Legge Finanziaria 2019: recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi e bonus verde

Agevolazioni edilizia Finanziaria 2019Anche per l’anno 2019 è stata prevista la proroga delle detrazioni maggiorate relativamente agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.

Per quanto riguarda le detrazioni per il recupero edilizio, non ci sono da segnalare particolari cambiamenti, infatti le disposizioni già in vigore, che prevedono una detrazione maggiorata al 50% su un importo massimo di spesa di 96.000,00 euro, vengono confermate e prorogate alle spese effettuate fino al prossimo 31/12/2019, con l’indicazione che possono usufruire dell’agevolazione gli Istituti Autonomi Case Popolari, gli Enti con le stesse finalità sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Alla stessa maniera ed alle stesse condizioni degli anni precedenti, viene confermata anche l’agevolazione sull’acquisizione di arredi e di elettrodomestici per quanto attiene alle spese eseguite fino al 31/12/2019.

Analogamente vengono prorogate le disposizioni in materia di risparmio energetico, alle stesse condizioni previste per l’anno precedente, e viene anche prorogato il cosiddetto “Bonus verde”, già introdotto con la Legge di Bilancio 2018.

Introduzione agevolazioni Legge Finanziaria 2019

In sintesi la Legge Finanziaria 2019 prevede pertanto:

  • il bonus maggiorato viene prorogato, in linea di massima, alle spese sostenute fino al 31/12/2019, ad esclusione di quelle per le parti comuni condominiali, che possono invece usufruire di un termine più ampio;
  • viene diminuita al 50% l’aliquota riferita agli interventi che includono l’acquisto e  l’installazione di finestre e dei relativi serramenti, di schermature solari, di impianti di climatizzazione invernale con sistemi dotati di generatori di calore alimentati a biomasse e caldaie a condensazione, in quest’ultima ipotesi l’aliquota sale al 65% se viene installato in contemporanea un apparato di termoregolazione;
  • la detrazione del 65% viene estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di micro cogeneratori in sostituzione di impianti già in essere;
  • l’ambito di applicazione viene ampliato anche agli Istituti Autonomi Case Popolari, agli Enti con le stesse finalità sociali ed alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • la proroga del cosiddetto “bonus verde”, che era stato introdotto con la precedente Legge di Bilancio 2018.

Il tutto nell’ipotesi dell’unificazione delle suddette agevolazioni con applicazione di una sola aliquota di detrazione del 36%.

Il recupero edilizio

In conseguenza delle variazioni effettuate alla materia delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico i contribuenti potranno usufruire fino al 31/12/2019 di una detrazione del 50% su un massimale di spesa di 96.000,00 euro.

La maggiorazione della detrazione viene concessa a tutti gli interventi previsti nell’ambito di applicazione della detrazione del 36%, incluse anche le ipotesi di recupero edilizio e di restauro conservativo di immobili realizzati da cooperative edilizie con assegnazione degli immobili, in riferimento alle quali viene disposto l’ampliamento del periodo, da 6 mesi a 18 mesi dal momento dell’ultimazione dei lavori, nel quale può essere effettuata la vendita.

Questa ipotesi si differenzia da quelle ordinarie dal momento che l’importo della spesa detraibile viene quantificato nel 25% del prezzo di vendita dell’immobile, perciò non si procede al conteggio delle spese ma si determina la quota detraibile in modo forfetario in base all’importo della vendita.

Rimane invariata la disposizione in base alla quale per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021 relativamente agli interventi antisismici (nelle zone 1, 2 e 3) su costruzioni destinate ad abitazione oppure ad attività produttive, compete una detrazione del 50% su un massimale di spesa di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare per ogni anno, suddivisa in 5 quote annuali.

