Uscita dal regime fiscale forfettario

Si può verificare che le partite Iva che operano nel regime fiscale forfettario si trovino a non essere più in possesso dei requisiti per poter rimanere nel regime agevolato, quindi si avrà l’uscita dal regime forfettario.

Infatti, l’uscita dal regime fiscale forfettario può avere luogo:

  • per opzione da parte del titolare della partita Iva;
  • per l’avvenuto superamento del limite massimo dei ricavi; 
  • per il verificarsi di una delle cause di esclusione;
  • per la decadenza di uno dei requisiti di accessibilità e/o di permanenza.

Il regime fiscale forfettario

I titolari di partita Iva possono scegliere tra diversi regimi fiscali:

  • il regime ordinario;
  • il regime semplificato;
  • il regime forfettario.

Il regime fiscale forfettario viene anche chiamato regime fiscale agevolato in conseguenza dei vantaggi fiscali dei quali si ha diritto operando attraverso il medesimo.

I vantaggi più significativi sono quelli di seguito riportati:

  • il versamento di un’unica imposta sostitutiva con aliquota del 15%, oppure del 5% per i primi 5 anni di attività;
  • la non applicazione dell’Iva;
  • la dispensa, almeno per il momento, dall’emissione delle fatture elettroniche nei confronti dei soggetti privati, sia titolari che non titolari di partita Iva;
  • la non applicazione della ritenuta d’acconto, per le attività che ne sono soggette;
  • l’esonero dall’applicazione degli Isa;
  • l’esonero dalla Dichiarazione annuale Iva;
  • l’esonero dalle Liquidazioni periodiche Iva;
  • l’esonero dall’Esterometro, per le eventuali operazioni che ne sono soggette.

I requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario

I titolari di partita Iva che operano nel regime fiscale forfettario, oltre al limite dei 65.000,00 euro di fatturato, sono tenuti anche a rispettare alcuni requisiti sia per l’accessibilità che per la permanenza.

Nel dettaglio, si tratta di quanto di seguito indicato:

  • avere la residenza in Italia, oppure in uno Stato che abbia degli accordi che possano consentire lo scambio di informazioni;
  • avere, come minimo, la produzione del 75% del fatturato sul territorio italiano;
  • non aderire a regimi speciali Iva oppure a regimi di determinazione forfettaria del reddito.

Inoltre, nel caso in cui venga aperta per la prima volta la partita Iva, effettuando l’immediata adesione al regime fiscale forfettario, si deve tenere presente:

  • che non devono essere state svolte attività di impresa oppure professionali nei 3 anni precedenti;
  • che la nuova attività non deve essere una pura continuazione dell’attività precedente

Si deve prestare attenzione anche al fatto che possano venire a decadere particolari requisiti rispetto l’anno precedente, quali:

  • l’acquisto di beni strumentali;
  • il pagamento di dipendenti e/o di collaboratori.
Uscita dal regime forfettario

Le cause di esclusione dal regime forfettario

Per quanto riguarda le cause di esclusione dal regime fiscale forfettario, è opportuno evidenziare quelle che risultano conosciute in misura minore, che sono state introdotte attraverso l’ultima disposizione normativa:

  • il possesso di quote di partecipazione in società di persone, in imprese familiari ed in associazioni;
  • il possesso di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata:
  • che esercitano attività analoghe oppure ricollegabili a quelle che vengono svolte tramite la partita Iva in regime fiscale forfettario;
  • nelle quali il titolare della partita Iva in regime fiscale forfettario esercita una forma di controllo sia in forma diretta che forma indiretta. 

I motivi di uscita dal regime fiscale forfettario

Come detto in precedenza, si può parlare di uscita dal regime fiscale forfettario per 4 motivi principali:

  • per opzione da parte del titolare della partita Iva;
  • per l’avvenuto superamento del limite massimo dei ricavi
  • per il verificarsi di una delle cause di esclusione;
  • per la decadenza di uno dei requisiti di accessibilità e/o di permanenza.

L’uscita dal regime fiscale forfettario ha luogo sempre ed in ogni caso a decorrere dall’anno successivo a quello in cui uno dei 4 motivi diviene concreto. 

A titolo di esempio:

  • anno 2021: il fatturato ammonta a 80.000,00 euro;
  • anno 2022: avviene il passaggio al regime fiscale semplificato, oppure solo in seguito ad opzione, a quello ordinario.

Se nel corso dell’anno 2022, operando in regime fiscale semplificato, oppure ordinario, il fatturato ritorna al di sotto dei limiti stabiliti per il regime fiscale forfettario, sarà possibile rientrarvi a decorrere dall’anno 2023. 

Cosa accade dopo l’uscita dal regime fiscale forfettario

Successivamente all’uscita dal regime forfettario ed al conseguente ingresso nel regime fiscale semplificato, oppure ordinario, vengono a decadere tutte le agevolazioni per le quali spettava il beneficio l’anno precedente.

In regime fiscale semplificato, oppure ordinario, gli adempimenti fiscali si incrementano e diventano anche più complessi.

In particolare:

  • la tassazione Irpef diviene ordinaria e non più agevolata al 15% oppure al 5%;
  • diviene obbligatoria l’applicazione dell’Iva sui beni e sui servizi con aliquota al 4%, 10% o 22% in base alla tipologia dell’attività;
  • diviene obbligatoria la tenuta della contabilità;
  • diviene obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti di tutti i soggetti;
  • viene applicata la ritenuta d’acconto, per le attività che ne sono soggette;
  • diviene obbligatoria l’applicazione degli Isa;
  • subentra l’obbligo della Dichiarazione annuale Iva;
  • subentra l’obbligo delle Liquidazioni periodiche Iva;
  • subentra l’obbligo dell’Esterometro, per le eventuali operazioni che ne sono soggette.

Risulta fondamentale comprendere che se nell’anno corrente il fatturato risulterà essere superiore a 65.000,00 euro, il passaggio al regime fiscale semplificato, oppure ordinario:

  • avrà luogo solamente a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo;
  • che solamente da tale data diverrà obbligatorio eseguire il calcolo dell’Iva sulle fatture emesse.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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