Le novità del Modello 730 2021

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Direttoriale n. 13104 del 15 gennaio 2021 ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni della dichiarazione dei redditi Modello 730 del 2021 relativo all’anno di imposta 2020.

Tramite questa informativa andiamo ad esaminare le più rilevanti novità del modello 730 2021, che ha ricevuto le varie modificazioni normative relativamente all’anno d’imposta 2020.

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

L’articolo 1 del Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, convertito dalla Legge n. 21 del 2 aprile 2020, ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600,00 euro per l’anno 2020 e di 1.200,00 euro con decorrenza dall’anno 2021.

La nuova norma ha, di fatto, sostituito il bonus fiscale regolamentato dall’articolo 13, comma 1-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ora abolito dall’articolo 3 dello stesso Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020.

Le condizioni da dover osservare sono quelle di seguito indicate:

  • il possesso di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
  • i suddetti redditi devono originare un’Irpef a debito, al netto delle detrazioni per lavoro prevista dall’art. 13, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sul quale è operante la nuova detrazione;
  • l’importo del reddito complessivo del periodo d’imposta non deve risultare superiore a  28.000,00 euro.

Il Trattamento Integrativo di Retribuzione compete solamente se:

  • il reddito complessivo risulta inferiore o uguale a 28.000,00 euro;
  • l’imposta lorda risulta superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Inoltre viene stabilita l’istituzione a regime anche di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che compete ai medesimi soggetti identificati in precedenza per quanto riguarda il Trattamento Integrativo di Retribuzione.

La suddetta detrazione va ad aggiungersi a quelle già previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L’ammontare totale della ulteriore detrazione per ogni anno è uguale a 1.200,00 euro al corrispondere di un reddito totale superiore a 28.000,00 euro e diminuisce fino al suo azzeramento al conseguimento di un reddito uguale a 40.000,00 euro.

Nel dettaglio:

  • per quanto riguarda i redditi superiori a 28.000,00 euro ma non a 35.000,00 euro, l’ammontare della ulteriore detrazione corrisponde al risultato dell’operazione di seguito indicata: 480 + 120 x [(35.000 – RC) : 7.000];
  • per quanto riguarda i redditi superiori a 35.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro, l’ammontare della ulteriore detrazione corrisponde al risultato dell’operazione di seguito indicata: 480 x [(40.000 – RC1) : 5.000].

Le novità inserite dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 hanno richiesto la modifica del rigo C5 “Periodo di lavoro”. Oltre alle abituali colonne 1 e 2, relative ai giorni di lavoro dipendente/assimilato e di pensione, sono adesso presenti:

  • la colonna 3, nella quale devono essere indicati i giorni del primo semestre, dal 1 gennaio al 30 giugno 2020, riguardanti il solo periodo di lavoro dipendente, di cui al punto 13 della Certificazione Unica 2021;
  • la colonna 4, nella quale devono essere indicati i giorni del secondo semestre, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, riguardanti il solo periodo di lavoro dipendente, di cui al punto 14 della Certificazione Unica 2021.

Il rigo C14, in precedenza definito “Bonus Irpef”, viene adesso chiamato “Riduzione della pressione fiscale” e si presenta decisamente messo a punto per poter consentire la gestione delle novità relativamente al “cuneo fiscale” inserite dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020.

Nello specifico devono essere inseriti i dati riguardanti:

  • il bonus Irpef, alle colonne 1 e 2, come per l’anno precedente;
  • il nuovo Trattamento Integrativo Erogato, alle colonne 3 e 4;
  • l’esenzione prevista per i ricercatori ed i docenti, alla colonna 5;
  • l’esenzione riconosciuta per i lavoratori impatriati, alla colonna 6;
  • le misure a sostegno del lavoro incassate a norma del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, quali le integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga, alle colonne 7, 8 e 9.

Inoltre nel quadro C sono da segnalare le modifiche di seguito indicate:

  • è stata inserita la nuova casella “Codice Stato estero”, nella quale gli impatriati, i docenti ed i ricercatori che fanno rientro in Italia per esercitare la propria attività, sono tenuti ad indicare il codice dello Stato estero nel quale erano residenti precedentemente al trasferimento in Italia, il codice da utilizzare può essere rilevato nella tabella n. 10 presente nell’Appendice alle istruzioni alla compilazione
  • la sezione VI riguarda la detrazione attribuita a favore del personale militare delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare in continuità di servizio nell’anno 2020, si tratta di una riduzione dell’Irpef riconosciuta ai dipendenti che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000,00 euro.

Quadro E – Sezione I modello 730

Nel Quadro E, Sezione I, devono essere riportate le spese sostenute nell’anno 2020 per le quali compete la detrazione d’imposta:

  • del 19% (ad esempio le spese sanitarie);
  • del 26% o del 30% (le erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS);
  • del 35% (le erogazioni liberali alle OV).