Nel caso in cui dall’esecuzione degli interventi si ottenga una diminuzione del rischio sismico che possa definire:

  • il passaggio ad una categoria di rischio più basso, la detrazione dell’imposta compete nella misura del 70% della spesa sostenuta e nella misura del 75% se si tratta di parti comuni condominiali dell’edificio;
  • il passaggio a due categorie di rischio più basso, la detrazione dell’imposta compete nella misura dell’80% della spaesa sostenuta e nella misura dell’85% se si tratta di parti comuni condominiali dell’edificio.

E’ da segnalare l’inclusione delle spese sostenute dal 01/01/2017 per la classificazione e per la verifica sismica degli immobili, tra le spese rientranti nella detrazione.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali dell’edificio, viene prevista l’eventualità di poter cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno realizzato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la possibilità di susseguente cessione del credito.

In conseguenza delle proroghe previste dalla Legge Finanziaria 2019, i contribuenti possono avvalersi delle agevolazioni di seguito indicate:

Tipologia Importo detraibile Massimale di spesa Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi   50%   96.000,00 euro Spese sostenute dal 26/06/2013 al 31/12/2019

Interventi antisismici

Tipologia Importo detraibile Massimale di spesa Termine
Interventi antisismici in zone ad alto rischio 50% 96.000,00 euro Spese sostenute fino al 31/12/2021
Interventi con riduzione del rischio sismico di 1 categoria 70% 96.000,00 euro Spese sostenute fino al 31/12/2021
Interventi con riduzione del rischio sismico di 2 categorie 80% 96.000,00 euro Spese sostenute fino al 31/12/2021
Interventi antisismici effettuati sulle parti comuni dell’edificio +5% 96.000,00 euro (per immobile compreso nell’intervento) Spese sostenute fino al 31/12/2021

Le agevolazioni relative agli interventi antisismici possono essere usufruite anche da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, degli Enti con le stesse finalità sociali e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

E’ disponibile la specifica Guida Ristrutturazioni Edilizie predisposta a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus risparmio energetico

Gli interventi di risparmio energetico

Per l’anno 2019 per gli interventi di risparmio energetico viene prevista l’applicazione di un’aliquota pari, in linea generale, al 65%, salvo quanto previsto per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali dell’edificio.

Su questo specifico argomento, si può ritenere che l’utilizzazione del termine “spese sostenute”, in mancanza di ulteriori condizioni dirette a delimitare l’applicazione dell’aliquota più elevata pari al 65% in relazione alla data di inizio degli interventi, implica che per quanto riguarda l’imputazione delle stesse si deve fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al principio di cassa e, di conseguenza, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di inizio degli interventi ai quali si riferiscono i pagamenti;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al principio di competenza e, di conseguenza, alla data di termine lavori, a prescindere, sia dalla data di inizio degli interventi ai quali si riferiscono le spese, che dalla data dei pagamenti.

La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto una particolare ipotesi di proroga relativamente agli interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici, usufruibile anche da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari: in tale circostanza la misura viene finanziata fino al 31/12/2021 e la misura della detrazione può cambiare in base alle diverse ipotesi.

Nello specifico, viene previsto che gli interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici che riguardano, come minimo, il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, usufruiscono di una detrazione maggiorata nella misura del 70%.

L’incentivo compete, invece, nella misura del 75% per gli interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici che assicurano un incremento delle prestazioni energetiche, sia invernali che estive, conformi alla qualità media che viene richiesta dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/01/2015.

In ambedue le circostanze, l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento degli incentivi deve essere certificata tramite l’Attestato di Prestazione Energetica rilasciato da parte di professionisti abilitati.

Le detrazioni maggiorate vengono ammessi nel limite di spesa di 40.000,00 euro per ciascuna unità abitativa interessata dagli interventi di riqualificazione energetica.

