera artificiosa.

Infatti, la disposizione normativa specifica che per operazione frazionata deve intendersi “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

Da una prima lettura potrebbe sembrare, pertanto, che se il frazionamento dell’operazione venisse eseguito in un arco temporale più esteso, ad esempio di otto giorni, la condotta sia da ritenersi regolare, ma in realtà così non è, dal momento che la parte finale della disposizione evidenzia che “rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”, di conseguenza, in questa circostanza, non avrà nessuna rilevanza il limite temporale di sette giorni.

In pratica di volta in volta si deve provvedere ad effettuare il riscontro se esistano delle condizioni tali da far reputare che il frazionamento dei pagamenti venga compiuto con la particolare intenzione di voler aggirare la soglia prevista al trasferimento del denaro contante.

A tale scopo sono state fornite da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze alcune precisazioni con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.

In base a quanto puntualizzato dall’Amministrazione Finanziaria, non può essere identificata la violazione nell’ipotesi in cui il trasferimento, valutato nel suo insieme:

  • risulti dalla somma algebrica di un vario numero di operazioni da considerarsi indipendenti in modo sostanziale, ed in ogni caso tali da essere valutate come operazioni separate e distinte, quali ad esempio i singoli pagamenti eseguiti presso lo stesso punto vendita ma in casse distinte e di differenti settori merceologici;
  • nel caso in cui un vario numero di pagamenti separati venga ricollegato all’operazione medesima, quali ad esempio i contratti di somministrazione;
  • nell’ipotesi in cui sia la conseguenza derivante da una convenzione negoziale preventiva tra le parti, quali ad esempio i pagamenti rateizzati.

In ogni caso, in queste ultime casistiche, rientra nel potere dell’Amministrazione Finanziaria stabilire, per ogni singolo caso, l’eventuale esistenza di condizioni tali da rappresentare un frazionamento compiuto con il particolare fine di aggirare il divieto normativo.

I pagamenti effettuati in più rate con il limite del contante

Non rappresenta nessuna infrazione della disposizione normativa il pagamento di una fattura che viene effettuato in due o più rate, a patto che i singoli importi versati risultino essere al di sotto della soglia di 2.000 euro.

Questo anche nell’ipotesi in cui l’importo globalmente versato risultasse essere al di sopra della suddetta soglia massima, tenendo in considerazione che, di fatto, rientrano nelle normali consuetudini commerciali i pagamenti nei confronti dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura.

Risulta evidente che l’effettuazione del pagamento in più rate dell’importo dovuto non viene eseguita con il particolare scopo dell’elusione del limite.

Le operazioni di versamento e di prelevamento bancario

Per quanto riguarda le operazioni di versamento oppure di prelevamento bancario non deve essere tenuta in considerazione nessuna soglia.

Infatti, in questa particolare circostanza il soggetto non sta eseguendo nessun trasferimento di denaro contante in favore di altri soggetti.

E’ chiaro che il denaro contante è nella piena disponibilità del soggetto:

  • dal momento che si trova fisicamente nelle sue mani e continua ad essere nella sua disponibilità anche successivamente al versamento sul conto corrente;
  • dal momento che si trova in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità anche successivamente al prelevamento.

Ciò nonostante, anche se in teoria non si configura nessuna infrazione, ipotizzando un’eccessiva  e ripetuta utilizzazione del denaro contante si potrebbe verificare che l’Istituto di Credito possa avere il sospetto che le operazioni vengano poste in essere con lo scopo di riciclaggio.

Di conseguenza potrebbero essere richiesti dei chiarimenti:

  • sulla provenienza del denaro contante oggetto dei versamenti;
  • sugli scopi conseguenti ai prelevamenti di denaro contante.

In caso contrario, nella circostanza in cui le indicazioni fornite non risultassero persuasive, l’Istituto di Credito potrebbe procedere con la trasmissione della comunicazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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