L’esonero contributivo per le partite Iva

I professionisti ed i lavoratori autonomi, sia iscritti all’Inps che alle Casse di previdenza di categoria, possono usufruire dell’esonero contributivo 2021.

La domanda può essere presentata nel caso in cui la diminuzione del fatturato oppure dei corrispettivi avuta nel corso dell’anno 2020, risulti pari ad almeno il 33% rispetto a quanto registrato nel corso dell’anno 2019.

Inoltre i soggetti in questione, non devono avere avuto un reddito superiore ai 50.000,00 euro con riferimento all’anno 2019. 

I beneficiari dell’esonero contributivo partite Iva

Lo scorso 7 maggio, da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato sottoscritto il testo del Decreto di attuazione sull’esonero dal versamento dei contributi per i soggetti titolari di partita Iva.

La sopraindicata agevolazione è diretta a favore dei soggetti di seguito indicati:

  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria,ovvero gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • lavoratori soci di società;
  • professionisti membri di studi associati;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza;
  • medici, infermieri ed altri operatori e professionisti titolari di incarichi di lavoro autonomo oppure di collaborazione per l’emergenza Covid-19.

I requisiti per avere accesso all’esonero contributivo

I soggetti titolari di partita Iva che hanno l’intenzione di usufruire dell’esonero contributivo 2021, devono rispettare i determinati e specifici requisiti di seguito indicati: 

  • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 pari ad almeno il 33% rispetto all’anno 2019;
  • reddito totale di lavoro o derivante da esercizio di attività che richiede l’iscrizione alla gestione previdenziale, non superiore a 50.000,00 euro.

Nell’ipotesi di inizio dell’attività nel corso dell’anno 2020, non sono richiesti requisiti specifici, e neppure verranno effettuate specifiche verifiche e controlli.

L’esonero contributivo viene previsto per i professionisti e per i lavoratori autonomi che non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta, con la sola esclusione per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità.

Domanda esonero contributi Inps

Le modalità di presentazione della domanda di esonero contributivo

Le istruzioni relative alle modalità di presentazione della domanda per accedere all’esonero dei contributi verranno diffuse e pubblicate a breve direttamente dall’Inps e dalle varie Casse Previdenziali Private.

In generale, vale quanto di seguito indicato:

  • entro il 31 luglio 2021 deve essere effettuata la presentazione della domanda all’Inps;
  • entro il 31 ottobre 2021 deve essere effettuata la presentazione della domanda alla Cassa Previdenziale Privata.

L’ammontare dell’esonero contributivo è operante per un importo massimo pari a 3.000,00 euro annuali.

Nell’ipotesi in cui sia già stato effettuato il versamento di una quota dei contributi dovuti, potrà essere presentata la domanda di rimborso entro il 30 novembre 2021.

Per poter usufruire dell’esonero contributivo, il soggetto titolare di partita Iva deve risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali relativi ai periodi precedenti.

La proroga del pagamento dei contributi Inps 2021

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tramite il Messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021,relativamente alla prima rata dei versamenti dovuti da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ha disposto la proroga al 20 agosto 2021 della scadenza originaria prevista per il 17 maggio 2021.

In conseguenza di quanto sopra, alla data odierna, le scadenze dei versamenti sono quelle di seguito indicate:

  • entro i termini di versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, per la quota eccedente il minimale, saldo anno 2020, primo e secondo acconto anno 2021;
  • entro il 20 agosto 2021, prima e seconda rata sul minimale di reddito;
  • entro il 16 novembre 2021, terza rata sul minimale di reddito;
  • entro il 16 febbraio 2022, quarta rata sul minimale di reddito.
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