Con la Legge Finanziaria 2019 viene prorogata la detrazione alle stesse condizioni stabilite dalla Legge di Bilancio 2018, attraverso la quale sono state effettuate delle importanti variazioni all’incentivo, che vengono di seguito riepilogate:

  • la detrazione viene ridotta al 50% per quanto riguarda le spese, sostenute dal 01/01/2018, relative agli interventi di acquisto e di posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, mentre sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A;
  • la detrazione viene applicata nella misura del 65% per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 e contemporanea installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed appositamente progettati dal fabbricante per funzionare congiuntamente tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto ed alla posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  • viene prevista la detrazione del 65% per quanto riguarda le spese per l’acquisto e per la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro, per poter usufruire di questo incentivo gli interventi indicati devono portare ad un Risparmio di Energia Primaria (PES – Primary Energy Saving) pari ad almeno il 20%;
  • la detrazione del 50% viene applicata per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e per la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un importo massimo della detrazione di 30.000,00 euro;
  • per quanto riguarda le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, congiuntamente diretti alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, compete una detrazione nella misura dell’80%, nel caso in cui gli interventi facciano ottenere il passaggio ad una categoria di rischio inferiore, oppure nella misura dell’85%, nel caso in cui gli interventi facciano ottenere il passaggio a due categorie di rischio inferiori, questa detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di uguale importo e viene applicata su un importo delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ogni edificio.

Di questo incentivo possono beneficiare anche gli Istituti Autonomi Case Popolari, gli Enti con le stesse finalità sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Fatto salvo quanto sopra riepilogato, le agevolazioni maggiorate possono essere applicate, in via generale, secondo i termini di seguito indicati:

Tipologia Importo detraibile Massimale di detrazione   Rate
Interventi di risparmio energetico per le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2019 (previsione generale) 65% In base al tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico per le spese sostenute dal 01/01/2018 fino al 31/12/2019 (eccezioni) 50% In base al tipo di intervento 10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni, per almeno il 25% di superficie disperdente, sostenute dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021 70% 40.000,00 10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per miglioramento prestazioni energetiche estive ed invernali per le spese sostenute dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021 75% 40.000,00 10
Interventi antisismici di risparmio energetico 85% 136.000,00 10

In conseguenza delle modificazioni apportate dalla Legge di Bilancio 2018, il beneficio della detrazione può essere ceduto da qualsiasi soggetto in relazione a qualunque tipologia di intervento di riqualificazione energetica agevolato.

E’ disponibile la specifica Guida Agevolazioni Risparmio Energetico predisposta a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus arredamento casa

Il bonus arredi

In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, ai contribuenti che beneficiano della detrazione per il recupero edilizio viene concessa una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per quanto riguarda l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ed anche A relativamente ai forni ed alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, il tutto allo scopo dell’arredamento dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.

In base alle nuove disposizioni, viene richiesto che:

  • l’intervento di recupero sia iniziato dal 01/01/2018;
  • le spese per gli arredi siano sostenute nell’anno 2019.

Questa detrazione, applicabile fino al 31/12/2019, può essere usufruita su un massimale di spesa di 10.000,00 euro, al netto delle spese degli arredi eventualmente acquistati nell’anno 2018, con detrazione in 10 rate annuali.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono rappresentare un legittimo presupposto per poter  beneficiare della detrazione, la realizzazione di interventi edilizi sia sulle singole unità immobiliari abitative che sulle parti comuni condominiali di edifici abitativi, rispettivamente sia per l’acquisizione di mobili e arredi destinati all’abitazione che per l’acquisizione di mobili e arredi destinati alle parti comuni condominiali.