A decorrere da quest’anno devono essere riportate anche le spese per le quali compete la detrazione del 90%, in riferimento alla specifica ipotesi di stipulazione di polizze assicurative per il rischio sismico, con contemporanea cessione del credito 110% per interventi antisismici.

Le istruzioni alla compilazione rammentano che, dall’anno 2020, per poter beneficiare della detrazione del 19%, gli oneri elencati nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed in altre disposizioni normative, devono essere pagati esclusivamente con “sistemi tracciabili” (bonifico bancario o postale, carta di credito, carta di debito, ecc.).

La suddetta prescrizione non viene applicata relativamente alle spese sostenute:

  • per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

A decorrere dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per talune delle spese elencate in questa sezione risulta variabile in base all’ammontare del reddito complessivo, nello specifico la stessa compete integralmente per i titolari di reddito complessivo fino a 120.000,00 euro, mentre nel caso di superamento dell’anzidetto limite, la detrazione d’imposta diminuisce fino al suo azzeramento al conseguimento di un reddito complessivo uguale a 240.000,00 euro.

Nell’effettuare il controllo dei limiti del reddito si deve tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Di conseguenza, per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2020, la detrazione del 19% viene riconosciuta come di seguito indicato:

  • per l’intero ammontare, nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non sia superiore a 120.000,00 euro;
  • per l’importo risultante quale conseguenza dell’applicazione del rapporto seguente: (240.000,00 – reddito complessivo) : 120.000,00 euro.

Le più rilevanti novità del Quadro E – Sezione I possono essere sintetizzate come di seguito:

  • per l’anno 2020, il nuovo limite delle spese veterinarie (codice 29 nei righi da E8 a E10) viene elevato a 500,00 euro, in precedenza era 387,34 euro; rimane invariata la franchigia di 129,11 euro;
  • per le erogazioni in denaro e in natura individuate dal nuovo codice 72, nei righi da E8 a E10, effettuate in favore di:
  • Stato;
  • Regioni;
  • Enti locali territoriali;
  • Enti/istituzioni pubbliche;
  • Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • per il contenimento e la gestione dell’emergenza pandemica Covid-19, viene prevista una detrazione d’imposta del 30%, per un importo non superiore a 30.000,00 euro;
  • per l’effettuazione di interventi di attuazione delle misure antisismiche agevolabili al 110% e la cessione ad un’impresa di assicurazione del credito corrispondente alla detrazione, si può beneficiare della detrazione (utilizzando il nuovo codice 81 nei righi da E8 a E10) del 90% dei premi concernenti le polizza assicurative che hanno per oggetto il rischio di eventi calamitosi e che vengono simultaneamente stipulate.
Modello 730 2021 compilazione

Quadro E – Sezione III A modello 730

Nel Quadro E, Sezione III, A devono essere riportate le spese sostenute nell’anno 2020, oppure negli anni precedenti, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e nello specifico:

  • per la ristrutturazione di immobili;
  • per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • per l’acquisto o per l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
  • per la sistemazione del verde (bonus verde);
  • per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
  • per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche alle quali aderiscono i condomini.

Le più rilevanti novità del Quadro E – Sezione III A vengono di seguito sintetizzate.

Per poter gestire le nuove tipologie di interventi agevolabili, la colonna 2 “Tipologia”, ai righi da E41 a E43, è stata messa a punto come di seguito sintetizzato:

  • gli interventi relativi al “bonus facciate”, con esclusione di quelli che hanno rilevanza dal punto di vista termico, che devono essere indicati nella successiva sezione IV, questi interventi sono identificati dal nuovo codice 15 nella colonna 2 “Tipologia”;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica, nel caso venga realizzata contemporaneamente ad uno degli interventi trainanti per i quali viene prevista la detrazione del 110%, questi interventi sono identificati dal nuovo codice 16 nella colonna 2 “Tipologia”;
  • l’installazione di sistemi di accumulazione integrati negli impianti solari fotovoltaici, sia contemporanea che susseguente all’installazione di impianti solari fotovoltaici, questi interventi sono identificati dal nuovo codice 17 nella colonna 2 “Tipologia”;
    • per i condomìni che approvano l’adesione alle configurazioni energetiche previste dall’articolo 42-bis, del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, relativamente alle spese effettuate dal 1 luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile, questi interventi sono identificati dal codice 18, per la quota di spese equivalente alla potenza fino a 20kW e dal codice 19, per la quota di spese equivalente alla potenza che supera i 20kW e fino a 200 kW.

La nuova colonna 6 “Maggiorazione sisma” deve essere barrata nel caso in cui gli interventi “sisma bonus” (codici da 5 a 11 – righi da E41 a E43) siano realizzati su fabbricati che hanno subito danneggiamenti dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo del 2009, in questo caso, c’è la possibilità di calcolare un limite di spesa maggiorato del 50%.

