Esterometro, le novità dal 2022

Attraverso l’art. 1, comma 1103, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, meglio conosciuta come “Legge di Bilancio 2021”, con l’introduzione di una apposita semplificazione, è stata riformulata la materia riguardante l’esterometro, ovverosia la comunicazione telematica relativa alle operazioni transfrontaliere.

Infatti, con decorrenza dalle operazioni realizzate dal 1 gennaio 2022 diverrà obbligatoria l’utilizzazione delle fatture elettroniche nel formato XML anche per quanto riguarda la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, e di conseguenza verrà soppresso l’obbligo dell’invio dell’esterometro relativo alle operazioni transfrontaliere.

In ogni caso, rimangono inalterate le regole e le scadenze per la comunicazione delle operazioni con l’estero realizzate nel corso del corrente anno.

Al momento attuale, i soggetti titolari di partita Iva residenti oppure stabiliti in Italia hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica e con cadenza trimestrale, i dati riguardanti le operazioni attive e passive realizzate con soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione delle operazioni:

  • per le quali sia stata emessa una bolletta doganale;
  • per le quali sia stata emessa oppure ricevuta una fattura elettronica.

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche per operazioni con l’estero

Allo scopo di facilitare gli adempimenti posti a carico dei soggetti titolari di partita Iva, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, l’utilizzazione di un canale unico di trasmissione, in questo caso il Sistema di Interscambio, per inoltrare non soltanto le fatture elettroniche, ma anche i dati relativi alle operazioni con l’estero, con la conseguente soppressione dell’obbligo della specifica comunicazione, vale a dire l’esterometro, previsto per le operazioni transfrontaliere.

Esterometro, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero

La comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere eseguita utilizzando il formato XML, che viene impiegato al momento per l’invio delle fatture elettroniche.

Quanto sopra sta a rappresentare che:

  • per quanto riguarda le fatture attive riguardanti le operazioni compiute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, dovrà essere emessa una fattura elettronica di tipo TD01;
  • per quanto riguarda le fatture passive, pervenute in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano dovrà provvedere alla generazione di un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, che dovrà poi essere trasmesso al Sistema di Interscambio.

Le tipologie dei documenti elettronici per le fatture di acquisto

Il documento elettronico di tipo TD17 si riferisce agli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il soggetto acquirente italiano risulta debitore dell’Iva a norma dell’art. 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e, di conseguenza, risulta obbligato all’applicazione dell’Iva mediante i procedimenti:

  • di integrazione, nel caso in cui il fornitore sia stabilito in altro Paese dell’Unione Europea;
  • di autofatturazione, nel caso in cui il fornitore sia stabilito in un Paese al di fuori dell’Unione Europea.

Il documento elettronico di tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il soggetto cessionario italiano risulta obbligato all’applicazione dell’Iva mediante la procedura di integrazione stabilita dall’art. 46 del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993.

Il documento elettronico di tipo TD19 si riferisce agli acquisti di beni dall’estero, per i quali il soggetto cessionario italiano risulta debitore dell’Iva a norma dell’art. 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e, di conseguenza, risulta obbligato all’applicazione dell’Iva mediante i procedimenti:

  • di integrazione, nel caso in cui il fornitore sia stabilito in altro Paese dell’Unione Europea;
  • di autofatturazione, nel caso in cui il fornitore sia stabilito in un Paese al di fuori dell’Unione Europea.
Trasporti esterometro

I termini per la trasmissione dei dati dell’esterometro

Come detto, la sopraindicata variazione verrà applicata alle operazioni compiute a decorrere dal 1 gennaio 2022:

  • la trasmissione telematica dei dati riguardanti le operazioni attive, da eseguire mediante l’utilizzazione del formato XML della fattura elettronica, dovrà essere completata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne attestano i corrispettivi, ovverosia entro 12 giorni dal compimento della cessione o della prestazione, oppure entro il termine prescritto da particolari disposizioni normative, quale, a titolo di esempio, il giorno 15 del mese successivo nel caso di fatturazione differita;
  • la trasmissione telematica dei dati riguardanti le operazioni passive dovrà essere, invece, completata entro il giorno 15 del mese successivo a quello del ricevimento del documento che attesta il compimento dell’operazione oppure di esecuzione dell’operazione stessa.

L’allineamento dei termini di trasmissione dei dati

Il nuovo scadenzario permette l’allineamento dei termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da eseguire per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, oltre a ciò, consente all’Agenzia delle Entrate di poter elaborare in maniera più completa le bozze dei registri ai fini Iva, della liquidazione periodica Iva e della dichiarazione Iva annuale, ai sensi dell’art. 4, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.

L’art. 1, comma 10, del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, meglio conosciuto come “Decreto Sostegni” ha stabilito anche una posticipazione aggiuntiva della partenza della sperimentazione del procedimento che prevede la preparazione dei documenti precompilati che hanno rilevanza ai fini dell’Iva.

Nello specifico, le bozze dei registri ai fini Iva e le precompilate delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva sono predisposte dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dalle operazioni compiute dal 1 luglio 2021.

Al contrario, la precompilata della dichiarazione Iva annuale sarà predisposta dall’Agenzia delle Entrate e messa a disposizione dei titolari di partita Iva a decorrere dalle operazioni compiute dal 1 gennaio 2022.

Il nuovo regime delle sanzioni

In conseguenza della variazione dell’obbligo della comunicazione concernente le operazioni transfrontaliere, la sanzione da applicare alle operazioni compiute dal 1 gennaio 2022 viene quantificata nella misura di 2,00 euro per ogni fattura, entro il limite massimo mensile di 400,00 euro.La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo mensile di 200,00 euro, nel caso in cui la trasmissione venga eseguita entro i 15 giorni successivi alle scadenze oppure se, nello stesso termine, venga eseguita la trasmissione corretta dei dati.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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