Superbonus, la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ritorna, tramite il documento di prassi Risposta a Interpello n. 242 del 13 aprile 2021, sulla normativa riguardante il “Superbonus”, di cui all’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conosciuto come “Decreto Rilancio”, provvedendo ad ampliare le casistiche di beneficio dell’agevolazione.

Non diminuisce, infatti, l’interesse per quella che probabilmente viene considerata la più consistente tra le agevolazioni fiscali, con la conseguenza che proliferano le domande circa il riscontro del possesso dei requisiti per potervi avere accesso. 

La novità rilevante è l’allargamento del beneficio del Superbonus anche per quanto riguarda le spese sostenute per gli interventi che implichino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo, a condizione che:

  • la variazione venga specificata nel provvedimento amministrativo che autorizza l’esecuzione dei lavori;
  • il fabbricato rientri in una delle categorie catastali che sono ammesse al beneficio. 

Di conseguenza è consentito avere accesso al Superbonus sull’accorpamento di più unità immobiliari, ma con limiti di spesa diversi, in base alla tipologia degli interventi.

Il bonus spetta anche per il cambio di destinazione d’uso

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Risposta a Interpello n. 242 del 13 aprile 2021, avente come oggetto: “Superbonus – unità residenziale con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un’unica abitazione con pertinenza – Articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)”.

Nel caso in questione, l’Istante è comproprietaria insieme al marito di un intero fabbricato composto da una abitazione con relativo garage pertinenziale autonomamente accatastati, e di due unità immobiliari non residenziali, accatastate nelle categorie C/2 e C/6 “attigue”, manifesta l’intenzione di procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione, “senza aumento di volumetria”, allo scopo di ottenere una unica abitazione con relativa pertinenza.

L’Agenzia delle Entrate, circa il presupposto che gli interventi di demolizione e di successiva ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, come risultante dal titolo amministrativo e che siano valide tutte le condizioni previste dalla norma in esame, ritiene che l’Istante potrà beneficiare del Superbonus secondo le modalità di seguito riportate:

  • per quanto riguarda gli interventi antisismici, di cui all’art. 119, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), il limite della spesa è pari a 96.000,00 euro per ognuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori, i fabbricati classificati nelle categorie C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate;
  • per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), il limite della spesa, riferito ad ognuno degli interventi agevolabili, sia “trainanti” che “trainati”, viene conteggiato con riferimento solamente all’unità abitativa, trattandosi dell’unico fabbricato provvisto di preesistente impianto di riscaldamento.
Bonus ristrutturazione casa

Il Superbonus semplificato

La citata Risposta a Interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate fa seguito ad altre novità proposte sull’argomento delle detrazioni fiscali per interventi edilizi e superbonus, previsti dal Recovery Plan in base alle nuove linee guida approvate dalla Camera e dal Senato, sulla base delle quali il Consiglio dei Ministri imposterà la versione definitiva del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico le principali proposte prevedono:

  • meno aliquote ed un’unica detrazione fiscale al 75%;
  • applicazioni graduate in funzione del livello di efficienza energetica raggiunta dall’edificio;
  • più beneficiari ammessi al bonus;
  • eliminazione di ogni impedimento burocratico al fine di ottenere vantaggi di snellimento e di semplificazione delle procedure;
  • una struttura per facilitare in maggior misura queste tipologie di lavori dal punto di vista economico
  • creazione di un unico portale per poter gestire lo scambio, la vendita e la cessione del credito fiscale maturato in conseguenza dei lavori di riqualificazione energetica.

In particolare, nella relazione si legge testualmente:

La misura del Superbonus del 110% deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, modificando l’art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.”

Il Ministro della Transizione Ecologica, ha preso in esame l’argomento relativo alla semplificazione delle procedure riferendo:

Occorrerà trovare un adeguato punto di equilibrio tra una semplificazione necessaria delle procedure di accesso al superbonus e la lotta al fenomeno dell’abusivismo. Mi impegno a parlarne al più presto con i ministeri coinvolti, visto che potrebbe essere considerata una revisione coordinata del sistema delle detrazioni fiscali a oggi esistente con un approccio integrato che consentirebbe di ottimizzare tempi e costi degli interventi”.

E’ anche in corso di valutazione l’ipotesi di riunire sotto un’unica aliquota del 75%, con detrazione in 5 anni, le tipologie di interventi di seguito indicati:

  • bonus ristrutturazioni;
  • bonus mobili;
  • sismabonus;
  • bonus verde;
  • bonus facciate;
  • ecobonus;
  • bonus idrico;
  • bonus colonnine.
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