La nuova colonna 7 “110%” deve essere barrata per gli interventi “sisma bonus”, per i quali compete la detrazione maggiorata al 110%, come per lo scorso anno questi interventi sono identificati utilizzando i codici da 5 a 11, nei righi da E41 a E43, nella colonna 2 “Tipologia”.

La colonna 7 deve essere barrata anche nel caso in cui possano usufruire della maxi detrazione del 110% le comunità energetiche rinnovabili relativamente alla quota di spesa fino a 20 kW (codice 18 in colonna 2).

Quadro E – Sezione III C modello 730

Nel Quadro E, Sezione III C, devono essere riportate le spese sostenute nell’anno 2020 per le quali compete la detrazione d’imposta del 50%, nello specifico:

  • le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”) e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
  • le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati;
  • le spese per l’arredo dell’abitazione principale delle giovani coppie;
  • l’importo dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La sola novità deriva dall’inserimento nel rigo E56 “Pace contributiva o colonnine per ricarica” del nuovo codice 3, da usare nel caso in cui per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli elettrici sia possibile beneficiare della maxi detrazione del 110%.

Modello 730

Quadro E – Sezione IV modello 730

Nel Quadro E, Sezione IV, devono essere riportate le spese sostenute dall’anno 2008 all’anno 2020 per quanto riguarda gli interventi aventi come scopo il risparmio energetico degli edifici esistenti.

Fino all’anno passato veniva utilizzata solamente per gli interventi aventi come scopo il risparmio energetico, da quest’anno deve essere utilizzata anche per quanto riguarda:

  • gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili ai fini del beneficio della maxi detrazione del 110%;
  • gli interventi “bonus facciate”, se hanno rilevanza dal punto di vista termico oppure concernenti oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’edificio.

In conseguenza delle sopraindicate novità, nella colonna 1 dei righi da E61 a E62, sono stati inseriti i nuovi codici di seguito indicati:

  • codice 15 – gli interventi “bonus facciate” rilevanti dal punto di vista termico oppure che riguardano più del 10% dell’intonaco;
  • codice 30 – gli interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio con una rilevanza superiore al 25% realizzati sugli edifici unifamiliari oppure per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari;
  • codice 31 – gli interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio con una rilevanza superiore al 25% realizzati su unità immobiliari facenti parte di condomìni;
  • codice 32 – gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria, sia condensazione che a pompe di calore, per i comuni montani, che risultano esclusi dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  • codice 33 – gli interventi sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, ma con autonomia funzionale, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • codice 16 – l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, ai quali viene applicato il limite di spesa di 15.000,00 euro di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.

La nuova colonna 6 “110%” deve essere barrata allo scopo di identificare gli interventi “ecobonus” (codici da 2 a 7 e da 12 a 14, nella colonna 1) che, essendo stati effettuati contemporaneamente ad interventi trainanti (codici da 30 a 33 nella colonna 1) possono beneficiare della maxi detrazione del 110%.

La nuova colonna 9 “Maggiorazione sisma” deve essere barrata nel caso in cui gli interventi individuati dai codici da 2 a 7, da 12 a 14, 16 e da 30 a 33, siano effettuati su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo del 2009, in questo caso, c’è la possibilità di calcolare un limite di spesa maggiorato del 50%.

Quadro E – Sezione VI

Nel Quadro E, sezione VI, viene trattato il nuovo “bonus vacanze” stabilito dall’articolo 176 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Nello specifico sono stati istituiti:

  • il codice 3 al fine di indicare la detrazione del 20% sul corrispettivo pagato al gestore della struttura turistica;
  • il codice 4 al fine di indicare l’ammontare dello sconto bonus vacanze di cui il contribuente ha indebitamente beneficiato al momento del pagamento del soggiorno.

Quadro G modello 730

Nel quadro G sono state effettuate varie modifiche che vengono di seguito illustrate.

Al rigo G1 “Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa” è stata inserita la sospensione dei termini, stabiliti dal Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, per il compimento degli adempimenti richiesti ai fini:

  • delle agevolazioni prima casa;
  • del credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

Per il rigo G2 “Credito canoni di locazione non percepiti” le istruzioni precisano che l’indicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, viene ammesso per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019.

Alla Sezione VIII “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola” il rigo G10 del modello 730 2021 si compone di due colonne e non più di tre come in precedenza.

Nello specifico, il rigo in questione deve essere compilato come segue:

  • alla colonna 1, indicazione della spesa 2018 con le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018;
  • alla colonna 2, indicazione del residuo 2019 con il credito d’imposta residuo (rigo 150, modello 730-3 del 2020, o rigo RN47, colonna 27, Modello 730 Redditi Persone Fisiche 2020).

Alla Sezione XIII “Altri crediti d’imposta”:

  • è stato introdotto il nuovo codice 5, destinato al credito di imposta che compete per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica effettuato dal 1 agosto al 31 dicembre 2020;
  • sono state aggiunte due nuove colonne da utilizzare per il riporto dei crediti di imposta residui dalla dichiarazione precedente.

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