Nell’insieme le ipotesi per le quali è consentita l’agevolazione sull’acquisizione di mobili e arredi sono quelle di seguito indicate:

  • interventi di manutenzione ordinaria, di cui all’art. 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, realizzati sulle parti comuni condominiali di edificio abitativo;
  • interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, realizzati sulle parti comuni condominiali di edificio abitativo e sulle singole unità immobiliari abitative;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all’art. 3, lettera c), del Decreto   del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, realizzati sulle parti comuni condominiali di edificio abitativo e sulle singole unità immobiliari abitative;
  • interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, realizzati sulle parti comuni condominiali di edificio abitativo e sulle singole unità immobiliari abitative;
  • interventi indispensabili ai fini della ricostruzione oppure del ripristino dell’immobile danneggiato in conseguenza di avvenimenti calamitosi, sebbene non rientranti nelle tipologie precedenti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi  di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001, riguardanti interi fabbricati, realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che poi provvedano ad effettuare la successiva cessione o assegnazione dell’immobile entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I beni che rientrano nell’agevolazione sono mobili ed elettrodomestici, nuovi di fabbrica, per i quali è prevista l’etichetta energetica.

A solo titolo di esempio, rientrano nell’agevolazione dei mobili e arredi: i letti, i materassi, gli armadi, le cassettiere, i comodini, le librerie, le credenze, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i divani, le poltrone,  ed anche gli apparecchi di illuminazione che vanno a fare parte di una sostanziale rifinitura dell’arredo dell’immobile nel quale sono stati effettuati gli interventi.

Al contrario, non rientrano nell’agevolazione, le acquisizioni di porte, di pavimentazioni in parquet, di tende e tendaggi, come pure di altri complementi di arredo.

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione agevolativa circoscrive l’agevolazione all’acquisizione delle tipologie che risultano regolarmente provviste di etichetta energetica di classe A+ o superiore, relativamente ai forni classe A o superiore, se per quelle tipologie l’etichetta energetica è imposta per legge.

Le acquisizioni di grandi elettrodomestici non dotati di etichetta energetica rientrano nell’agevolazione solamente se per quella tipologia l’imposizione dell’etichetta energetica non sia ancora prevista.

Per quanto riguarda l’identificazione dei grandi elettrodomestici, in mancanza di diverse informazioni nella disposizione agevolativa, rappresenta un valido riferimento la lista contenuta nell’allegato 1B del Decreto Legislativo n. 151 del 25/07/2005, in base alla quale fanno parte, a titolo di esempio, dei grandi elettrodomestici: le stufe elettriche, gli apparecchi elettrici di riscaldamento, i radiatori elettrici, i ventilatori elettrici, gli apparecchi di condizionamento, le lavatrici, le asciugatrici, i frigoriferi, i congelatori, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le piastre riscaldanti elettriche, i forni a microonde.

Per il pagamento dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici rientranti nell’agevolazione possono essere utilizzati sia le carte di credito/debito, che i bonifici, con l’indicazione del codice fiscale e della partita Iva del beneficiario e la specificazione del pagamento di ristrutturazioni agevolabili fiscalmente.

Tipologia Importo detraibile Massimale di spesa Termini
Acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici in conseguenza di interventi di recupero edilizio 50% 10.000,00 euro Spese sostenute nell’anno 2019 su interventi di recupero edilizio dell’anno 2018

Si evidenzia che i contribuenti possono beneficiare della detrazione d’imposta a prescindere dall’importo delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio.

E’ disponibile la specifica Guida Bonus Mobili ed Elettrodomestici predisposta a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus verde

Sul modello delle agevolazioni sopra descritte, viene prevista la proroga anche per le spese sostenute per quanto riguarda gli interventi di sistemazione a verde effettuati nell’anno 2019.

Nello specifico la Legge di Bilancio 2018, ha previsto la possibilità di usufruire di un’agevolazione per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, il tutto nella misura del 36% sui costi sostenuti e su un massimale di spesa di 5.000,00 euro.

Questa agevolazione compete anche relativamente alle parti comuni condominiali, con il limite di 5.000,00 per ogni unità abitativa, con pagamenti effettuati solamente mediante utilizzazione di strumenti tracciabili e con detrazione in 10 rate annuali.

Tipologia Importo detraibile Massimale di spesa Massimale di spesa parti comuni condominiali
Interventi di sistemazione a verde effettuati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 36% 5.000,00 euro 5.000,00 euro per ogni unità abitativa
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